Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
I ricorrenti impugnano le deliberazioni in epigrafe, assumendo:
1. la violazione dell’art. 81ter LR 54/98, che prevederebbe, per le comunità montane, un unico vicepresidente;
2. la violazione dell’art. 3 della LR 47/09, che vieterebbe la rideterminazione in aumento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali;
3. il difetto di motivazione circa i motivi che renderebbero preferibile, per la Comunità Montana Monte Cervino, l’elezione di due vicepresidenti anziché di uno solo.
I controinteressati eccepiscono l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e di interesse, sul presupposto che i consiglieri comunali o della comunità montana non sarebbero legittimati ad agire contro l’amministrazione di appartenenza.
L’assunto è condivisibile; il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione dei ricorrenti.
Il processo amministrativo non costituisce una giurisdizione di diritto oggettivo, volta semplicemente a ristabilire una legalità che si assume violata, ma ha la funzione di dirimere una controversia fra un soggetto che si afferma leso in modo diretto e attuale da un provvedimento amministrativo e l’amministrazione che lo ha emanato (sul punto, per una puntuale ricostruzione della ratio di tale principio, Cons. Stato, Sez. V, 19 febbraio 2007, n. 826; nonchè, ex plurimis, TAR Lombardia Brescia, Sez. II, 30 aprile 2010, n. 1660).
Occorre quindi, per essere legittimati al ricorso, la titolarità di una posizione giuridica soggettiva che sia differenziata da quella della generalità dei consociati; sul punto, è stato condivisibilmente precisato che "…principio fondamentale accolto nel nostro ordinamento è quello secondo cui la possibilità di agire in giudizio è riconosciuta (e consentita) a colui che vanti un interesse personale qualificato. In relazione poi al diritto processuale amministrativo sia la dottrina che la giurisprudenza richiedono, ai fini di individuare la condizione dell’azione, due fattori legittimanti la proposizione del ricorso: il primo, la sussistenza di una situazione giuridica qualificata, di interesse differenziato rispetto a tutti gli altri soggetti, in virtù della quale il soggetto titolare della stessa acquisisce la c.d. legitimatio ad causam; il secondo costituito dall’effettività ed attualità della lesione subita, lì dove occorre un pregiudizio concreto subito da un soggetto, secondo il canone di cui all’art. 100 del codice di procedura civile, applicabile pienamente al processo amministrativo (legittimatio ad processum)…" (TAR Toscana, Sez. III, 26 febbraio 2010, n. 536).
Né ciò implica una violazione del precetto costituzionale di cui all’art. 113 Cost., secondo cui contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa (sul punto, TAR Abruzzo – L’Aquila, 7 ottobre 2003, n. 839), potendo gli atti deliberativi a fronte dei quali non si ritiene sussistere un soggetto dotato di legittimazione attiva, coerentemente con i citati principi generali, essere impugnati quali atti presupposti in seguito alla emanazione di atti applicativi.
Nel caso del consigliere dell’organo di un ente territoriale, l’esistenza di una posizione giuridica soggettiva differenziata è stata ricondotta, per orientamento prevalente della giurisprudenza amministrativa, da cui questo Collegio non ritiene sussistano motivi per discostarsi, alla lesione diretta di prerogative dell’ufficio di cui sia titolare, ovvero di una posizione giuridica soggettiva spettante alla persona investita della carica elettiva: "…il consigliere comunale è legittimato a ricorrere contro il Comune soltanto qualora vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul suo diritto all’ufficio (Consiglio Stato, sez. V, 31 gennaio 2001, n. 358)…" (Cons. Stato, Sez. VI, 19 maggio 2010, n. 3130; analogamente, ex plurimis, Cons. Stato 826/2007, citata; TAR Piemonte, Sez. I, 12 febbraio 2011, n. 163; TAR Lazio – Roma, Sez. II, 18 gennaio 2011, n. 403; TAR Sicilia – Palermo, Sez. III, 19 gennaio 2010, n. 559).
Ciò in base alle considerazioni che il giudizio amministrativo è diretto, di regola, a risolvere controversie intersoggettive e non controversie fra organi o componenti di organi di uno stesso ente, in particolare fra i consiglieri di un ente locale e l’ente di appartenenza, e che il giudizio amministrativo non può, comunque, costituire uno strumento di soluzione delle contese politiche interne all’ente (ex plurimis, TAR Piemonte 163/2011, citata).
Non ignora il Collegio la presenza di un orientamento minoritario secondo cui "…oltre al tradizionale riconoscimento della legittimazione dei Consiglieri comunali ad agire in giudizio ove vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all’ufficio, deve riconoscersi loro un’analoga potestà nei casi in cui, come quello in esame, venga contestata sotto altri profili tra cui particolarmente quelli concernenti il rispetto della disciplina statutaria la legittimità dell’azione degli organi politici dell’Ente di appartenenza…" (TAR Puglia – Lecce, Sez. I, ord. cautelare 6 luglio 2005, n. 680; analogamente, TAR Sicilia – Palermo, Sez. I, 15 dicembre 2010, n. 14310; TAR Puglia – Lecce, Sez. I, 24 febbraio 2010, n. 622; TAR Puglia – Lecce, Sez. I, 12 maggio 2006, n. 2573); tuttavia, in disparte la circostanza che tale orientamento è stato disatteso dal Consiglio di Stato (sentenza 826/2007, citata), appare comunque preferibile aderire all’orientamento prevalente, ritenuto maggiormente in linea con i principi generali regolanti il giudizio amministrativo.
Nel caso di specie, i ricorrenti affermano di essere "…tutti consiglieri nell’ambito dei Comuni della Comunità Montana Monte Cervino…" (ricorso, pag. 2), con ciò risultando che essi agiscono in tale loro qualità, e impugnano le deliberazioni con cui viene modificato lo Statuto della Comunità Montana, attraverso l’istituzione della doppia vicepresidenza (deliberazione 32/2010), e con cui vengono eletti i due vicepresidenti (deliberazione 40/2010); nessuna delle due deliberazioni può essere ritenuta, in ragione del contenuto, incidere in maniera attuale e diretta sul loro ufficio o su posizioni giuridiche soggettive loro spettanti.
Né può essere condivisa la tesi, espressa dalla difesa dei ricorrenti nel corso della discussione del ricorso, secondo cui i ricorrenti non impugnerebbero atti dell’organo cui appartengono, ma del Consiglio dei Sindaci.
Infatti, ciò non varrebbe comunque, secondo quanto già espresso, a legittimare i ricorrenti, in difetto sia di una posizione differenziata sia di una lesione diretta ed attuale; sul punto, con riferimento alla impugnazione di deliberazioni consiliari da parte di cittadini: "…l’impugnazione di una deliberazione consiliare da parte di un cittadino residente nel territorio comunale implica la sussistenza di un interesse concreto ed attuale in capo al ricorrente, connesso alla lesione di una posizione giuridica soggettiva qualificata e differenziata, meritevole di protezione secondo l’ordinamento…" (TAR Lazio – Roma, 403/2011, citata).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D’Aosta (Sezione Unica), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida, in via equitativa, in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA e CPA, nei confronti della Comunità Montana resistente, ed in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA e CPA, pro quota nei confronti dei controinteressati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.