Cons. Stato Sez. IV, Sent., 12-04-2011, n. 2284 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

e Raffaele Izzo;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Sussistono i presupposti per definire il giudizio immediatamente all’esito della udienza cautelare, ai sensi dell’art. 60 cpa: il contraddittorio è stato regolarmente integrato e di tale possibilità sono stati avvertiti i difensori presenti in giudizio.

Il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso proposto avverso la diffida ad eseguire le opere, oltre che avverso la circolare del 1 marzo 2010 avente ad oggetto gli interventi di cui alla legge regionale Lombardia n.13 del 16 luglio 2009, ritenendo che non possa concretare gli estremi della "superficie edilizia", ai fini del recupero, l’area solo sormontata da una pensilina, definita solo dalla proiezione della pensilina stessa.

L’appellante contesta tale ricostruzione, sostenendo che ai fini della invocata legge, e quindi della nozione di recupero, debba ritenersi compresa nella nozione di superficie edilizia anche la pensilina, per quanto priva di pareti.

L’appello deve rigettarsi in quanto infondato.

Infatti non può condividersi l’assunto di parte appellante che il concetto di superficie edilizia non presupponga l’esistenza di pareti perimetrali, dovendosi al contrario ritenere che: 1) l’art. 2 della l. r. Lombardia n.13 del 2009 disciplina l’utilizzo del patrimonio edilizio esistente ai fini del "recupero" edilizio e funzionale di edifici o porzioni di edifici ultimati alla data del 31 marzo 2005, tra cui la utilizzazione delle superfici edilizie (la nozione di recupero presuppone di per sé la esistenza della costruzione); 2) la definizione di superficie edilizia a tal fine deve avere confini definiti ed essere perimetrata, in tutti i lati o in parte, dalle pareti, in modo che si riesca a poter identificare un vano e pertanto in tale nozione non può essere intesa qualsiasi superficie calpestabile, come la pensilina in questione, ma soltanto le superfici già delimitate da almeno due pareti.

Non coglie nel segno la censura con la quale si lamenta la inidoneità della circolare comunale a disciplinare la suddetta materia, in quanto tale delimitazione deriva all’interprete dalla lettura e dalla ratio della normativa primaria, senza bisogno di ulteriori chiarificazioni; né, al fine di dimostrare la fondatezza dell’appello, è sufficiente richiamare alcune risposte della Regione Lombardia relative alla applicazione del c.d. "piano casa", in quanto, a parte la mancanza di qualificazione di tali risposte quale fonte del diritto, al pari della circolare contestata, esse non sarebbero idonee a sovvertire la lettura sopra descritta.

La condanna alle spese del presente grado di giudizio segue il principio della soccombenza; le spese sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

rigetta l’appello, confermando la impugnata sentenza. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro tremila.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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