Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole
Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 30 del 28-7-2010
Sentenza
nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 9, secondo
comma, della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (Misure di prevenzione
nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la
pubblica moralita’), come sostituito dall’art. 14 del decreto-legge
27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il contrasto del
terrorismo internazionale), convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2005, n. 155, promosso dal Tribunale di Trani,
sezione distaccata di Andria, nel procedimento penale a carico di G.
D., con ordinanza del 12 ottobre 2009, iscritta al n. 314 del
registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 1, 1ª serie speciale, dell’anno 2010.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 2010 il Giudice
relatore Alessandro Criscuolo.
Ritenuto in fatto
1. – Il Tribunale di Trani, sezione distaccata di Andria, in
composizione monocratica, con l’ordinanza indicata in epigrafe ha
sollevato, in riferimento agli articoli 25, secondo comma, e 3 della
Costituzione, questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 9,
secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di
prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e
per la pubblica moralita’), come sostituito dall’articolo 14 del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il contrasto
del terrorismo internazionale), convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2005, n. 155, in relazione all’art. 5, terzo comma,
prima parte, della stessa legge n. 1423 del 1956.
Il rimettente premette di essere chiamato a giudicare in un
procedimento penale a carico di G. D., arrestato in flagranza del
reato previsto e punito dalla norma censurata e tratto a giudizio con
rito direttissimo per avere, «quale soggetto sottoposto alla misura
della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di
Andria, in forza del decreto n. 5/06 M. P. emesso in data 11 gennaio
2006 dal Tribunale di Bari, violato, con piu’ azioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso, le prescrizioni di cui al punto n. 4 del
citato decreto e cioe’ quelle di "vivere onestamente, rispettare le
leggi dello Stato e non dare ragione alcuna di sospetto in ordine
alla propria condotta" e precisamente perche’: 1) si poneva alla
guida di un ciclomotore senza aver conseguito il previsto certificato
di idoneita’ alla guida dei ciclomotori e senza essere munito di
patente perche’ revocata; 2) si poneva alla guida dello stesso
ciclomotore senza indossare il casco protettivo; 3) transitava nella
zona battuta da spacciatori e tossicodipendenti, cosi’ dando ragione
di sospetto con la propria condotta».
Il giudice a quo prosegue esponendo che, all’esito della
convalida dell’arresto, l’imputato ha formulato richiesta di giudizio
abbreviato, che e’ stato disposto.
Nell’ambito di tale giudizio il difensore ha sollevato questione
di legittimita’ costituzionale – in riferimento agli artt. 3, 13, 25
e 27 Cost. – dell’art. 9 della legge n. 1423 del 1956, nella parte in
cui, richiamando il dettato dell’art. 5 della stessa legge, sanziona
la prescrizione di «rispettare le leggi».
2. – Tanto premesso, il giudicante osserva che «l’art. 9, secondo
comma, legge n. 1423/1956, come modificato dall’art. 14, d.l. n.
144/2005, si pone in contrasto sia con l’art. 25, secondo comma, che
con l’art. 3 della Costituzione facendo emergere due profili autonomi
e distinti di illegittimita’ costituzionale».
Ad avviso del giudice a quo, in relazione al contrasto con l’art.
25, secondo comma, Cost., il detto art. 9, nella parte in cui
sanziona penalmente l’inosservanza della prescrizione prevista
nell’art. 5, terzo comma, della stessa legge n. 1423 del 1956, cioe’
quella di "vivere onestamente, di rispettare le leggi e non dare
ragione di sospetti", violerebbe il principio di tassativita’
sancito, in modo implicito ma certo, dal citato art. 25 Cost., «quale
corollario e completamento logico dei principi della riserva di legge
e della irretroattivita’».
Il detto principio di tassativita’ imporrebbe la tipizzazione e
la determinatezza della fattispecie di reato, affinche’ la condotta
sanzionata penalmente possa essere sempre individuata, o, comunque,
individuabile con sicurezza.
