Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-02-2011) 20-04-2011, n. 15635 violenza sessuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pisa, emessa in data 19 Dicembre 2007 in esito a rito abbreviato, il Sig. C. è stato condannato, previa applicazione dell’ultima parte dell’art. 609-bis c.p. e previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di un anno e due mesi di reclusione (pena condizionalmente sospesa) in ordine al reato previsto dagli artt. 81 cpv. e 609-bis c.p.. Fatti commessi tra la fine di (OMISSIS) e gli inizi di (OMISSIS). L’imputato è stato altresì condannato al risarcimento in favore della parte civile. Il Giudice dell’udienza preliminare ha ritenuto provato che il Sig. C., dipendente di uno stabilimento balneario durante la stagione (OMISSIS), aveva in due occasioni commesso atti sessuali nei confronti di una collega; la prima volta tentando con mossa repentina di baciarla sulla bocca e la seconda toccandole intenzionalmente il seno e tentando di baciarla.

Con la sentenza qui impugnata la Corte di Appello di Firenze ha confermato la prima decisione respingendo i motivi di impugnazione volti ad escludere l’attendibilità del racconto della persona offesa e la decisività dei riscontri, costituiti da dichiarazioni testimoniali e da una lettera che l’appellante aveva inviato alla persona offesa. La Corte territoriale ha ritenuto che le presunte contraddizioni in cui sarebbe incorsa la persona offesa concernono aspetti marginali della vicenda e sono irrilevanti rispetto ai riscontri che ha ricevuto aliunde il racconto della donna, in sè coerente e credibile.

Propone ricorso personalmente il Sig. C..

Con primo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle prove di reato e violazione di legge per omessa applicazione quanto meno della seconda parte dell’art. 530 c.p.p. Ricostruita la genesi delle dichiarazioni della persona offesa, il ricorrente richiama le contraddizioni esistenti nelle diverse versioni dei fatti esposte in sede di querela e di sommarie informazioni; evidenzia, poi, come alcune dichiarazioni testimoniali ( Ca. e P.) non confermino affatto il racconto accusatorio e come il contenuto della lettera consegnata alla persona offesa non abbia il contenuto univoco che le viene attribuito.

Con secondo motivo lamenta errata applicazione della legge penale in ordine all’entità della pena inflitta.
Motivi della decisione

La Corte ritiene che il ricorso presenti motivi manifestamente infondati e debba essere dichiarato inammissibile nei termini di seguito specificati.

Deve osservarsi preliminarmente che nel caso in esame trovano applicazione i principi interpretativi in tema di limiti del giudizio di legittimità e di definizione dei concetti di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonchè in tema di travisamento del fatto che sono contenuti nelle sentenze delle Sezioni Unite Penali, n. 2120, del 23 novembre 1995-23 febbraio 1996.

Fachini, rv 203767, e n. 47289 del 2003. Petrella, rv 226074. In tale prospettiva di ordine generale va, dunque, seguita la costante affermazione giurisprudenziale del principio secondo cui è "preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti" (fra tutte:

Sezione Sesta Penale, sentenza n. 22256 del 26 aprile-23 giugno 2006, Bosco, rv 234148).

L’applicazione dei principi ricordati al ricorso proposto dal Sig. C. rende evidente come si sia in presenza di una impugnazione che esula dai limiti previsti dalla legge e finisce per richiedere a questa Corte di sottoporre ad ulteriore esame il materiale probatorio e di giungere ad una diversa ricostruzione dei fatti. Tutte le osservazioni critiche, infatti, ripropongono considerazioni che sono state oggetto di due giudizi di merito e che potrebbero assumere rilevo in questa sede solo nella ipotesi in cui emergesse l’esistenza di una radicale contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Una volta escluso che la motivazione abbia omesso di esaminare aspetti decisivi della vicenda o sia incorsa in palese illogicità, il primo motivo di ricorso risulta proposto al di fuori dei casi consentiti e deve essere dichiarato manifestamente infondato.

Ad analoghe conclusioni deve giungersi per il secondo motivo di ricorso, posto che la motivazione nella sua parte conclusiva non solo rileva correttamente come la diversa qualificazione del fatto sollecitata in sede di discussione non fosse stata oggetto di specifico motivo di appello, ma fornisce una esplicita e chiara enunciazione delle ragioni che portano ad escludere l’applicazione di una pena più contenuta.

Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186. e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, nonchè al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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