Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale di Francavilla Fontana del 10 gennaio 2008, che aveva dichiarato L.F. colpevole dei reati di cui all’art. 81 c.p., art. 582 c.p., comma 1 e art. 585 c.p. in relazione all’art. 577 c.p. – limitatamente alle lesioni cagionate il (OMISSIS) – e, per l’effetto, concesse le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata aggravante, l’aveva condannato alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione, oltre consequenziali statuizioni.
Il L. era accusato di avere, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, volontariamente cagionato al fratello L.R.G.: a) il (OMISSIS) lesioni guaribili in giorni 40 consistite in frattura scomposta 5^ metacarpo mano dx, microdistacco base falange unguale 4^ dito mano sx e contusione spalle dx; b) il (OMISSIS) lesioni personali giudicate guaribili in giorni 2, consistite in "trauma del polso dx con frattura del radio e base falange 4^ dito; c) il (OMISSIS) lesioni giudicate guaribili in giorni 10 consistite in trauma non commotivo; lesione parcellare corona del 2^ molare inf.sx..
Avverso la pronuncia anzidetta il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione
1. – Con il primo motivo d’impugnazione parte ricorrente deduce contraddittorietà o manifesta illogicità di motivazione nonchè mancata valutazione di prova decisiva. Preliminarmente deduceva che, successivamente al 2.3.2010, era pervenuta alla studio dello scrivente difensore una lettera di pugno della persona offesa L. R., che affermava l’estraneità dell’imputato. La lettera, il cui contenuto era integralmente trascritto in ricorso, era allegata alla stessa impugnativa.
Nel merito, contestava la ricostruzione dei fatti offerta dai giudici di merito in mancanza di riscontri e di idonei elementi indiziali. La motivazione era censurabile anche perchè non aveva dato risposta alle specifiche doglianze difensive.
2. – La circostanza allegata dal difensore ricorrente, con annessa documentazione, non può essere apprezzata in questa sede di legittimità, in quanto successiva alla deliberazione della sentenza in esame ed in quanto nel presente giudizio non sono, di regola, producibili nuovi documenti. Resta ovviamente impregiudicata l’eventualità che tale fatto sopravvenuto possa essere dedotto a sostegno di istanza di revisione della sentenza di condanna oggetto di ricorso.
Nel merito dell’impugnativa, è agevole coglierne profili di inammissibilità. Ed invero, è inconferente la doglianza relativa al preteso difetto di elementi probatori a sostegno della ricostruzione della vicenda sostanziale, posto che, in sede di gravame, il profilo della riferibilità dei fatti delittuosi all’imputato non era posto minimamente in discussione, essendosi fatta solo questione di validità dell’intervenuta remissione di querela e di carenza dell’elemento psicologico, stante le condizioni di mente dello stesso L., a cagione dell’abuso di sostanze stupefacenti, oltrechè di trattamento sanzionatorio. Generiche sono, poi, le censure relative alla mancata valutazione di doglianze difensive, neppure specificamente indicate.
3. – Per quanto precede, il ricorso – globalmente considerato – deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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