MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 7 dicembre 2012, n. 259 Regolamento recante attuazione dell’articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali…

…di cui debbono dotarsi i fondi pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazione

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attivita’ e alla
supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali;
Visto l’articolo 29-bis, comma 3, lettera a), numero 3), della
legge 18 aprile 2005, n. 62;
Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 28;
Visto l’articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, recante la disciplina delle forme pensionistiche
complementari, il quale prevede che il Ministro dell’economia e delle
finanze, con regolamento adottato sentite la COVIP, la Banca d’Italia
e l’ISVAP, definisce i principi per la determinazione dei mezzi
patrimoniali adeguati di cui devono dotarsi i fondi pensione che
coprono rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli
investimenti o un determinato livello delle prestazioni;
Visto l’articolo 19, comma 2 del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252 che attribuisce, tra l’altro, alla COVIP il potere di
indicare criteri omogenei di determinazione del valore del patrimonio
delle forme pensionistiche complementari e di esercitare il controllo
sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale delle stesse anche
mediante l’emanazione di istruzioni di carattere generale;
Sentite la COVIP, la Banca d’Italia e l’ISVAP;
Visto l’articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi in data 11 ottobre 2012;
Vista la nota n. 16210 del 12 novembre 2012 con la quale, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400 del 1988, lo
schema di regolamento e’ stato comunicato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Vista la nota n. 10650 del 20 novembre 2012 con la quale la
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato il nulla osta
all’ulteriore corso del provvedimento, ai sensi del citato articolo
17, comma 3 della legge n. 400 del 1988;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «attuario»: un soggetto iscritto all’albo degli attuari di cui
alla legge 9 febbraio 1942, n. 194;
b) «COVIP»: la Commissione di Vigilanza sui fondi pensione
istituita ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252;
c) «fondi pensione»:
1) le forme pensionistiche complementari istituite ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, lettere da a) a g) del decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252;
2) le forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 3,
comma 2 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
3) le forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 20
del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, aventi soggettivita’
giuridica, con esclusione di quelle di cui all’articolo 20, comma 7
del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, salvo quanto previsto dall’articolo
15-quinquies del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, si
applica ai fondi pensione che si trovano in una delle seguenti
condizioni:
a) copertura diretta dei rischi biometrici;
b) garanzia diretta di un rendimento degli investimenti o di un
determinato livello delle prestazioni;
c) erogazione diretta delle rendite.
2. Le fattispecie di cui al comma 1 non trovano applicazione nel
caso in cui gli impegni finanziari sono assunti da intermediari gia’
sottoposti a vigilanza prudenziale a cio’ abilitati.

Art. 3

Principi generali

1. I fondi pensione si dotano di procedure e processi interni per
garantire la pertinenza, la completezza e l’accuratezza dei dati,
contabili e statistici, utilizzati ai fini del calcolo delle riserve
tecniche e delle attivita’ supplementari, determinati secondo quanto
previsto dal presente regolamento, adeguati al complesso degli
impegni finanziari esistenti.
2. Al fine di garantire adeguati processi di calcolo delle riserve
tecniche, i fondi pensione dispongono o si avvalgono di risorse,
mezzi e strumenti informatici, idonei a garantire che i processi di
calcolo e i relativi controlli siano efficaci ed affidabili nel
continuo.
3. Quando i fondi pensione affidano a terzi lo svolgimento delle
attivita’ e dei processi finalizzati al calcolo delle riserve
tecniche conformemente a quanto previsto dal comma 2, adottano misure
ragionevoli per mitigare i connessi rischi. In particolare, il fondo
pensione deve essere in grado di controllare e monitorare le
attivita’ esternalizzate e assicurarne la continuita’.
L’esternalizzazione dei servizi non puo’ ridurre l’efficacia dei
controlli ne’ impedire alla COVIP di controllare che i fondi pensione
adempiano a tutti i loro obblighi. La responsabilita’ finale delle
attivita’ esternalizzate rimane in capo al fondo pensione.
4. I fondi pensione di cui all’articolo 2 del presente regolamento
trasmettono alla COVIP, con cadenza almeno triennale, un bilancio
tecnico contenente proiezioni riferite a un arco temporale
individuato tenendo conto delle norme statutarie e delle
caratteristiche del fondo e comunque non inferiore a trenta anni.

