Cons. Stato Sez. V, Sent., 19-04-2011, n. 2399 Indennità varie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti hanno ricoperto, rispettivamente, le cariche di presidente e di componente del collegio dei revisori presso l’USSL Torino IX.

Con delibera del 6/12/89 n. 2321/88 il Comitato di gestione rideterminava, in loro favore, l’indennità di carica, applicando il criterio del raddoppio di tale indennità previsto per i lavoratori autonomi.

Tuttavia, con delibera del 13/2/91 n. 321/3 l’USSL revocava tale delibera, disponendo il recupero degli emolumenti corrisposti.

Il Tar, a seguito del ricorso proposto avverso tale atto, respingeva il gravame sul presupposto che la legge applicata non era suscettibile di estensione in favore di coloro che svolgevano compiti che non implicavano un impegno di lavoro assorbente e continuativo.

Con l’appello in esame si sostiene che il raddoppio dell’indennità non poteva essere negato in considerazione della conformità dell’originaria delibera alla normativa vigente; si sostiene anche che non corrisponderebbe alla realtà la circostanza che l’attività svolta dai ricorrenti comportasse un impegno ridotto; infine si rileva che soltanto successivamente all’espletamento del mandato da parte dei ricorrenti, e cioè con L.R. n. 53/90, art. 9 co. II, era stato disposto il divieto di maggiorazione delle indicate indennità e che, pertanto, tale normativa non poteva essere applicata, in via retroattiva, nei loro confronti.

La USSL, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza dei motivi di appello.
Motivi della decisione

L’appello è infondato.

Con il primo motivo i ricorrenti, che svolgono attività di lavoro non dipendente, sostengono l’erroneità del recupero relativo al raddoppio della indennità loro corrisposta quali membri del Collegio dei revisori dell’USSL Torino IX.

Affermano, al riguardo, che l’art. 9 della L.R. n. 9/83 prevedeva che tale indennità dovesse essere raddoppiata nei casi stabiliti dalla legge, che erano individuati nelle previsioni della L. n. 816/85 che, per gli amministratori degli enti locali, disponeva il raddoppio dell’indennità nel caso in cui gli stessi non fossero lavoratori dipendenti o fossero stati collocati in aspettativa non retribuita.

Pertanto, il Tar avrebbe fatto erronea applicazione di tale norma.

La censura non è condivisibile.

Come rilevato dal primo giudice, la "ratio" delle disposizioni di tale legge era quella di indennizzare gli amministratori che, per la carica rivestita, fossero stati costretti a distogliere tempo ed energie dalla propria attività lavorativa autonoma o fossero stati collocati in aspettativa senza assegni, con conseguente perdita di guadagno.

Peraltro, tale norma non poteva trovare applicazione nella fattispecie, in quanto l’attività lavorativa svolta nell’ambito dell’amministrazione sanitaria non determinava, per i ricorrenti, un impegno continuativo, posto che la normativa regionale prevedeva che le riunioni dell’organo di controllo avessero luogo "almeno una volta ogni due mesi".

Pertanto, correttamente il primo giudice ha ritenuto non conforme alla normativa il provvedimento che aveva previsto il raddoppio dell’indennità per i ricorrenti.

L’infondatezza di tale motivo rende irrilevante l’ulteriore motivo basato sull’asserita applicazione retroattiva delle disposizioni di cui alla L.R. n. 53/90, che ha espressamente stabilito il divieto di maggiorazione dell’indennità per i membri del Collegio dei revisori.

Il provvedimento di recupero, infatti, si basa su un atto di autotutela adottato perchè la deliberazione con cui si raddoppiava l’indennità non poteva ritenersi conforme al dettato legislativo. Pertanto, devono ritenersi legittimi i presupposti posti a fondamento dell’annullamento di una delibera che era in contrasto con la legge, ed è stata emanata in applicazione dell’interesse pubblico volto al recupero di somme indebitamente versate.

L’appello, di conseguenza, deve essere respinto, perché è infondato.

In relazione agli elementi di causa sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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