Tuttavia, l’obbligo di vivere onestamente, di rispettare le leggi
e non dare ragione di sospetti, pur essendo compreso tra le
prescrizioni imposte al sorvegliato speciale, costituirebbe un
obbligo di carattere generale, concernente tutta la collettivita’,
non riferibile specificamente al detto soggetto. Pertanto, proprio
per la sua portata generale, l’obbligo indicato non potrebbe
individuare una prescrizione a contenuto precettivo, tipico e
specifico, della misura della sorveglianza speciale, onde non sarebbe
possibile riconoscere con precisione la condotta idonea ad integrare
il reato di violazione della sorveglianza speciale, dato il carattere
vago ed indeterminato degli elementi utilizzati per la tipizzazione
della fattispecie.
Infatti, andrebbe definito il concetto di "vivere onestamente" e
sarebbe necessario stabilire le leggi di cui si impone il rispetto;
inoltre bisognerebbe chiedersi quali siano i comportamenti idonei a
generare ragioni di sospetto.
Il rimettente richiama, poi, l’ordinanza di questa Corte n. 354
del 2003 e, pur rimarcando che essa dichiaro’ inammissibile, per
difetto di rilevanza in quella fattispecie, la questione di
legittimita’ costituzionale della norma in questa sede censurata in
riferimento all’art. 25, secondo comma, Cost., pone in evidenza
quanto si legge in detto provvedimento, cioe’ che «l’art. 5 prevede –
accanto a specifiche e qualificate condotte che configurano
altrettanti e ben precisi "obblighi", tutti puntualmente circoscritti
nominatim dalla previsione di legge la quale evidentemente assume in
parte qua valore precettivo – alcune prescrizioni di "genere"; queste
ultime, riconducibili al paradigma dell’honeste vivere, sono
anch’esse funzionali alla ratio essendi della sorveglianza speciale,
ma non sono certo qualificabili alla stregua di specifici "obblighi"
penalmente sanzionati; paradigma, quello accennato, al quale e’
certamente possibile ricondurre anche la prescrizione di "non dare
ragione di sospetti", rappresentando essa null’altro che la
proiezione esteriore del comportamento di chi osservi appunto il piu’
generale precetto costituzionalmente imposto a chiunque di vivere
onestamente».
Cio’ posto, e riferito l’orientamento dominante nella
giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui l’inosservanza
– da parte del sorvegliato speciale di pubblica sicurezza – delle
menzionate prescrizioni integra pur sempre il reato di cui all’art. 9
della legge 1423 del 1956 (nel testo vigente), ad avviso del
giudicante e’ inevitabile rilevare come tale norma, «nella parte in
cui sanziona penalmente la violazione delle prescrizioni di cui alla
prima parte del terzo comma del predetto art. 5, si ponga in evidente
contrasto con l’art. 25, secondo comma, della Costituzione in quanto
viola il principio costituzionale di tassativita’ sancito in detto
articolo della Costituzione».
La questione, per le considerazioni esposte, sarebbe non
manifestamente infondata e risulterebbe, altresi’, rilevante, «in
quanto la eventuale declaratoria di illegittimita’ costituzionale e’
destinata ad incidere sulle decisioni del giudice remittente nella
misura in cui porterebbe ad escludere la sussistenza del fatto di
reato contestato».
3. – Sotto altro profilo, il rimettente ritiene la norma
censurata in contrasto con l’art. 3 Cost. per violazione del
principio di eguaglianza.
Richiamato il precetto dell’art. 9, secondo comma, della legge n.
1423 del 1956, come sostituito dall’art. 14 del d.l. n. 144 del 2005,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005, il
giudice a quo rileva che esso «tipizza come delitto la violazione
della misura di sorveglianza speciale in alternativa alla previsione
del primo comma dello stesso art. 9 che invece configura come
contravvenzione la semplice inosservanza degli obblighi inerenti alla
sorveglianza speciale senza l’obbligo o il divieto di soggiorno».
Tuttavia, dal punto di vista della concreta offensivita’ della
condotta, l’inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza
speciale presenta la stessa carica di disvalore, «a prescindere dal
fatto che il sorvegliato speciale sia o meno gravato anche
dall’obbligo o dal divieto di soggiorno, diversamente dal caso in cui
sia invece proprio questa, e cioe’ la prescrizione inerente
all’obbligo o al divieto di soggiorno, ad essere violata».
