Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
ere la controversia ai sensi dell’art. 74 c.p.a. sussistendone i presupposti;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Premesso che il ricorrente Vincenzo Torre ha rinunciato al ricorso come da atto prodotto in giudizio dal difensore e che dunque la decisione del presente contenzioso giudiziale interviene solo con riferimento alla posizione del ricorrente M.M.;
Rilevato che il ricorso è stato principalmente proposto al fine di ottenere l’annullamento dell’atto n. prot. 91067 del 19 marzo 2004 con il quale l’odierna Amministrazione resistente ha semplicemente chiarito al patrocinatore dei ricorrenti le ragioni che accompagnavano i precedenti provvedimenti assunti dal Comando regionale della Sardegna (presenti in atti) recanti le schede punteggi redatte a corredo delle domande di trasferimento presentate dai due militari, schede che la stessa Amministrazione aveva provveduto a mostrare agli interessati tanto che in data 1 e 3 dicembre 2003 entrambi avevano formulato censure nei confronti della valutazione operata dal Comando;
Ritenuto, quindi, che il provvedimento principalmente impugnato ed il cui richiesto annullamento avrebbe (eventualmente) potuto consentire la rivalutazione delle posizioni dei ricorrenti si compendia in un atto meramente confermativo e quindi non utile a riaprire i termini decadenziali di impugnazione degli atti recanti le schede punteggi a corredo delle domande di trasferimento presentate dai due militari, atteso che non si rinviene in tale atto alcuna rivalutazione, rispetto alle precedenti determinazioni, della posizione dei ricorrenti da parte dell’Amministrazione;
Considerato che i suindicati atti (recanti le schede punteggi a corredo delle domande di trasferimento presentate dai due militari) costituiscono provvedimenti amministrativi dinanzi ai quali la posizione soggettiva dei militari si configura quale interesse legittimo e che, dunque, essi – conoscibili dal giudice amministrativo in sede di giurisdizione generale di legittimità – avrebbero dovuto essere impugnati nel termine decadenziale di sessanta giorni dalla piena conoscenza degli stessi, onere che il ricorrente (superstite nel presente giudizio, rispetto al ricorrente che a detto giudizio ha rinunciato) non ha tempestivamente assolto, a quanto risulta dalla documentazione depositata;
Ritenuto, quindi, che in ragione delle suesposte osservazioni il ricorso va dichiarato inammissibile con riferimento alla posizione del ricorrente M., mentre con riguardo alla posizione del ricorrente Torre il Tribunale non può che dare atto dell’intervenuta rinuncia;
Stimato, infine, che appare equo disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite;
P.Q.M.
pronunciando in via definitiva sul ricorso indicato in epigrafe, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte dà atto di rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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