Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1.1.La società I.S. S.r.l. presentava il 10/12/2009 istanza, con allegata documentazione tecnica ed amministrativa, all’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, diretta a conseguire l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza nominale di 3584 kwp da realizzare nel territorio del Comune di Monreale. Istanza che, a seguito dell’entrata in vigore del P.E.A.R.S., la società provvedeva ad integrare, con la prescritta documentazione, inviata con nota del 13/04/2010.
Essendo inutilmente decorso il previsto termine di 180 giorni per la definizione del procedimento autorizzativo senza che l’Amministrazione neppure convocasse la conferenza di servizi, l’interessata proponeva ricorso avverso il silenzioinadempimento, notificato l’01/02/2011 e depositato il giorno 8 seguente, col quale deduceva il motivo di censura seguente.
Violazione e falsa applicazione dell’art.12 del D.Lgs. 387/2003, dell’art. 2 della L. n.241/1990. Violazione del principio di buon andamento e di legalità previsto dall’art.97 della Costituzione.
In virtù delle suindicate norme che sanciscono il favor legis al rilascio dell’autorizzazione unica in questione, l’Amministrazione regionale aveva l’obbligo di provvedere sulla richiesta della ricorrente entro il termine di 180 giorni, decorrente dal 13/04/2010, data di integrazione della documentazione, come previsto dal P.E.A.R.S., frattanto entrato in vigore.
1.2.L’Avvocatura dello Stato, costituitasi per l’Amministrazione regionale intimata, ha prodotto memoria il 07/03/2011, concludendo per la declaratoria di inammissibilità e comunque per il rigetto del ricorso, vinte le spese.
1.3.Alla pubblica udienza del 23 marzo 2011 il ricorso è stato posto in decisione, su conforme richiesta delle parti.
2.1.Preliminarmente deve esaminarsi l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Avvocatura dello Stato, sotto un duplice profilo:
1) il ricorso mancherebbe del contenuto minimo essenziale ex art. 40, primo comma, lett. b) C.P.A., sarebbe infatti redatto a stampone, si limiterebbe ad indicare la prevista potenza nominale dell’impianto, senza specificare la concreta localizzazione dello stesso, con l’indicazione dei dati catastali; neppure sarebbe provata l’integrazione documentale;
2)il ricorso avrebbe dovuto essere notificato all’A.R.T.A. ed al Comune di Monreale, in quanto rivestirebbero la posizione di contro interessati.
L’eccezione deve essere disattesa in quanto:
– il ricorso reca il contenuto necessario ai fini della chiesta pronuncia di annullamento del silenzio serbato dall’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con riferimento ad una specifica domanda di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003, della quale si indica la data di presentazione (10/12/2009) il numero di protocollo (n.50008) e la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico (3584 kWp) da realizzare nel Comune di Monreale;
eventuali mancanze documentali avrebbero potuto formare oggetto di richiesta di integrazione da parte dell’Amministrazione, ovvero, in ipotesi, giustificare il rigetto dell’istanza;
la domanda è rivolta all’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, che è tenuto ad istruire e definire il procedimento, rilasciando o negando la chiesta autorizzazione unica, sicchè, ritualmente, il ricorso è stato notificato unicamente ad esso.
Il ricorso è fondato.
Sulla questione giuridica di fondo, la giurisprudenza (cfr., T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 25 settembre 2009, n. 1539; id., III Sezione, sent. 22 ottobre 2008, n. 1277; T.A.R. Basilicata, Potenza, sez. I, 28 marzo 2008, n. 785; id., 5 marzo 2007, n. 144; id., 14 luglio 2006, n. 513) ha già affermato che:
a) in relazione allo specifico procedimento per cui è causa, l’art. 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, stabilisce che "Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni";
b) la fissazione di un termine procedimentale di durata massima, con evidenti finalità acceleratorie, ancorché non perentorio (e dunque, al di là della persistenza o meno del potere di provvedere in capo all’amministrazione inadempiente), comporta la qualificazione come inadempimento del fatto stesso dell’inutile spirare di tale termine, posto a presidio della certezza dei tempi dell’azione amministrativa, qualora sull’istanza della parte non sia stato emesso alcun provvedimento, positivo o negativo (né vale in contrario distinguere fra mera inerzia e lungaggini procedimentali);
c) anche la Corte Costituzionale (cfr., 25/109/11 2006 n. 364), del resto, ha rinvenuto la "ratio" del citato termine nel principio di semplificazione amministrativa e di celerità che, con riferimento alla fondamentale materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia, garantisce, in modo uniforme sul territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo;
d) dalla lettura della norma sopra richiamata – rubricata "Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative" – si ricava l’intento del Legislatore di favorire le iniziative volte alla realizzazione degli impianti in questione, semplificando il relativo procedimento autorizzativo e concentrando l’apporto valutativo di tutte le Amministrazioni interessate nella "conferenza di servizio" ai fini del rilascio di una "autorizzazione unica";
e) pertanto, il Collegio ritiene che, come sostenuto dalla ricorrente, la P.A. procedente aveva l’obbligo di convocare la conferenza di servizi – in seno alla quale avrebbe dovuto essere trattata e approfondita ciascuna delle problematiche (segmentazione degli impianti, contiguità delle aree, etc.) ritenuta dalla difesa Erariale preclusiva dell’obbligo di convocazione della stessa – e di definire, quindi, con determinazione positiva o negativa il procedimento autorizzativo.
In conclusione, nella fattispecie considerata, la scadenza del termine per provvedere qualifica la condotta dell’amministrazione procedente come inadempimento ai sensi dell’art. 2 della L. n. 241 del 1990, per cui deve affermarsi l’obbligo dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di pronunciarsi espressamente, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione a cura della Segreteria, o dalla notifica, se anteriore, della presente sentenza, sull’istanza di rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 presentata dalla odierna ricorrente.
4.Le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione intimata sull’istanza proposta dalla società ricorrente e, per l’effetto, la condanna a provvedere sulla predetta istanza nei termini di cui in motivazione;
2)condanna l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 500,00 (cinquecento/00), oltre contributo unificato ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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