Per conseguenza, il piu’ severo trattamento sanzionatorio
previsto dall’art. 9, secondo comma (testo vigente), della legge n.
1423 del 1956 crea, ad avviso del giudicante, una ingiustificata
disparita’ di trattamento tra sorvegliato speciale semplice e
sorvegliato speciale con obbligo o divieto di dimora.
Infatti, la diversita’ del trattamento sanzionatorio andrebbe
ancorata alla maggiore gravita’ del fatto, da valutare in relazione
alla concreta offensivita’ di esso, e non alla qualita’ del soggetto,
sicche’ «va apprezzata allo stesso modo con riferimento alle
prescrizioni concretamente violate a prescindere dalla previsione o
meno nel provvedimento applicativo della misura della sorveglianza
speciale dell’obbligo o del divieto di soggiorno; la previsione di
tale obbligo o divieto non incide sulla offensivita’ e gravita’ della
condotta, ma serve solo a connotare diversamente il comportamento
imposto al sorvegliato speciale e ad imporgli una piu’ gravosa
prescrizione che se violata puo’ si’ giustificare la configurabilita’
della fattispecie delittuosa prevista nel secondo comma dell’art. 9,
legge n. 1423/1956».
4. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e’ intervenuto nel
presente giudizio di legittimita’ costituzionale, chiedendo che la
questione sia dichiarata manifestamente infondata.
La difesa dello Stato, con riferimento all’art. 25, secondo
comma, Cost., sostiene che la pretesa anomalia denunziata
nell’ordinanza di rimessione va inquadrata «nell’ambito del noto e
non infrequente fenomeno delle cosi’ dette leggi penali in bianco:
espressione coniata dalla dottrina con cui si suole denominare quella
legge che faccia rinvio a un atto normativo di grado inferiore, per
indicare tutte le connotazioni di un fatto che la legge medesima
considera penalmente illecito».
Al riguardo, l’Avvocatura richiama l’art. 650 del codice penale
ed osserva che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, detta
norma «non contrasta con la riserva di legge sancita dall’articolo
25, secondo comma, della Costituzione. La Corte ha in piu’ occasioni
affermato che il principio di legalita’ non e’ violato quando sia una
legge dello Stato, non importa se proprio la medesima legge o
un’altra legge, ad indicare con sufficiente specificazione i
presupposti, i caratteri, il contenuto e i limiti del provvedimento
dell’autorita’ non legislativa, alla cui trasgressione deve seguire
la pena (sent. n. 26 del 1966 e sent. n. 62 del 1969); nel caso
dell’art. 650 c. p., la materialita’ della contravvenzione e’
descritta tassativamente in tutti i suoi elementi costitutivi,
spettando al giudice penale di indagare, volta per volta, se il
provvedimento sia stato legittimamente emesso nell’esercizio di un
potere-dovere previsto da una legge che determini con "sufficiente
specificazione" le condizioni e l’ambito di applicazione del
provvedimento».
Ad avviso della difesa dello Stato, lo stesso paradigma si
osserva anche nella fattispecie normativa in esame, nella quale
l’art. 9, secondo comma, prevede la reclusione da uno a cinque anni,
ed e’ consentito l’arresto anche fuori dei casi di flagranza, quando
l’inosservanza riguardi gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla
sorveglianza speciale.
Il contenuto delle prescrizioni e’ ricavabile con riferimento
indiretto ed implicito alle misure di prevenzione nei confronti delle
persone pericolose, dettate dall’art. 5 della stessa legge n. 1423
del 1956. Al terzo comma di detto articolo fanno riferimento le
prescrizioni di «vivere onestamente, rispettare le leggi dello Stato,
non dare ragione alcuna di sospetto in ordine alla propria condotta»,
indicate nel punto 4 del decreto del Tribunale di Bari; e, nella
specie, la violazione di tali prescrizioni era stata accertata in
flagrante, con riferimento a comportamenti posti in essere dal
sorvegliato speciale in violazione di specifiche norme di legge
dettate dall’ordinamento generale, come quelle del vigente codice
della strada.
