Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-02-2011) 13-04-2011, n. 15111 Attenuanti comuni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

to che hanno concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – C.A., dalle sentenza di primo e secondo grado- rispettivamente da Corte di assise di Catania datata 22.7.2008 e da corte di assise di appello della stessa città datata 14/29.1.2010 – veniva riconosciuto colpevole di omicidio doloso ai danni di V.S., e dei reati, in continuazione, di lesioni dolose ai danni di M.G. e di porto abusivo di coltello e, riconosciute le attenuanti generiche, riportava la condanna alla pena di anni sedici e mesi otto di reclusione.

Il delitto si inquadrava in un contesto topografico ed occasionale particolare, quello del porto di (OMISSIS) dove, in base ad un accordo tra i vari pescatori, si era convenuto di non recarsi a pescare con lo strascico il giorno di (OMISSIS).

L’accordo non era stato rispettato da V.S..

Per questo era stato rimproverato qualche settimana prima dei fatti di causa da C.S., uomo che per la sua anzianità godeva di prestigio nell’ambito del porto. Il litigio tra i due era accidentalmente ripreso, e per le stesse ragioni, il giorno stesso di Natale.

Nel giorno successivo, il (OMISSIS), il fatto, come ricostruito dai giudici di merito: parole pesanti per le stesse ragioni tra M.G., suocero dell’ucciso, ed il gruppo dei C., il primo viene aggredito da uno dei fratelli dell’imputato, Ca.Ag. (anch’ egli indagato per il delitto di omicidio e assolto per non aver commesso il fatto in prime cure, come assolto, insieme ad altri, dal delitto di rissa per insussistenza del fatto). I due vengono alle mani, solo per un momento la lite sembra esaurirsi, il M. volge le spalle e sta per allontanarsi, quando viene colpito alle spalle, con una unica coltellata, da C.A.. Interviene in aiuto del suocero V.S. che si vede però circondato da C. A. davanti e dietro da altri componenti della famiglia C.. Il C.A. sferra in rapida successione tre colpi di coltello, il primo dei quali mortale al cuore. Il gruppo dei C. si da alla fuga, il ferito viene soccorso dal padre, V.M., portato all’Ospedale dove muore poco dopo.

2 – Una tale ricostruzione giudiziale viene basata, a fronte delle molteplici deposizioni testimoniali che fotografano solo momenti di una azione caratterizzata da un accentuato dinamismo di più persone, peraltro riconosciute dai giudici lacunose, frastagliate e sotto molti aspetti reticenti, sulle dichiarazioni rilasciate dal padre e dal nonno della vittima, V.M. e V.S..

Deposizioni queste due ritenute, nel loro nucleo forte, credibili perchè non sovrapponibili e riscontrate per gli aspetti più salienti dagli spezzoni delle altre deposizioni.

In breve V.M., a poca distanza dal luogo dei fatti, assiste all’aggressione di Ca.Ag. contro M. G., accorre, vede C.A. di fronte al figlio S., gli altri Ca.Ag. ed i figli di A. accerchiare il figlio S. che era intervenuto per soccorrere il suocero M.G., vede ancora, nel dinamismo della azione collettiva, l’imputato colpire con il coltello il figlio.

Ad una distanza di pochi metri, V.S., nonno paterno della vittima,seduto in una macchina posteggiata a circa 15-20 metri da presso, vede i C. discutere con M.G., non appena questi si era girato vede Ca.Ag. scagliarsi contro il M. aggredendolo alle spalle, quindi una gran confusione di persone, il figlio Ma. a terra spinto da qualcuno mentre tenta di soccorrere il figlio S., nel mentre il nipote F. litiga con i nipoti di C.S., a cui chiede conto dell’aggressione contro il fratello S., vede, ancora, C.A. con in mano il coltello. Il teste, che ha rilasciato dichiarazioni in sede di indagini preliminari, non potrà, perchè deceduto, deporre in dibattimento.

I giudici di merito prendono in considerazione le dichiarazioni delle altre persone presenti nel luogo, così di V.G. e di V.S., fratelli di V.M., di C. M., non legato da vincoli di parentela con le famiglie C. e V., di M.L., figlio di M.G., di V.F., fratello dell’ucciso. Dalle deposizioni prese in esame sempre i giudici di merito hanno ritenuto che il nucleo forte delle deposizioni di due testi, V.M. ed il di lui padre, S., anche se familiari stretti della vittima, resisteva alle osservazioni critiche della difesa sulla possibilità che i due testi potessero aver veduto l’imputato impugnare, in qualsiasi fase della concitata azione delittuosa, il coltello.

