Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
Svolgimento del processo e motivi della decisione
M.G. e R.L. ricorrono per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Messina per il reato di cui agli artt. 110 e 378 c.p., perchè a seguito dell’incendio doloso dell’autovettura di proprietà del M. si erano rifiutati di riferire circostanze a loro conoscenza, relative alla individuazione dell’autore del fatto delittuoso, così aiutando la responsabile, C.C. ad eludere le investigazioni dell’autorità.
Nell’unico motivo a sostegno della richiesta di annullamento dell’impugnata decisione i ricorrenti denunciano l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale e il difetto di motivazione in riferimento alla valutazione della prova al travisamento del fatto e alla valutazione dell’elemento psicologico del reato, sostenendo che dall’istruttoria dibattimentale non era emerso alcun elemento che inducesse a ritenere che gli imputati avessero fuorviato le investigazioni in atto, giacchè i predetti nell’immediatezza del fatto avevano riferito ciò che era a loro conoscenza, e gli operanti erano subito risaliti all’individuazione del responsabile nella persona di C.C., convivente del M.. Inoltre, ad avviso della difesa, non era stata valutata l’esimente di cui all’art. 54 c.p., comma 3 in favore della R., che temeva per la vita del figlio vittima del fatto criminoso.
Osserva il collegio che il ricorso è inammissibile, in quanto non introduce specifiche censure alla decisione impugnata, ma si risolve in una mera prospettazione di un diverso inquadramento giuridico dei fatti per di più senza alcun collegamento con i passaggi motivazionali della decisione, che giustifica ampiamente la conferma del giudizio di responsabilità in coerenza con le acquisite emergenze processuali e in linea con la giurisprudenza di questa Corte, che, quanto all’elemento oggettivo individua nel termine "aiuta" ogni atteggiamento anche negativo, di per sè idoneo a eludere o fuorviare le investigazioni (Cass. Sez. 6 20/3 – 6/9/90 n. 12084 Rv. 186938), e quanto all’elemento soggettivo richiede definisce il dolo nella precisa volontà dell’agente di fornire al ricercato quell’aiuto, che l’attività posta in essere è idonea a produrre, integrando tale aiuto la lesione del bene giuridico protetto (Cass. Sez. 6 20/1 – 20/3/1982 n. 3120 Rv. 152896).
La censura in ordine alla mancata valutazione dell’invocata scriminante si caratterizza per la sua novità, essendo stata per la prima volta formulata in questa sede, e come tale è inammissibile.
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.