Secondo l’Avvocatura dello Stato, anche la questione sollevata
con riguardo all’art. 3 Cost. sarebbe manifestamente infondata.
Infatti, un trattamento piu’ severo per chi non osservi gli
obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale, con
obbligo o divieto di soggiorno, non puo’ dirsi irragionevole,
trattandosi di obblighi e prescrizioni relative alla misura di
prevenzione piu’ grave, irrogata a soggetto ritenuto portatore di
speciale pericolosita’. In proposito, e’ richiamata la sentenza di
questa Corte n. 161 del 2009.
Considerato in diritto
1. – Il Tribunale di Trani, sezione distaccata di Andria, in
composizione monocratica, dubita, in riferimento agli articoli 25,
secondo comma, e 3 della Costituzione, della legittimita’
costituzionale dell’articolo 9, secondo comma, della legge 27
dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle
persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita’),
come sostituito dall’articolo 14 del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale),
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in
relazione all’art. 5, terzo comma, prima parte, della stessa legge n.
1423 del 1956.
Il rimettente premette di essere chiamato a giudicare in un
procedimento penale con rito direttissimo a carico di G. D.,
arrestato in flagranza del reato di cui al denunziato art. 9, secondo
comma, della legge n. 1423 del 1956, per avere, «quale soggetto
sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di
soggiorno nel Comune di Andria, in forza del decreto n. 5/06 M. P.
emesso in data 11 gennaio 2006 dal Tribunale di Bari, violato, con
piu’ azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, le
prescrizioni di cui al punto n. 4 del citato decreto e cioe’ quelle
di "vivere onestamente, rispettare le leggi dello Stato e non dare
ragione alcuna di sospetto in ordine alla propria condotta" e
precisamente perche’: 1) si poneva alla guida di un ciclomotore senza
aver conseguito il previsto certificato di idoneita’ alla guida dei
ciclomotori e senza essere munito di patente perche’ revocata; 2) si
poneva alla guida dello stesso ciclomotore senza indossare il casco
protettivo; 3) transitava nella zona battuta notoriamente da
spacciatori e tossicodipendenti, cosi’ dando ragione di sospetto con
la propria condotta».
Il giudice a quo aggiunge che, dopo la convalida dell’arresto,
l’imputato ha formulato richiesta di giudizio abbreviato, che e’
stato disposto, e nell’ambito di tale giudizio il difensore ha
sollevato questione di legittimita’ costituzionale della normativa
sopra indicata, per contrasto con gli artt. 3, 25, 27 e 13 Cost.
Cio’ premesso, il giudicante ritiene che la normativa censurata
violi sia l’art. 25, secondo comma, sia l’art. 3 Cost., facendo
emergere due profili autonomi e distinti di illegittimita’
costituzionale.
Con riguardo al primo profilo, il rimettente osserva che detta
normativa, nella parte in cui sanziona come delitto di violazione
della sorveglianza speciale l’inosservanza della prescrizione
prevista dall’art. 5, terzo comma, prima parte, della legge n. 1423
del 1956 (vivere onestamente, rispettare le leggi e non dare ragione
di sospetti), si pone in contrasto con il principio di tassativita’,
sancito in modo implicito ma certo dall’art. 25 Cost., «quale
corollario e completamento logico dei principi della riserva di legge
e della irretroattivita’». Il principio di tassativita’ «impone la
determinazione e la determinatezza della fattispecie di reato
affinche’ possa essere sempre individuata o comunque individuabile
con sicurezza la condotta sanzionata penalmente». Tali caratteri
mancherebbero nelle menzionate prescrizioni, che si limiterebbero a
prevedere obblighi generali riguardanti tutta la collettivita’,
sicche’ non sarebbe possibile riconoscere con precisione la condotta
idonea ad integrare il reato contestato.
Quanto al secondo profilo, il trattamento sanzionatorio ben piu’
severo, previsto dalla norma censurata per il sorvegliato speciale
con obbligo o divieto di soggiorno rispetto al sorvegliato speciale
non gravato da tali obblighi, darebbe luogo ad una ingiustificata
disparita’ di trattamento, in quanto «dal punto di vista della
concreta offensivita’ della condotta, la inosservanza degli obblighi
inerenti alla sorveglianza speciale presenta oggettivamente la stessa
carica di disvalore», nell’uno e nell’altro caso, onde sarebbe
violato il principio dettato dall’art. 3 Cost.