I giudici di merito, poi, escludevano che il fatto contestato potesse qualificarsi omicidio preterintenzionale, a fronte della conclusioni della perizia medico legale, secondo la quale "l’aggressore, di fronte alla vittima, ha sferrato tre colpi con movimenti da destra verso sinistra, la prima a livello della piega sottomammaria sinistra sull’emiclaveare, le altre due in regione ipogastrica sulla paraombelicale e in regione lombare sinistra…".

Per le caratteristiche delle lesioni, per la posizione delle stesse e per l’assenza di segni di difesa, si può ipotizzare che le lesioni siano state provocate da un unico aggressore che posto dinanzi alla vittima ha agito di sorpresa con rapidità di azione. Escludevano ancora quei giudici la possibilità di applicare le tre attenuanti, ex art. 62 c.p., n. 1, 2 e 3, richieste dalla difesa: non i motivi di particolare valore morale e sociale, perchè l’imputato aveva agito per una esplosione di rabbia incontenibile a seguito della frase rivolta dal M. al proprio padre, Se., "e poi vediamo se non si va a mare" in risposta all’ammonimento di quest’ ultimo di rispettare il patto di non andare a pesca a strascico di sabato; non lo stato di ira per il fatto ingiusto altrui, per l’insussistenza di un fatto ingiusto e soprattutto per la azione del tutto sproporzionata posta in essere rispetto a fronte delle ragioni, afferenti alla pesca, dello scontro, non infine il riconoscimento di aver agito per suggestione di una folla in tumulto per l’insussistenza di un tale presupposto.

3 – Con il primo motivo del ricorso per cassazione proposto tramite difensore dall’imputato avverso la decisione, viene denunciata la violazione dell’art. 192 c.p.p. nella misura in cui il giudice di merito ha valorizzato in tesi arbitrariamente le dichiarazioni dei due testi – il padre ed il nonno della persona offesa – per definizione interessate, valorizzando vere e proprie congetture non sorrette da solide massime di esperienza.

Quest’ultima critica investe la premessa del discorso giustificativo giudiziale: l’ambiente della pesca è retto da regole di comportamento omertoso, da un lato, le dichiarazioni acquisite risentono delle inimicizie e rancori tra le due famiglie, quella dei C. e quella dei V.. Poste queste premesse i motivi del ricorso si impegnano in una puntigliosa e diffusissima disamina delle singole deposizioni, trascritte peraltro per l’intero, per segnalarne contraddizioni, intrinseca inattendibilità, omissioni e quant’altro. In particolare V.M. non avrebbe potuto vedere Ca.Ag. dietro il figlio S. nell’atto che l’imputato, postogli di fronte, lo accoltellava, perchè l’ Ag., a dire di M.G., si trovava nel frattempo con le spalle a terra e con sopra se stesso V.G., fratello di Ma., sposato con una sorella del padre dell’imputato, C.S., che secondo la ricostruzione giudiziale avrebbe visto C.A. mentre si scaglia contro Vi.Ma. che accorreva in aiuto del figlio prima che questi fosse accoltellato, ma avrebbe, poi, anche dichiarato controddicandosi di aver visto C.A. avvicinarsi al V.S. quando questa era stato già colpito.

Vi.Se., anch’egli fratello di Ma., avrebbe visto non il solo C.A., ma il predetto insieme ad un figlio dirigersi verso V.S..

V.F. fratello dell’ucciso, contrariamente agli altri testi, dichiara, in una prima deposizione di aver visto solo Ca.Ag., suo fratello A. ed i figli di questi aggredire il fratello S., e non altri, in una seconda invece un gran numero di persone circondare il fratello e di non aver visto i C. aggredire il fratello predetto.

V.S., nonno paterno della vittima, pur avendo invano richiesto la difesa di raccoglierne le deposizioni in incidente probatorio e poi successivamente in dibattimento, si ammalava e quindi decedeva senza poter essere più sentito. Le sue dichiarazioni, rese in sede di sommarie informazioni il 25.2.2005, venivano acquisite al dibattimento.

4 – Con un secondo motivo di ricorso si denuncia l’erronea qualificazione del fatto che avrebbe dovuto essere inquadrato nell’archetipo normativo dell’art. 584 c.p. I colpi erano diretti solo a ferire come dovrebbe desumersi dalle ferite di striscio alla zona addominale ed al fianco sinistro della vittima e dal fatto che la ferita al torace, quella mortale, sarebbe stata determinata dall’impatto accidentale dei due, l’aggressore e l’aggredito, che correvano l’uno incontro all’altro.

