REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 dicembre 2009, n. 336

Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione e l’erogazione di contributi per il sostegno dei progetti di lavori socialmente utili ai sensi dell’art. 24 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavoro pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 16 luglio 2009, n. 206.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 35 del 4-9-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 16 dicembre 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in
materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei
lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavoro pubblici);
Visto in particolare, l’art. 24 della menzionata legge regionale
n. 11/2009 secondo, cui in via sperimentale per il triennio
2009-2011, e nei limiti delle risorse stanziate ai sensi del comma 3,
l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a sostenere le
amministrazioni pubbliche che promuovono progetti che prevedono, nel
rispetto del principio delle pari opportunita’ tra uomo e donna,
prestazioni di attivita’ socialmente utili mediante l’utilizzo di
lavoratori percettori di trattamenti previdenziali;
Visto, altresi’ il comma 2 del medesimo articolo, secondo cui con
regolamento regionale sono determinati la misura, i criteri e le
modalita’ di concessione dei contributi di cui al comma 1, nonche’ le
modalita’ di presentazione dei progetti;
Visto il Regolamento per la concessione e l’erogazione di
contributi per il sostegno dei progetti di lavori socialmente utili
ai sensi dell’art. 24 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11
(Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno
al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavoro
pubblici), emanato con proprio decreto 16 luglio 2009, n. 0206/Pres;
Ritenuto a seguito dell’esperienza maturata nella gestione dei
progetti presentati, di introdurre alcune modifiche al testo dello
stesso regolamento, in particolare per cio’ che concerne i termini di
avvio e conclusione dei progetti e il termine finale di impiego dei
lavoratori coinvolti nei progetti stessi;
Sentita la Commissione regionale per il lavoro, di cui all’art. 5
della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per
l’occupazione, la tutela e la qualita’ del lavoro), che nella seduta
del 10 novembre 2009 ha esaminato lo schema del presente
provvedimento esprimendo sul medesimo parere favorevole;
Visto l’art. 42 dello Statuto della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia;
Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione
della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del
sistema elettorale regionale, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto di
autonomia), con particolare riferimento all’art. 14, comma 1, lettera
r);
Vista la deliberazione della Giunta regionale 26 novembre 2009,
n. 2668, con la quale e’ stato approvato il regolamento di modifica
al «Regolamento per la concessione e I’erogazione di contributi per
il sostegno dei progetti di lavori socialmente utili ai sensi
dell’art. 24 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (misure
urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al
reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavoro
pubblici)», emanato con proprio decreto 16 luglio 2009, n.
0206/Pres., nel testo allegato al presente decreto, quale parte
integrante e sostanziale;

Decreta:

1. E’ emanato, per le motivazioni esposte in premessa, il
regolamento di modifica al «Regolamento per la concessione e
l’erogazione di contributi per il sostegno dei progetti di lavori
socialmente utili ai sensi dell’art. 24 della legge regionale 4
giugno 2009, n. 11 (misure urgenti in materia di sviluppo economico
regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie,
accelerazione di lavoro pubblici)», emanato con proprio decreto 16
luglio 2009, n. 0206/Pres., nel testo allegato al presente decreto,
quale parte integrante e sostanziale;
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione

TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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