2. – La questione, in relazione ad entrambi i profili, non e’
fondata, nei sensi di seguito precisati.
2.1. – Va premesso che l’art. 9 della legge n. 1423 del 1956,
come oggi vigente dopo le modifiche apportate con l’art. 14 del d.l.
n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155
del 2005, dispone nel primo comma che il «contravventore agli
obblighi inerenti alla sorveglianza speciale e’ punito con l’arresto
da tre mesi ad un anno»; nel secondo comma aggiunge che se
«l’inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla
sorveglianza speciale con l’obbligo o il divieto di soggiorno, si
applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed e’
consentito l’arresto anche fuori dei casi di flagranza».
Questa Corte, con sentenza n. 161 del 2009, dopo avere
ricostruito l’evoluzione della normativa in esame (punto 3 del
Considerato in diritto), ha ritenuto non irragionevole la scelta
legislativa di inasprire il trattamento sanzionatorio delle condotte
penalmente illecite, inerenti alla misura della sorveglianza speciale
con l’obbligo o il divieto di soggiorno, scelta attuata collocando
nella relativa fattispecie criminosa, punita con la reclusione da uno
a cinque anni, anche l’inosservanza delle prescrizioni inerenti a
tale misura, disposte dal tribunale ai sensi dell’art. 5 della legge
n. 1423 del 1956 e successive modificazioni. Al riguardo, si e’ posto
in rilievo che la pur severa sanzione prevista dalla norma denunziata
(peraltro con un consistente divario tra il minimo e il massimo
edittale della pena, con conseguente ampia flessibilita’ del
trattamento punitivo) concerne soggetti sottoposti ad una grave
misura di prevenzione, perche’ ritenuti pericolosi per la sicurezza
pubblica, in relazione alla cui salvaguardia altre misure non sono
state considerate idonee.
Le prescrizioni – che la persona sottoposta ad una delle misure
di prevenzione previste dall’art. 3 della legge n. 1423 del 1956 deve
osservare – sono determinate dal tribunale, all’esito del
procedimento giurisdizionale applicativo della misura stessa, in base
al citato art. 5 della medesima legge, il cui terzo comma cosi’
dispone: «In ogni caso prescrive di vivere onestamente, di rispettare
le leggi, di non dare ragione di sospetti e di non allontanarsi dalla
dimora senza preventivo avviso all’autorita’ locale di pubblica
sicurezza; prescrive, altresi’, di non associarsi abitualmente alle
persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di
prevenzione o di sicurezza, di non rincasare la sera piu’ tardi e di
non uscire la mattina piu’ presto di una data ora e senza comprovata
necessita’ e, comunque, senza averne data tempestiva notizia
all’autorita’ locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non
portare armi, di non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole,
o in case di prostituzione e di non partecipare a pubbliche
riunioni».
Come questa Corte ha gia’ osservato, il fondamento delle misure
di prevenzione e’ nel principio secondo cui l’ordinato e pacifico
svolgimento dei rapporti sociali deve essere garantito, oltre che dal
complesso di norme repressive di fatti illeciti, anche da un sistema
di misure preventive contro il pericolo del loro verificarsi in
avvenire, sistema che corrisponde ad una esigenza fondamentale di
ogni ordinamento, accolta e riconosciuta negli artt. 13, 16 e 17
Cost. (sentenze n. 23 del 1964 e n. 27 del 1959). E le prescrizioni
sopra indicate mirano appunto a garantire il detto fine di tutela
preventiva, anche allo scopo di consentire l’esercizio di adeguati
controlli da parte dell’autorita’ di pubblica sicurezza.
Cio’ posto, venendo alla questione di legittimita’ costituzionale
sollevata dal rimettente con riferimento all’art. 25, secondo comma,
Cost., si deve osservare che, per costante giurisprudenza di questa
Corte, per verificare il rispetto del principio di tassativita’ o di
determinatezza della norma penale occorre non gia’ valutare
isolatamente il singolo elemento descrittivo dell’illecito, bensi’
collegarlo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con
la disciplina in cui questa s’inserisce.