Art. 4

Riserve tecniche

1. I fondi pensione costituiscono riserve tecniche adeguate agli
impegni finanziari assunti nei confronti degli iscritti attivi, dei
pensionati e dei beneficiari disponendo in qualsiasi momento di
attivita’ sufficienti a copertura.
2. Il calcolo delle riserve tecniche e’ eseguito e certificato da
un attuario ed e’ effettuato ogni anno. E’ consentito che il calcolo
possa essere effettuato ogni tre anni se il fondo pensione fornisce
annualmente alla COVIP la certificazione dell’attuario che illustri
l’evoluzione delle riserve tecniche e le variazioni nei rischi
coperti e attesti la congruita’ degli adeguamenti apportati alle
riserve per gli anni intermedi. In presenza di eventi che possano
avere conseguenze rilevanti sulla gestione economico-finanziaria, il
fondo pensione effettua un nuovo calcolo.
3. Le riserve tecniche sono definite nel rispetto dei seguenti
principi:
a) l’importo minimo e’ calcolato su base individuale tenendo
conto degli iscritti al fondo alla data di valutazione, secondo un
metodo attuariale prospettivo sufficientemente prudente, tenuto conto
di tutti gli impegni per prestazioni e contributi conformemente alla
disciplina pensionistica del fondo pensione. Esso assicura la
prosecuzione dell’erogazione ai beneficiari delle pensioni e delle
altre prestazioni di cui e’ gia’ iniziato il godimento e consente di
far fronte agli impegni derivanti dai diritti gia’ maturati dagli
aderenti;
b) le ipotesi economiche, demografiche e finanziarie per la
determinazione delle riserve tecniche sono scelte in base a criteri
di prudenza, tengono conto, ove del caso, di un margine ragionevole
per variazioni sfavorevoli e sono individuate prendendo in
considerazione i seguenti criteri:
i) i tassi d’interesse utilizzati nel calcolo delle riserve
tecniche, sono scelti in base a criteri di prudenza, in funzione del
rendimento degli attivi corrispondenti detenuti dal fondo pensione,
dei rendimenti attesi degli investimenti in uno scenario prudenziale
e tenuto conto della composizione del portafoglio; in ogni caso, tali
tassi non potranno superare il tasso di interesse adottato per la
proiezione del debito pubblico nel medio e lungo periodo di cui
all’articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e della
Previdenza sociale del 29 novembre 2007;
ii) le tavole biometriche utilizzate per il calcolo delle
riserve tecniche si basano su principi prudenziali, in considerazione
delle principali caratteristiche del gruppo degli aderenti al fondo
pensione e dei mutamenti previsti nei rischi rilevanti;
c) il metodo di valutazione e la base di calcolo delle riserve
tecniche rimangono costanti da un esercizio finanziario all’altro. A
seguito di cambiamenti della situazione giuridica, demografica o
economica su cui si basano le ipotesi, possono essere apportate le
opportune variazioni.
4. Qualora le attivita’ non siano sufficienti a coprire le riserve
tecniche il fondo pensione e’ tenuto ad elaborare immediatamente un
piano di riequilibrio concreto e realizzabile. In relazione
all’attuazione di detto piano puo’ essere consentito ai fondi
pensione di detenere, per un periodo limitato, attivita’
insufficienti a copertura. Detto piano e’ soggetto ad approvazione da
parte della COVIP e, una volta approvato, e’ messo a disposizione
degli aderenti mediante specifica informativa.
5. Il piano di recupero deve indicare, sulla base di previsioni
concrete e realizzabili, i tempi necessari alla costituzione degli
attivi mancanti alla completa copertura delle riserve tecniche.
6. Nell’elaborazione del piano si deve tener conto della situazione
specifica del fondo pensione e, in particolare, della struttura
attivita-passivita’, del connesso profilo di rischio, delle esigenze
di liquidita’, del profilo d’eta’ dei pensionati e degli iscritti
attivi.
7. In caso di cessazione del fondo pensione durante il periodo
temporale di cui al comma 4 del presente articolo, il fondo pensione
e’ tenuto a informarne la COVIP. Il fondo pensione predispone una
procedura per il trasferimento delle attivita’ e delle passivita’
corrispondenti ad altro soggetto abilitato, ai sensi della normativa
vigente, all’erogazione delle stesse prestazioni. Tale procedura e’
comunicata alla COVIP e uno schema generale della procedura e’ messo
a disposizione degli aderenti o, se del caso, dei loro rappresentanti
nel rispetto del criterio della riservatezza.
8. Nel caso in cui il fondo pensione svolga attivita’
transfrontaliera a norma dell’articolo 15-bis del decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252, le riserve tecniche devono essere
integralmente coperte in ogni momento.

Art. 5

Attivita’ supplementari

1. I fondi pensione devono detenere, su base permanente, attivita’
supplementari rispetto alle riserve tecniche di cui all’articolo 4
del presente regolamento. Tali attivita’ supplementari devono essere
costituite per compensare le eventuali differenze tra entrate e spese
previste ed effettive nell’arco temporale di cui all’articolo 3,
comma 4 e sono libere da qualsiasi impegno prevedibile.
2. L’importo delle attivita’ di cui al comma 1 deve essere pari al
4% delle riserve tecniche dei fondi pensione.
3. Per i fondi pensione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c)
punto 3 che, all’entrata in vigore del presente regolamento, gia’
coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli
investimenti o un determinato livello delle prestazioni o gia’
provvedono direttamente all’erogazione delle rendite, la COVIP, ai
sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252 ed in conformita’ con l’articolo 17, comma 2 della Direttiva
2003/41/CE, puo’ determinare, in relazione ai casi in cui il fondo
pensione non assuma rischi di investimento, una percentuale diversa
dal 4% e puo’ definire regole tecniche per la determinazione ed il
calcolo delle attivita’ supplementari, tenendo conto della tipologia
dei rischi, delle attivita’ del fondo pensione e delle previsioni
statutarie.
4. I fondi pensione comunicano alla COVIP l’ammontare delle
attivita’ di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 6

Mancata costituzione di mezzi patrimoniali adeguati

1. Se il fondo pensione non ha costituito mezzi patrimoniali
adeguati in conformita’ al presente regolamento, la COVIP, ai sensi
dell’articolo 7-bis, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, puo’ limitare o vietare la disponibilita’ dell’attivo
del fondo pensione anche mediante interventi limitativi
dell’erogazione delle rendite in corso di pagamento e di quelle
future.

Art. 7

Norma transitoria

1. Per i fondi pensione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c)
punto 3 che, all’entrata in vigore del presente regolamento, gia’
coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli
investimenti o un determinato livello delle prestazioni o gia’
provvedono direttamente all’erogazione delle rendite, le
corrispondenti attivita’ supplementari di cui all’articolo 5 del
presente regolamento sono costituite entro 10 anni a partire
dall’entrata in vigore del presente regolamento attraverso
accantonamenti annuali proporzionali, secondo un piano da comunicare
alla COVIP entro il primo anno.

Art. 8

Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente regolamento e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 7 dicembre 2012

Il Ministro: Grilli
Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti l’11 febbraio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle
finanze, registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 356

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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