T.A.R. Sicilia Catania Sez. IV, Sent., 08-04-2011, n. 869 Armi da fuoco e da sparo Porto abusivo di armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente, Sig. G.L., amministratore unico di una società di servizi di trasporti industriali, in data 30.11.2005 ha richiesto alla Prefettura di Catania il rilascio del porto di pistola per difesa personale, sostenendo di averne necessità in ragione della propria attività imprenditoriale, che lo costringe a maneggiare ingenti somme di denaro per anticipare contante agli autotrasportatori e per pagare in contanti alcune fatture e gli stipendi. Ha altresì dichiarato di avere subito in passato due tentativi di rapina e di essere titolare di licenza di porto di armi per uso tiro a volo.

Avverso il diniego formulato con il provvedimento impugnato, fondato sull’assunto che nel caso di specie non risulterebbe provata l’effettiva necessità della difesa personale da parte del richiedente, non essendo emerse circostanze che lo espongono a situazioni di pericolo per la propria incolumità personale e per il patrimonio, è stato proposto il ricorso in esame, sulla scorta delle seguenti censure:

Violazione dell’art. 42 R.D. 18.6.1931 n. 773, eccesso di potere per sviamento, erronea valutazione dei presupposti, violazione art. 3 l. 241/90, difetto di motivazione.

L’Amministrazione non avrebbe tenuto in considerazione le circostanze allegate dal ricorrente per giustificare la richiesta di rilascio della licenza di porto di pistola, con riferimento alla situazione di pericolo per la propria incolumità personale, dimostrata dai tentativi di rapina subiti anni addietro.

Nessuna rilevanza avrebbe poi la circostanza che si tratta di episodi che risalgono al 1999, tenuto conto che la situazione di esposizione a pericolo del ricorrente dipenderebbe strettamente, secondo quanto dallo stesso ritenuto, dallo svolgimento dell’attività imprenditoriale in sé considerata, e pertanto, il fatto che gli atti di rapina siano risalenti nel tempo non permette di escludere a priori la possibilità del ripetersi dell’evento, con la conseguenza che dovrebbero riconoscersi come attualmente sussistenti le già rappresentate esigenze di tutela della sicurezza del ricorrente e legittima l’esigenza di dotazione di armi a protezione dai probabili eventi lesivi futuri indirizzati ai suoi danni.

La Prefettura di Catania, costituita in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 1413/08 nella camera di consiglio del 9 ottobre 2008, la 1^ Sezione del Tribunale ha respinto la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Alla pubblica udienza del giorno 10 marzo 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Osserva il Collegio che le autorizzazioni di polizia, e nella specie il porto d’armi, non riguardano posizioni di diritto degli interessati, costituendo il porto d’armi non già un riconoscimento generalizzato in favore di tutti i cittadini, bensì un riconoscimento eccezionale in relazione ai presupposti normativamente previsti (il "dimostrato bisogno" di cui all’art. 42 T.U.L.P.S., il non avere riportato condanne penali, provare la buona condotta e dare affidamento di non abusare delle armi, di cui al successivo art. 43).

Il citato art. 42 del T.U.L.P.S. riconosce al Prefetto il potere discrezionale di concedere la licenza per il porto di rivoltelle o pistole di qualunque misura solo nei casi di dimostrato bisogno, per esigenze di difesa personale, la cui sussistenza deve essere provata dal richiedente e deve essere tale da giustificare la deroga al principio generale dell’ordinamento secondo cui i cittadini debbono essere, di norma, disarmati e la tutela della incolumità personale è garantita, in via istituzionale, dalle forze di polizia, cui è affidato il compito della tutela dell’ordine e sicurezza pubblici (cfr. ex multis TAR Piemonte, sez. II, 23 gennaio 2003, n. 106; Id., 4 ottobre 2003, n. 1203; TAR Calabria, Catanzaro, I, 4 maggio 2004, n. 1007; TAR Perugia, sez. I, 17 dicembre 2009, n. 802; Consiglio di Stato, sez. VI, 22 maggio 2008.n. 2450).

Si tratta, all’evidenza, di un potere tipicamente discrezionale in ordine alla valutazione delle istanze dei privati al rilascio o al rinnovo, dovendo l’Amministrazione esprimere un apprezzamento legato alle singole richieste, ed implicante la valutazione di condizioni soggettive ed oggettive del richiedente in relazione alla detenzione ed al porto di arma.

La giurisprudenza, dal canto suo, ha da sempre ritenuto che la norma in esame debba essere interpretata in senso rigoroso e restrittivo, proprio in considerazione delle esigenze dettate dal richiamato principio generale di evitare una massiccia circolazione di armi in possesso dei cittadini, riconoscendo all’Autorità di pubblica sicurezza ampia discrezionalità nell’apprezzamento del "dimostrato bisogno".

Con particolare riferimento a tale requisito, è stato infatti affermato che esso deve essere sempre dimostrato in concreto, in quanto la necessità di portare l’arma non può desumersi automaticamente dalla particolare attività professionale svolta dal ricorrente e dalle modalità del suo svolgersi, ovvero dal fatto di operare egli in una zona ad alto tasso di criminalità; in tale prospettiva, si ritiene legittimo il diniego dell’autorizzazione al titolare di un esercizio commerciale, che abbia evidenziato nella sua richiesta l’esigenza di una protezione personale durante il frequente trasporto di valori (cfr. ex multis Consiglio Stato, sez. VI, 14 febbraio 2007, n. 621).

L’Amministrazione è pertanto tenuta a valutare con attenzione le richieste di autotutela, consentendola solo nei casi di assoluto bisogno di portare l’arma, per la sussistenza del quale non è sufficiente che vi sia una situazione di potenziale pericolo come conseguenza dell’attività imprenditoriale svolta dal ricorrente.

Nel caso in esame, non può dirsi che siano stati prospettati circostanze e fatti specifici e significativi, dai quali avrebbe potuto desumersi una connotazione concreta del "bisogno" del ricorrente connesso a esigenze di difesa personale particolarmente pressanti ed evidenti, che avrebbero giustificato il rilascio della licenza in questione.

Non può, infatti, ritenersi che l’attività svolta dal ricorrente presenti caratteristiche tali da poterla far ricomprendere tra quelle esposte a rischio, e il fatto che tale attività sia connessa con il maneggio e la disponibilità di ingenti somme di denaro non giustifica di per sé l’esigenza di girare armati, che in caso contrario potrebbe caratterizzare un indeterminabile numero di possibili interessati (cfr., Consiglio Stato, sez. IV, 7 settembre 2004, n. 5766; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 12 gennaio 2006, n. 266).

Il ricorrente riferisce, poi, di due episodi di rapina avvenuti nel 1999 all’interno della sede della società per inferirne la rischiosità dell’attività svolta, che lo espone al pericolo che in futuro possano ripetersi atti di aggressione e violenza ai suoi danni

Il rilascio dell’autorizzazione non può essere concesso sulla base di un’affermata, potenziale e probabilistica sussistenza di un pericolo, come conseguenza dell’attività imprenditoriale svolta dal ricorrente; nel caso di specie, poi, l’Amministrazione si è conformata ad una aggiornata valutazione della situazione personale del ricorrente: dall’istruttoria espletata, infatti, non è risultata la dimostrazione di circostanze nemmeno potenziali di pericolosità, nè alcun evento nuovo che potesse attestare una attuale situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità del ricorrente.

Sulla base di questi rilievi, ritiene il Collegio che il ricorso debba essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 2000/00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 2000/00 (duemila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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