In particolare, «l’inclusione nella formula descrittiva
dell’illecito di espressioni sommarie, di vocaboli polisensi, ovvero
di clausole generali o concetti elastici, non comporta un vulnus del
parametro costituzionale evocato, quando la descrizione complessiva
del fatto incriminato consenta comunque al giudice – avuto riguardo
alle finalita’ perseguite dall’incriminazione ed al piu’ ampio
contesto ordinamentale in cui essa si colloca – di stabilire il
significato di tale elemento mediante un’operazione interpretativa
non esorbitante dall’ordinario compito a lui affidato: quando cioe’
quella descrizione consenta di esprimere un giudizio di
corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta,
sorretto da un fondamento ermeneutico controllabile; e,
correlativamente, permetta al destinatario della norma di avere una
percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore
precettivo» (ex plurimis: sentenze n. 327 del 2008; n. 5 del 2004; n.
34 del 1995; n. 122 del 1993).
In questo quadro, la prescrizione di «vivere onestamente», se
valutata in modo isolato, appare di per se’ generica e suscettibile
di assumere una molteplicita’ di significati, quindi non
qualificabile come uno specifico obbligo penalmente sanzionato
(ordinanza n. 354 del 2003). Tuttavia, se e’ collocata nel contesto
di tutte le altre prescrizioni previste dal menzionato art. 5 e se si
considera che e’ elemento di una fattispecie integrante un reato
proprio, il quale puo’ essere commesso soltanto da un soggetto gia’
sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con
obbligo o divieto di soggiorno, essa assume un contenuto piu’
preciso, risolvendosi nel dovere imposto a quel soggetto di adeguare
la propria condotta ad un sistema di vita conforme al complesso delle
suddette prescrizioni, tramite le quali il dettato di «vivere
onestamente» si concreta e si individualizza.
Quanto alla prescrizione di «rispettare le leggi», contrariamente
all’opinione espressa dal rimettente, essa non e’ indeterminata ma si
riferisce al dovere, imposto al prevenuto, di rispettare tutte le
norme a contenuto precettivo, che impongano cioe’ di tenere o non
tenere una certa condotta; non soltanto le norme penali, dunque, ma
qualsiasi disposizione la cui inosservanza sia ulteriore indice della
gia’ accertata pericolosita’ sociale.
Ne’ vale addurre che questo e’ un obbligo generale, riguardante
tutta la collettivita’, perche’ il carattere generale dell’obbligo,
da un lato, non ne rende generico il contenuto e, dall’altro,
conferma la sottolineata esigenza di prescriverne il rispetto a
persone nei cui confronti e’ stato formulato, con le garanzie proprie
della giurisdizione, il suddetto giudizio di grave pericolosita’
sociale.
Infine, in ordine alla prescrizione di «non dare ragione di
sospetti», ancora una volta essa non va considerata in modo isolato
ma nel contesto delle altre prescrizioni contemplate dall’art. 5, tra
cui assume particolare rilevanza, al fine di dare concretezza al
dettato normativo, il divieto posto al sorvegliato speciale di non
frequentare determinati luoghi o persone.
Inoltre, non e’ esatto ritenere che la prescrizione de qua possa
esaurirsi in un mero sospetto, disancorato da qualsiasi circostanza
concreta. L’applicazione di essa, invece, richiede la valutazione
oggettiva di fatti, collegati alla condotta della persona, che siano
idonei a rivelarne la proclivita’ a commettere reati. La valutazione
di tale idoneita’, dovendo essere compiuta in concreto e con
riferimento alle singole fattispecie, non puo’ che essere demandata
al competente giudice penale.
La questione di legittimita’ costituzionale della norma
censurata, in relazione all’art. 25, secondo comma, Cost., non e’
dunque fondata, nei sensi fin qui esposti.
2.2. – Anche la questione di legittimita’ costituzionale della
medesima norma, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., non e’
fondata.
