Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ordinanza in data 20.8.2010 il Tribunale del Riesame di Milano rigettava l’appello proposto nei confronti dell’ordinanza con cui il GIP presso il Tribunale di Lecco, in data 30.6.2010, aveva respinto l’istanza presentata nell’interesse di R.M., diretta alla revoca o alla sostituzione della misura in atto con altra meno afflittiva.
Il Tribunale affermava che correttamente il GIP, considerato che l’ordinanza applicativa della misura era stata confermata sia con riguardo al grave quadro indiziario che con riguardo alle esigenze cautelari, aveva esaminato la rilevanza dei soli elementi nuovi così come dedotti dalla difesa e condivideva quanto ritenuto sottolineando come, in tale contesto, le dichiarazioni rese da M.A. non offrivano spunti di rivalutazione nel senso indicato dalla difesa. Così come gli accertamenti eseguiti sul telefono cellulare del R. non offrivano spunti valutabili sotto il profilo della mutata condizione indiziaria. Sottolineava come l’assenza di sms di contenuto minatorio appariva come circostanza ragionevolmente ovvia non essendo sicuramente messaggi che, se sussistenti, l’autore aveva interesse a conservare in memoria.
Con riguardo alle esigenze cautelari evidenziava come il breve periodo di detenzione non consentiva di ritenere mutato il quadro relativo alla prevenzione speciale e al tipo di misura.
Ricorre per Cassazione il difensore dell’imputato deducendo che l’ordinanza impugnata è affetta da nullità per erronea applicazione di legge, manifesta illogicità della motivazione, motivazione apparente e travisamento dei fatti. Sosteneva il ricorrente che i nuovi elementi indicati incidevano profondamente sul già precario quadro cautelare ed offriva degli stessi una diversa interpretazione che portava a ritenere la condotta inquadrabile nello schema dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Contestava la motivazione del Tribunale in ordine all’adeguatezza della misura.
Il ricorso è inammissibile perchè reitera le medesime doglianze avanzate in sede di appello e perchè versato in fatto.
E’ infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice del merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto, come indicato, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso Le argomentazioni esposte nei motivi in esame si risolvono in generiche censure in punto di fatto che tendono unicamente a prospettare una diversa ed alternativa lettura dei fatti di causa, ma che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità a fronte di un’ordinanza del Tribunale del Riesame che si appalesa sorretta da una argomentazione motivazionale logica ed esaustiva.
Ciò vale ancora di più nelle ipotesi in cui, come nel caso in esame, il sindacato di legittimità è chiamato a dispiegarsi su determinazioni incidentali, adottate allo stato degli atti, e fondate su parametri valutativi qualitativamente e funzionalmente differenziati rispetto al giudizio di merito sulla regiudicanda.
Deve aggiungersi che il prospettato travisamento del fatto, in tanto può essere oggetto dello scrutinio di legittimità, in quanto il ricorrente deduca e dimostri di aver rappresentato al giudice del riesame gli elementi dai quali questi avrebbe potuto rilevare il denunciato travisamento, cosicchè la Corte di cassazione possa, a sua volta, desumere dal testo del provvedimento, o dalle specifiche (ed a tal fine autosufficienti) indicazione processuali offerte dal ricorrente se e come quegli elementi siano stati valutati. Ciò detto non si può non rilevare che nella specie l’ordinanza impugnata sviluppa una ampia e coerente motivazione proprio sugli aspetti che il ricorrente censura.
Inammissibile è il motivo di ricorso con riguardo al giudizio sulla pericolosità sociale dell’indagato. Il Tribunale con motivazione coerente ed esente da vizi logici ha dato contezza della permanenza del pericolo di reiterazione del reato e dell’adeguatezza della misura in atto avendo riguardo alla personalità, ai precedenti penali e ai costumi di vita dell’indagato stesso.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal cit. art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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