Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 210 del 8-9-2010
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005) ed in particolare l’art. 1, comma 47, che
disciplina la mobilita’ tra amministrazioni in regime di limitazione
alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007);
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008);
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2010);
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la
competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria, ed in particolare l’art. 66 che disciplina
il turn over di alcune amministrazioni tra cui quelle elencate
nell’art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006;
Visto l’art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006,
cosi’ come modificato dall’art. 66 del decreto- legge 25 giugno 2008,
n. 112, che individua, i seguenti destinatari: amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia
ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le
Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici
di cui all’art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
Visto l’art. 66, comma 7, del citato decreto-legge n. 112 del 2008,
il quale sostituisce l’art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre
2007, n. 244;
Visto l’art. 3, comma 102, della citata legge n. 244 del 2007, e
successive modificazioni ed integrazioni, che prevede, per l’anno
2010 che le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 523 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilita’, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per
cento di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente.
In ogni caso il numero delle unita’ di personale da assumere non puo’
eccedere il 20 per cento delle unita’ cessate nell’anno precedente;
Visto l’art. 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del
2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9
dello stesso articolo sono autorizzate secondo le modalita’ di cui
all’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni
interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni
avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e
dall’individuazione delle unita’ da assumere e dei correlati oneri,
asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in
particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come modalita’
di autorizzazione l’emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la
funzione pubblica di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze;
Visti i commi 1, 5 e 6 dell’art. 74, del citato decreto-legge n.
112 del 2008, concernenti, rispettivamente, la riduzione degli
assetti organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le
sanzioni previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito
dai commi 1 e 4 dello stesso articolo;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in
legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26
febbraio 2010, n. 25;
Visto l’art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009 in
cui e’ previsto che le amministrazioni indicate nell’art. 74, comma
1, del decreto-legge n. 112 del 2008, all’esito della riduzione degli
assetti organizzativi prevista dal predetto art. 74, provvedono,
anche con le modalita’ indicate nell’art. 41, comma 10, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 devono apportare,
entro il 30 giugno 2010, un’ulteriore riduzione degli uffici
dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni
organiche, nonche’ delle dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, con esclusione di quelle degli enti di ricerca;
Visto il comma 8-quater del citato art. 2 del decreto-legge n. 194
del 2009, convertito, con modificazioni, in legge n. 25 del 2010, che
prevede, per le Amministrazioni che non abbiano adempiuto nei tempi
previsti a quanto disposto dal comma 8-bis dello stesso art. 2, il
divieto, a decorrere dal 30 giugno 2010, di procedere ad assunzioni
di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto, prevedendo
che fino all’emanazione dei relativi provvedimenti, le dotazioni
organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti
coperti alla data del 28 febbraio 2010, facendo salve le procedure
concorsuali e di mobilita’ avviate alla predetta data;
Visto il comma 8-quinques del ripetuto art. 2, del decreto-legge n.
194 del 2009 che prevede l’esclusione dall’applicazione dei commi da
8-bis a 8-quater dello stesso articolo per le amministrazioni che
abbiano subito una riduzione delle risorse ai sensi dell’art. 17,
comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e del comma 6 del
medesimo art. 17, per il personale amministrativo operante presso gli
Uffici giudiziari, il Dipartimento della protezione civile, le
Autorita’ di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia
penitenziaria, per i magistrati, per l’Agenzia italiana del farmaco,
nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonche’ per le
strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, e per quelle del personale indicato
nell’art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001;
Visto il gia’ citato comma 8-quinques dell’art. 2, del
decreto-legge n. 194 del 2009 secondo cui restano altresi’ escluse
dal divieto ad assumere di cui al comma 8-quater le assunzioni del
personale dirigenziale reclutato attraverso il corso-concorso
selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione, con decreto direttoriale del 12 dicembre 2005, n.
269, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, da effettuare in via prioritaria
nell’ambito delle ordinarie procedure assunzionali;
Viste le note con le quali ciascuna amministrazione, chiede le
relative assunzioni con specifica degli oneri da sostenere, dando
analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno 2009 e
delle risorse finanziarie che si rendono disponibili;
Considerato che, data l’urgenza di procedere alle autorizzazioni ad
assumere del suddetto personale dirigenziale reclutato attraverso il
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore
della pubblica amministrazione, l’asseverazione dei dati possa essere
acquisita successivamente, tenuto conto che l’onere previsto per le
assunzioni richieste lascia ancora una consistente disponibilita’ di
risorse finanziarie utilizzabili, con dei margini sufficienti a
garantire il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa
vigente;
Visto l’art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ai sensi del quale nell’individuazione delle dotazioni
organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di
vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta’ di personale,
anche temporanea, nell’ambito dei contingenti relativi alle singole
posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del
Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e
innovazione al Ministro senza portafoglio Prof. Renato Brunetta»;
Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze;
Decreta:
Art. 1
1. Fermo restando gli adempimenti previsti dall’art. 74 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche’ quelli di cui all’art. 2,
comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito
in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26
febbraio 2010, n. 25 le amministrazioni, di cui alla Tabella
allegata, che e’ parte integrante del presente provvedimento, possono
procedere all’assunzione a tempo indeterminato, delle unita’ di
personale per ciascuna indicate, per un onere a regime corrispondente
all’importo accanto specificato ai sensi dell’art. 3, comma 102,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall’art. 66,
comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Le assunzioni del personale dirigenziale reclutato attraverso il
corso concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore
della pubblica amministrazione, con decreto direttoriale del 12
dicembre 2005, n. 269, dovranno essere effettuate in via prioritaria
nell’ambito delle ordinarie procedure assunzionali, cosi’ come
previsto dal comma 8-quinques dell’art. 2, del decreto-legge n. 194
del 2009, convertito, con modificazioni, in legge n. 25 del 2010.
3. Le predette Amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e
non oltre il 31 marzo 2011, per le necessarie verifiche, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione
pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e
al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il
personale assunto, la spesa annua lorda a regime effettivamente da
sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresi’
fornita da parte dell’amministrazione dimostrazione del rispetto dei
limiti di spesa previsti dal presente decreto.
4. All’onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si
provvede nell’ambito delle disponibilita’ dei pertinenti capitoli
dello stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri e dei
rispettivi bilanci delle altre amministrazioni.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 15 luglio 2010
p. il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e l’innovazione
Brunetta
Il Ministro dell’economia e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti l’11 agosto 2010
Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri
registro n. 10, foglio n. 389
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
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