Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 11-01-2011) 18-04-2011, n. 15481 Efficacia della legge nel tempo e nello spazio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Reggio Calabria con sentenza dell’11 marzo 2010 ha confermato la sentenza del Tribunale di Locri in data 26 settembre 2008, con la quale G.C. e R.G. erano stati condannati alla pena di Euro 70,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 30, comma 1 in relazione alla L. n. 394 del 1991, art. 11, comma 3, lett. f) per avere introdotto nel Parco nazionale d’Aspromonte un fucile da caccia e 19 cartucce, ed a giorni dieci di arresto ed Euro 310,00 di ammenda per il reato di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 30, lett. d), per avere esercitato l’attività venatoria all’interno dell’area protetta (zona Due del citato Parco), in data 28 gennaio 2006.

Ciascun imputato ha proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi:

1. Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) per inosservanza o erronea applicazione del D.P.R. 10 luglio 2008 e mancata applicazione dell’art. 2 c.p. in relazione alla L. n. 157 del 1992, art. 30, lett. d) e art. 21, lett. b) e dell’art. 30, comma 1 in relazione alla L. n. 394 del 1991, art. 11, comma 3, lett. f): a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del D.P.R. indicato, i luoghi ove l’imputato ha esercitato l’attività venatoria non rientrano più nel perimetro del parco nazionale d’Aspromonte, quindi sarebbe cessato il disvalore penale del fatto commesso.

2. Violazione di legge per mancanza di un elemento costitutivo delle fattispecie di reato.

Inoltre il ricorrente G. ha evidenziato la mancanza dell’elemento psicologico del reato, in quanto sussiste incertezza quanto ai confini del parco, dovuta anche alla situazione territoriale e morfologia della zona, tanto che la stessa forestale dovette ricorrere all’ausilio di un GPS per determinarne il perimetro.

Inoltre mancherebbe la tabellazione, imposta dalla L. n. 157 del 1992 e pertanto il ricorrente aveva ritenuto in buona fede di trovarsi all’esterno del Parco.

Sussisterebbe quindi un errore scusante in quanto il R. aveva chiesto notizie sui confini ad un pastore della zona che lo aveva rassicurato circa il fatto che si trovasse al di fuori del perimetro del parco.
Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.

1. Anche se con provvedimento successivo è intervenuta una diversa delimitazione dell’area protetta, nessun rilievo può assumere la circostanza, in relazione all’art. 2 c.p., ed alla retroattività della legge penale più favorevole.

Infatti la modifica – con conseguenti effetti favorevoli per l’imputato – di un elemento normativo di natura extrapenale assume effetto retroattivo, ex art. 2 c.p., solo se integra la fattispecie penale, venendo in tal modo a partecipare della sua natura, come nel caso delle disposizioni definitorie, ove la disposizione extrapenale finisce per sostituire integralmente la parte della disposizione penale che la richiama. (Così S.U., n. 2451 del 16/1/2008, P.G. in proc. Magera, Rv. 238197).

Invece la disposizione successiva contenuta nella fonte secondaria richiamata ( D.P.R. 10 luglio 2008, Nuova perimetrazione del Parco nazionale dell’Aspromonte, pubblicato nella nella Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231) la quale ha provveduto a rideterminare una parte del perimetro del parco, non assume il rango di disposizione extrapenale integratrice del precetto penale, il quale rimane tipizzato unicamente dalla norma penale impositiva del divieto.

2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

In riferimento ai parchi nazionali, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, poichè gli stessi sono stati istituiti e delimitati con appositi provvedimenti pubblicati sulla gazzetta ufficiale al fine di individuarli come aree nelle quali vige il divieto di attività venatoria, non è necessaria la tabellazione perimetrale:

infatti è onere di chi esercita la caccia conoscere esattamente i confini dell’area protetta.

Pertanto l’abusivo esercizio della caccia nei parchi è sanzionabile a titolo di colpa anche in assenza di tabellazione (in tal senso, Sez. 3^, n. 5489 del 14/2/2005, Sortino, Rv. 230854).

Nessuna buona fede od errore scusabile può essere riconosciuto in capo ai ricorrenti, come già affermato dal giudice di merito nella sentenza impugnata, ove è stato anche posto in luce come il teste verbalizzante non abbia avuto alcuna incertezza nell’individuare all’interno del parco il punto dove i ricorrenti furono fermati, elemento che conferma la immediata riconoscibilità dei concreti confini fisici del parco, nonostante la conformazione dei luoghi, asseritamene peculiare.

I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili ed all’inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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