Questa Corte, con sentenza n. 161 del 2009, ha gia’ sottoposto a
scrutinio detta norma, con riferimento al parametro ora citato, e ne
ha escluso la difformita’ rispetto alla Costituzione sotto i profili
denunciati.
Gli argomenti addotti in questa sede dal rimettente non
consentono di modificare tale orientamento.
Invero, ad avviso del giudice a quo, sussiste una ingiustificata
disparita’ di trattamento tra sorvegliato speciale cosiddetto
"semplice" e sorvegliato speciale con obbligo o divieto di dimora.
Infatti, mentre il contravventore agli obblighi inerenti alla
sorveglianza speciale e’ punito con l’arresto da tre mesi ad un anno
(art. 9 citato, primo comma), se l’inosservanza riguarda gli obblighi
e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l’obbligo o
il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a
cinque anni ed e’ consentito l’arresto anche fuori dei casi di
flagranza.
Tuttavia, secondo il rimettente, «dal punto di vista della
concreta offensivita’ della condotta, la inosservanza degli obblighi
inerenti alla sorveglianza speciale presenta oggettivamente la stessa
carica di disvalore a prescindere dal fatto che il sorvegliato
speciale sia o meno gravato anche dall’obbligo o dal divieto di
soggiorno, diversamente dal caso in cui invece sia proprio questa, e
cioe’ la prescrizione inerente all’obbligo o al divieto di soggiorno,
ad essere violata». Di qui l’ingiustificata disparita’ di
trattamento.
Questo assunto non puo’ essere condiviso, perche’ il rimettente
muove da un presupposto interpretativo erroneo.
Invero, non e’ esatto che la condotta del sorvegliato speciale
cosiddetto "semplice" e quella del sorvegliato speciale con obbligo
di soggiorno in un determinato comune (come nella specie) abbiano
pari carattere offensivo, e quindi pari gravita’, in caso
d’inosservanza agli obblighi e alle prescrizioni inerenti alla
sorveglianza speciale.
L’art. 3, terzo comma, della legge n. 1423 del 1956, e successive
modificazioni, stabilisce che «Nei casi in cui le altre misure di
prevenzione non sono ritenute idonee alla sicurezza pubblica puo’
essere imposto l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di
dimora abituale». La stessa legge, dunque, prevede una graduazione
nell’ambito delle misure di prevenzione, riservando la sorveglianza
speciale con obbligo di soggiorno ai casi di piu’ accentuata
pericolosita’ sociale, nei quali le altre misure non sono ritenute
idonee; e questa maggiore pericolosita’ necessariamente rende piu’
grave l’inosservanza delle prescrizioni imposte al soggetto.
Ne deriva che le due situazioni non sono omogenee, onde
l’asserita violazione dell’art. 3 Cost. non e’ ravvisabile, dovendosi
per il resto confermare la costante giurisprudenza di questa Corte,
secondo cui le scelte legislative aventi ad oggetto la configurazione
delle fattispecie criminose e il relativo trattamento sanzionatorio
sono censurabili, in sede di costituzionalita’, soltanto qualora la
relativa discrezionalita’ sia stata esercitata in modo manifestamente
irragionevole, arbitrario o radicalmente ingiustificato (ex plurimis:
sentenze n. 161 del 2009, n. 324 del 2008, n. 22 del 2007, n. 394 del
2006); mentre il raffronto tra fattispecie normative, finalizzato a
verificare la ragionevolezza delle scelte del legislatore, deve avere
ad oggetto casistiche omogenee, risultando altrimenti improponibile
la stessa comparazione (ex plurimis: sentenza n. 161 del 2009;
ordinanze n. 41 del 2009, n. 71 e n. 30 del 2007).
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 9, secondo
comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione
nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la
pubblica moralita’), come sostituito dall’articolo 14 del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il contrasto
del terrorismo internazionale), convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2005, n. 155, sollevata, in riferimento agli articoli
25, secondo comma, e 3 della Costituzione, dal Tribunale di Trani,
sezione distaccata di Andria, in composizione monocratica, con
l’ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010.
Il Presidente: Amirante
Il redattore: Criscuolo
Il cancelliere: Milana
Depositata in cancelleria il 23 luglio 2010.
Il cancelliere: Milana
Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.
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