5- Con un terzo motivo di ricorso si contesta la violazione di legge penale ed il difetto di motivazione per non essere state riconosciute le attenuanti di cui all’art. 62 c.p., nn. 1, 2 e 3: non la prima, per aver la sentenza depotenziato il valore del fatto che la reazione avvenne per la violazione da parte dei V. di un patto che interessava tutta la comunità dei pescatori e che rispondeva a valori di particolare significato morale: non pescare il sabato per la tutela degli interessi economici di tutta una collettività; non la seconda, per aver erroneamente misconosciuto i giudici di merito il fatto ingiusto della rissa che si era verificata tra i gruppi contrapposti e che aveva provocato lo stato di ira dell’imputato;

non, infine, la terza per essere stato considerato che l’azione in tesi delittuosa era stata compiuta sotto l’emozione psicologica scatenata dalla moltitudine delle persone che si era radunata animata dalla discussione in merito al rispetto del preventivo accordo tra tutti i pescatori, di non uscire il sabato in mare, e pur violato dalla famiglia dei V..

6- Il ricorso non è fondato.

Il tentativo di scandagliare funditus il contenuto delle varie deposizioni testimoniali, per riscontrarne omissioni, contraddizioni, lacune in genere, si svolge lungo lo stesso sentiero percorso dai giudici di merito che quelle omissioni, contraddizioni lacune hanno tutte considerato pervenendo, ciò malgrado,con ragionamento congruo, di certo non manifestamente infondato, ad una posizione di motivata fiducia sulla attendibilità, tra tutte, delle due deposizioni rese dal padre, V.M., e dal nonno della vittima, Vi.

S., attraverso un percorso argomentativo, quindi, che ha tenuto conto delle non collimanti, ed al limite contrastanti altre deposizioni, ma per desumerne – si ripete- la attendibilità intrinseca ed estrinseca. Le regole inferenziali e le ragioni di una tale attendibilità sono state esposte validamente, per essere sorrette da logicità e congruenza.

Invero i giudici di merito non hanno operato alcuna valutazione frazionata delle dichiarazioni dei testi ritenuti attendibili ma le hanno considerate, sia in una dimensione diacronica, in verticale, per saggiarne l’attendibilità intrinseca sia in una dimensione spaziale, in linea orizzontale, nella comparazione con tutte le altre deposizioni per contestarne, di quest’ultime, la contraddittorietà ovvero per rilevarne invece l’inaffidabilità.

Così l’iniziale reticenza, nella immediatezza dei fatti, di Vi.Ma. è stata spiegata per il timore del teste, peraltro successivamente dichiarato, di ulteriori ritorsioni della famiglia C., timore, in forza di una più matura riflessione rimosso, a fronte della riflessione radicata della perdita del figlio.

Peraltro anche dalle prime dichiarazioni la responsabilità dell’accoltellamento era decisamente attribuita fin da subito a Ca.Se. ed ai di lui figli, Ag. ed A..

E la attendibilità del teste è stata, con argomento congruo e logico, ritenuta riscontrata con quanto dichiarato dal padre del teste, S., che, ad una distanza ritenuta del tutto idonea alla vista della azione delittuosa, ha confermato di aver visto , nel corso delle concitate fasi dello scontro, l’imputato impugnare il coltello. Deposizione questa non sovrapponibile certo a quella del figlio, ma proprio per questa ritenuta dai giudici di merito veritiera, perchè non concordata con gli altri familiari. Le cui deposizioni, per la verità tremolanti, non tutte coagulatesi sulla circostanza dell’imputato che impugnava il coltello per colpire ripetutamente, e nelle frazione di secondi, la vittima, dimostrano, da un lato, che nessun accordo a carattere familiare fosse mai intervenuto, dall’altro che le fasi salienti della aggressione potessero ben sfuggire alla osservazione di terzi, per essersi lo scontro svolto nell’arco di un tempo stringente, rapidissimo, a diretto contati degli aggressori e degli aggrediti, dei molti familiari delle famiglie V., M. e C. che si posero intorno ai protagonisti, ognuno per difendere i propri familiari o anche per dividere i contendenti: la scena del delitto si presentava mobile, in rapido dinamismo di tutte le persone presenti, tali da impedire a molti di cogliere il momento topico dell’accoltellamento.

