Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-01-2011) 20-04-2011, n. 15686

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.S., personalmente, ricorre per Cassazione avverso la sentenza, 6.10.2010 con la quale la Corte d’Appello di Roma, confermando la decisione 24.3.2010 del Tribunale di Velletri, lo ha condannato alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed Euro 400,00 di multa per la violazione dell’art. 648 c.p..

Il ricorrente richiede l’annullamento della sentenza impugnata denunciando il vizio di difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena. In particolare il M. lamenta la eccessività della pena per un fatto di modesta entità che ha cagionato un danno di lieve entità alla parte offesa. L’imputato inoltre si duole del fatto che la Corte territoriale non ha tenuto nella dovuta considerazione il comportamento processuale del prevenuto e della sua condizione di tossicodipendenza, con conseguente violazione dell’art. 133 c.p..

La doglianza è manifestamente infondata.

La Corte d’Appello, esaminando l’aspetto del trattamento sanzionatorio ha mostrato di avere preso in considerazione i gravi precedenti dell’imputato, elencandoli puntualmente e desumendo dagli stessi un giudizio negativo della personalità dell’imputato proprio alla luce del suo vissuto giudiziario. Inoltre la Corte territoriale ha ritenuto come la pena dovesse ritenersi adeguata al fatto ascritto prevenuto, tenuto conto che la stessa fosse prossima al minimo.

La motivazione appare adeguata, non viziata sul piano logico e come tale non sindacabile nel merito.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende attesa la pretestuosità delle doglianze del gravame.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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