Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-03-2011) 19-04-2011, n. 15613 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Gip presso il Tribunale di Tivoli, con ordinanza dell’1/6/2010, rigettava la istanza avanzata da C.D., in qualità di custode dei beni sequestrati, nonchè di procuratore speciale dello stabilimento di (OMISSIS) della BUZZI UNICBM s.p.a., proprietaria di detti beni.

Avverso detta ordinanza ha proposto appello l’indagato B. P., che il Tribunale del riesame di Roma ha dichiarato inammissibile, ritenendo il B. non legittimato a proporre il gravame.

La difesa del prevenuto propone ricorso per cassazione, con i seguenti motivi:

– ha errato il Tribunale a ritenere non legittimato il B., in quanto costui, quale indagato, poteva avanzare appello ex art. 322 c c.p.p., come evincibile dalla stessa predetta norma;

– il B. è legale rappresentante della BUZZI UNICEM s.p.a. pertanto, è portatore di un interesse in ordine alla possibilità di utilizzare il silo e il capannone sotto sequestro, pena la interruzione della produzione del forno a ciclo continuo, con possibili gravi danni all’impianto e alla produzione.
Motivi della decisione

Il ricorso si palesa fondato e merita di essere accolto.

Il Tribunale ha rilevato che l’ordinanza impugnata era stata emessa dal Gip a seguito di istanza formulata dal custode dei beni sequestrati, tendente ad ottenere l’autorizzazione alla utilizzazione degli stessi e ciò al fine di riprendere l’attività produttiva aziendale dello stabilimento di (OMISSIS) della BUZZI UNICEM s.p.a.;

conseguentemente, decidendo sull’appello avanzato dal l’indagato, B.P., legale rappresentante della predetta società, il decidente ha dichiarato inammissibile il gravame, ritenendo il medesimo B. non legittimato ad appellare.

Osservasi che in caso di sequestro preventivo la legge prevede che i soggetti legittimati ad appellare, ex art. 322 bis c.p.p., siano il p.m. l’imputato, l’indagato, il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate, la persona che avrebbe diritto alla restituzione. Tale previsione, peraltro, deve essere letta alla luce del principio generale sancito dall’art. 568 c.p.p., comma 4, secondo cui, ai fini della proposizione della impugnazione, è necessario avervi interesse. Al pari delle altre impugnazioni, pertanto, anche l’appello avverso i provvedimenti in materia di sequestro deve essere sorretto da un interesse concreto ed attuale (Cass. 15/6/98, n. 2158;

Cass. 21/10/08, n. 44036).

Nel caso che ci occupa è evidente l’interesse del B. a riattivare l’attività produttiva nel cantiere di (OMISSIS) e, quindi, di ottenere l’autorizzazione all’utilizzo dei beni sequestrati, necessari per la ripresa di tale attività.

La ordinanza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio al giudice ad quem affinchè proceda all’esame del proposto appello.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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