DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2012, n. 262 Regolamento recante disciplina dei nuclei istituiti presso le amministrazioni centrali dello Stato con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione…

…alla valutazione e al monitoraggio degli interventi pubblici.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 relativo alla
«Costituzione di unita’ tecniche di supporto alla programmazione,
alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici»;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
settembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 13 ottobre 1999, n. 241 recante «Costituzione di
appositi nuclei con la funzione di garantire il supporto tecnico alla
programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli interventi
pubblici»;
Visto l’articolo 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, concernente le modalita’ di co-finanziamento delle spese di
funzionamento dei Nuclei di valutazione e verifica delle
amministrazioni centrali e regionali;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24
aprile 2001, recante «Indirizzi operativi per la costituzione dei
nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici previsti
dall’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 in vista del
riparto delle risorse previste dal comma 10 dell’articolo 145 della
Legge Finanziaria per il 2001»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante «Legge di
contabilita’ e finanza pubblica» e successive modificazioni ed in
particolare l’articolo 30, comma 9, in materia di valutazione degli
investimenti relativi ad opere pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 recante
«Attuazione dell’articolo 30, comma 9, lettere a), b), c), e d),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli
investimenti relativi ad opere pubbliche»;
Visto l’articolo 7 del citato decreto legislativo 29 dicembre 2011,
n. 228, e in particolare i commi 1 e 3, con cui si dispone che il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui
all’articolo 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sia
integrato con la previsione di criteri di designazione e di modalita’
di selezione dei componenti degli Organismi di valutazione, che ne
garantiscano l’indipendenza e la professionalita’;
Considerato che in attuazione del citato articolo 1, comma 4, della
legge 17 maggio 1999, n. 144, non e’ stato sinora emanato un decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, essendo state adottate le
citate direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10
settembre 1999 e del 24 aprile 2001;
Ritenuto opportuno riordinare le disposizioni normative in una sola
fonte, in coerenza con la disposizione primaria di cui al citato
articolo 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto l’articolo 1 del citato decreto legislativo 29 dicembre 2011,
n. 228, che delimita il campo di applicazione della norma alle
attivita’ di valutazione poste in essere dai Ministeri;
Considerato che i Ministeri devono assicurare piena autonomia e
indipendenza agli Organismi di valutazione per consentire un efficace
svolgimento delle funzioni valutative cui essi sono preposti;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza dell’8 novembre 2012;
Sulla proposta del Ministro per la coesione territoriale;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Funzione dei nuclei di valutazione

1. I Nuclei di Valutazione istituiti all’interno delle
Amministrazioni centrali dello Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma
1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, garantiscono il supporto
tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio
degli investimenti pubblici.
2. I Nuclei di cui al comma 1 assicurano, altresi’:
a) il supporto alle fasi di programmazione, valutazione,
attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di interventi
promossi e attuati da ogni singola amministrazione;
b) una rete di risorse metodologiche e informative diffuse e
condivise, in grado di valorizzare e trasferire le esperienze
eccellenti, di elevare ed equilibrare il livello qualitativo e
l’affidabilita’ delle politiche pubbliche di investimento, di
ottimizzare l’impiego delle risorse progettuali e finanziarie.

Art. 2

Indipendenza ed autonomia dei nuclei di valutazione

1. I Nuclei di Valutazione sono organismi autonomi sotto il profilo
amministrativo, organizzativo e funzionale.
2. I Nuclei sono collocati, nell’ambito delle Amministrazioni
centrali dello Stato, all’interno delle strutture responsabili della
programmazione integrata dell’intera amministrazione o, se ancora non
funzionanti, alle dirette dipendenze dell’organo che definisce
l’indirizzo politico-amministrativo.
3. I componenti dei Nuclei di valutazione operano in piena
autonomia di giudizio e con indipendenza di valutazione, anche
attivando tra loro opportune collaborazioni in raccordo con il
sistema nazionale di valutazione, istituito dal quadro strategico
nazionale.
4. Le Amministrazioni centrali dello Stato assicurano
l’indipendenza dei Nuclei di valutazione nell’esercizio delle
funzioni valutative.

Art. 3

Criteri di designazione e modalita’ di selezione

1. Le Amministrazioni selezionano i componenti dei Nuclei di
valutazione assicurando l’apporto di professionalita’ rispondenti
alle finalita’ previste dall’articolo 1, comma 2, della legge 17
maggio 1999, n. 144.
2. La selezione dei componenti dei Nuclei, al fine di garantire
indipendenza e professionalita’, avviene con valutazione comparativa
tra esperti in possesso:
a) dei requisiti di onorabilita’ previsti all’articolo 2, comma
1, lett. a) e b), del decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e programmazione
economica, 30 marzo 2000, n. 162;
b) di adeguata competenza, comprovata da una pluriennale
esperienza maturata presso uffici pubblici o qualificate istituzioni
private di alta specializzazione o presso primari centri di ricerca,
nel campo dell’analisi di fattibilita’ e di valutazione ex ante, in
itinere ed ex post di atti normativi o progetti e programmi relativi
ad investimenti, dell’analisi economica e ambientale applicata a
livello territoriale e settoriale e della valutazione diretta di
progetti e programmi relativi a opere pubbliche.
3. I Nuclei sono composti da professionalita’ interne
all’amministrazione. Qualora sia necessario integrare le
professionalita’ dei Nuclei, si ricorre prioritariamente a competenze
interne ad altre strutture di valutazione esistenti nelle
amministrazioni e, ove necessario, per valutazioni particolarmente
complesse, a professionalita’ esterne all’amministrazione. In
entrambi i casi i requisiti sono quelli individuati dai commi 1 e 2.
4. La scelta dei componenti esterni, ove necessaria, avviene
tramite procedure selettive volte all’accertamento della
professionalita’ richiesta, che assicurino adeguata pubblicita’ delle
selezioni e modalita’ di svolgimento che garantiscano l’imparzialita’
e la trasparenza.
5. Ai componenti esterni non puo’ essere corrisposto un compenso
superiore ad euro 83.000 annui lordi e comunque correlato a requisiti
documentabili di alta qualificazione.

Art. 4

Divieti e cause di decadenza

1. Ai componenti dei nuclei sono vietati, per tutto il periodo di
permanenza nel nucleo, lo svolgimento di incarichi o la prestazione
di consulenze che possono porre gli stessi in posizione di conflitto
di interesse. Per l’inosservanza di tale divieto i componenti possono
essere revocati dalla carica. Ad essi si applica, in ogni caso, il
regime di incompatibilita’ previsto dall’articolo 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, il
Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero
dello sviluppo economico, sentito il Dipartimento della
programmazione e il coordinamento della politica economica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, elabora, nell’ambito del
Sistema Nazionale di Valutazione, il Codice Etico dei nuclei, al
quale ciascun componente e’ tenuto ad aderire. Del medesimo Codice e’
data adeguata pubblicita’ attraverso la pubblicazione sui siti
istituzionali delle Amministrazioni.

Art. 5

Analisi di Impatto della Regolamentazione

1. Gli uffici legislativi delle Amministrazioni centrali dello
Stato ai quali e’ affidata la titolarita’ dell’analisi di impatto
della regolamentazione (AIR), si avvalgono del Nucleo di valutazione
della propria amministrazione ai fini del supporto tecnico per
l’analisi di tutti i provvedimenti normativi che implicano effetti in
termini di investimenti pubblici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 21 dicembre 2012

Il Presidente: Monti
Il Ministro per la coesione territoriale: Barca
Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2013
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 2

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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