Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
E.G., tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza, in data 6.8.2010, con cui il Tribunale del Riesame di Napoli, confermava il provvedimento 27.7.2010 che aveva applicato, nei confronti del ricorrente stesso, la misura cautelare della custodia in carcere. Il ricorrente deduceva:
1) inefficacia della misura suddetta, ex art. 309 c.p.p., commi 5 e 10 e contraddittorietà della motivazione in quanto, contrariamente a quanto affermato dal Giudice del riesame, il GIP aveva tenuto conto, ai fini della individuazione dell’indagato, per il reato di estorsione, delle foto allegate alla relazione della P.G., scattate dal Maggiore M.;
2) insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e motivazione contraddittoria sul riconoscimento personale dell’ E., da parte dal Magg. M., il 24.2.2010; il Tribunale del riesame aveva dato atto di tale riconoscimento sulla base della conoscenza dell’indagato da parte del M., quale comandane della Polizia Municipale di Sant’Anastasia in epoca precedente ai fatti del (OMISSIS), pur non risultando dagli atti di causa che il M. avesse svolto dette funzioni prima di assumere il comando della Polizia municipale di Cercola;
3) contraddittorietà e mancanza di motivazione sull’aggravante ex L. n. 203 del 1991, art. 7, non sussistendo la prova che l’ E. fosse stato a conoscenza della "riconducibilità" della richiesta estorsiva al clan Anastasio, posto che egli era stato presente, occasionalmente, solo all’episodio del (OMISSIS). Il ricorso è infondato.
Le prime due doglianze sono meramente reiterative di quelle già oggetto del giudizio di riesame, disattese dal Tribunale con corretta e logica motivazione, laddove si dava atto che il GIP; nella ordinanza applicativa della misura cautelare, non aveva fatto menzione delle fotografie come elemento di prova sul riconoscimento dell’indagato nè tali fotografie scattate dal Maggiore M., all’atto dell’estorsione in questione, risultavano trasmesse dalla P.G..
Correttamente è stato poi rilevato, nel provvedimento impugnato, che, non avendo il M. assistito alla richiesta estorsiva nella qualità di pubblico ufficiale, "ma come un teste ordinario ed indifferente", ben potevano essere tratti gli indizi di colpevolezza, a carico dell’ E.; da quanto dichiarato dal M. stesso.
La sussistenza dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, avuto riguardo al tenore del fatto, come riportato nel capo d’imputazione, ove si fa riferimento alla minaccia "consistente nel presentarsi come appartenenti ad un’organizzazione camorristica denominata clan Anastasio", è da ritenersi sufficientemente motivata, trattandosi di richiesta estorsiva proveniente dall’associazione medesima.
Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone provvedersi agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..
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