Peraltro solo la deposizione di un teste della difesa, tale Co.Ma. si pone in netto contrasto con la posizione ritenuta in sentenza di Vi.Ma., non vicino al figlio al momento della aggressione, ma ad una certa distanza,quasi a non accorgersi della assembramento sul luogo della lite. Ma i giudici di merito ne ritengono l’inattendibilità con un ragionamento esente da vizi logici denunciabili in sede di legittimità: il Co. era uscito fuori del suo negozio richiamato dal trambusto conseguente al sorgere ed allo svilupparsi dello scontro, tanto che vide V. S. già ferito mortalmente barcollare ed il padre della vittima ad una certa distanza dal figlio accorrere per dargli sostegno. Ma quest’ultima circostanza non è stata ritenuta veritiera a fronte delle dichiarazioni di tutti i testi che quanto meno rappresentano il padre accorrere sul luogo del fatto subito dopo l’aggressione di Ca.Ag. a M.G., precedente all’aggressione di C.A. a V.S..

Peraltro può con sicurezza affermarsi che, pur se non avesse avvertito l’inizio dello scontrosi padre della vittima avrà potuto rendersi conto degli accadimenti anche trovandosi ad una distanza di pochi metri, come ammette lo stesso Co., dal luogo dell’accoltellamento.

Devesi in conclusione affermare che, nell’ipotesi di ricorso per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, il sindacato in sede di legittimità è limitato alla sola verifica della sussistenza dell’esposizione dei fatti probatori e dei criteri adottati al fine di apprezzarne la rilevanza giuridica nonchè della congruità logica del ragionamento sviluppato nel testo del provvedimento impugnato rispetto alle decisioni conclusive. Ne consegue che resta esclusa la possibilità di sindacare le scelte compiute dal giudice in ordine alla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, a meno che le stesse non siano il frutto di affermazioni apodittiche o illogiche,il che , per quanto sopra detto, non è certo il caso di specie (in termini, Sez. 3, 12.101/6.11.2007, Marrazzo e a., R.v 238016).

Peraltro, come nota finale, non può non considerarsi rilevante, insieme ai giudici di merito, che subito dopo il fatto, tutti i componenti della famiglia C. abbandonarono in tutta fretta il luogo del delitto, dandosi alla fuga e nell’immediatezza sfuggendo alle ricerche della polizia e non contribuendo per nulla alla chiarificazione dei fatti, malgrado la loro presenza, ed in sicura contiguità fisica con l’imputato e la vittima, sul luogo del delitto.

7- Gli ulteriori motivi di ricorso non sono per nulla fondati. La preterintenzionalità del delitto è stata esclusa dai giudici di merito argomentando dalle modalità della azione, dalla ripetitività dei colpi, dalla direzione al cuore del terzo o quarto colpo mortale.

La esclusione delle tre circostanze, insistentemente richieste dalla difesa, è stata supportata da un ragionamento congruo, nel rispetto delle regole più volte espresse da questa Corte: la reazione dell’imputato fu motivata dall’esplosione di rabbia per la risposta che M.G. aveva rivolto al proprio padre, Se., ed il rispetto di un patto circoscritto tra i pescatori e contestato da alcuni non sono circostanze tali da costituire motivi avvertiti come tali dalla prevalente coscienza collettiva ed intorno ai quali si deve registrare un generale consenso; la provocazione è stata correttamente esclusa valorizzando il dato della evidente sproporzione tra preteso fatto ingiusto ed evento, tale da interrompere il collegamento eziologico, a livello psichico, tra azione e reazione; l’attenuante, infine, dell’aver agito per suggestione di una folla in tumulto, a parte ogni pur possibile rilievo sulla sussistenza del presupposto, come rilevano i giudici di merito, non è configurabile qualora l’agente abbia concorso e confluito con altri per provocare l’assembramento delle persone e compiere il fatto di reato (in termini, per tutte, Sez. 1, 11.10/19.12.1989, Battistin, Rv 182873).

8 – Deve dichiarasi la prescrizione della contravvenzione contestata al capo d) dell’imputazione – porto di armi da taglio di genere vietato – per essersi il termine prescrizionale, decorrente dal 26.12.2004, maturato alla data del 26.6.2009, giuste le disposizioni, più favorevoli, sostituite dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6 comma 1 e 5.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla contravvenzione di cui al capo d) perchè estinto per prescrizione;

elimina la pena corrispondente di mesi due di reclusione e determina la pena in anni 14 e messi 10 di reclusione.

Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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