Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 21.6.1999 e depositato presso la Segreteria della Sezione il 23.6.1999, le ricorrenti impugnano indicato in epigrafe, articolando le seguenti doglianze:
1) Violazione dell’art. 3, comma 3 e art. 7 della l. 241/90;.
2) Violazione di legge (art. 38, 2° comma, L. 142/90); Eccesso di potere per difetto di motivazione;
3) Incompetenza; Violazione di legge (art.1, c. 6 lett. A) L. 31.7.1997 n. 249) e di Regolamento (art. 4 e 5 D.M. n.381/98);
Si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Brescia, chiedendo il rigetto del gravame.
Alla Camera di consiglio del 16.6.1999 (ord. N. 489/99) la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione degli effetti dell’atto impugnato.
A seguito del ricevimento della comunicazione di Segreteria, i legale rappresentanti delle ricorrenti e i difensori delle stesse, con atto depositato in data 20.5.2009, hanno chiesto la fissazione del ricorso, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9, comma 2° della L. n. 205 del 2000.
A seguito della fissazione dell’udienza di discussione del 23.3.2011 le parti hanno depositato documenti e memorie.
Alla pubblica udienza del 23.3.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
Con il ricorso all’esame, le ricorrenti impugnano l’ordinanza contingibile ed urgente emessa in data 25.5.1999 dal Sindaco di Brescia, con il quale si era ordinato ad una pluralità di soggetti di procedere alla riduzione immediata dei campi elettromagnetici generati dalle diverse sorgenti presenti in località Vedetta in conformità all’allegato C del D.M. 10.9.98 n. 381, demandando all’ASL di Brescia il controllo dl rispetto del contenuto di tale atto
La difesa dell’Amministrazione comunale, con la memoria depositata il 18.2.2011, sostiene che il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, evidenziando che il successivo svolgimento dei fatti e del contesto normativo ha radicalmente mutato la situazione, eliminando così in radice qualsiasi interesse attuale alla decisione.
Parte ricorrente, con la memoria depositata in data 28.2.2011 ha condiviso tale conclusione, chiedendo alla Sezione di dichiarare l’improcedibilità del gravame a spese compensate.
In tale contesto, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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