Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 35 del 1-9-2010
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
Ha emesso la seguente ordinanza sull’appello n. 1159/09 spedito
il 24 aprile 2009 avverso la sentenza n. 4/04/2008 emessa dalla
Commissione tributaria provinciale di Firenze;
Contro Agenzia Entrate – Ufficio Empoli proposto da ricorrente:
Menichetti Monica, via della Piovola, 85 – 50053 Empoli (Firenze),
difeso da: Marchetti dott. Cesare via Roma, 36 – 50054 Fucecchio
(Firenze).
Atti impugnati: ruolo e cartella di pagamento n. 2006/150364
IRPEF 2002; ruolo e cartella di pagamento n. 2006/150364 add.
regionale 2002.
Premesso che con sentenza n. 4/04/08 la Commissione tributaria
provinciale di Firenze dichiarava inammissibile, per tardivita’, il
ricorso promosso da Menichetti Monica avverso una cartella di
pagamento per omesso o carente versamento di IRPEF per l’anno 2002;
che la predetta cartella di pagamento era stata notificata
alla Menichetti ai sensi del combinato disposto dell’art. 140 c.p.c.
e dell’art. 26 d.P.R. n. 602/73 a norma del quale «nei casi previsti
dall’art. 140 del c.p.c., la notificazione della cartella di
pagamento si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui
l’avviso di deposito e’ affisso all’albo del Comune»;
che il ricorso della Menichetti alla Commissione tributaria
provinciale era stato proposto nei sessanta giorni dall’effettiva
conoscibilita’ dell’atto impositivo, avvenuta con la ricezione della
raccomandata che avvisava del deposito dell’atto all’albo del Comune,
ma non nei sessanta giorni dalla notifica come perfezionata ai sensi
dell’art. 26 richiamato;
che la contribuente ha proposto tempestivo e rituale appello
dinanzi a questa Commissione tributaria regionale, deducendo che il
predetto meccanismo normativo configura una fictio iuris assoluta in
ordine alla conoscibilita’, da parte del contribuente, dell’atto
impositivo, senza tenere conto che la concreta conoscibilita’
dell’atto impositivo stesso puo’ essere posteriore – come in effetti
e’ nel caso che ci occupa – al giorno successivo a quello in cui
l’avviso di deposito e’ affisso all’albo del Comune, venendo leso, in
tal caso, il diritto di difesa che concede sessanta giorni quale
termine per proporre impugnazione e violando cosi’ i diritti
costituzionali in tema di uguaglianza, ragionevolezza e
inviolabilita’ della difesa;
che la parte appellante chiede sollevarsi questione di
legittimita’ costituzionale in merito alla norma su richiamata, nella
parte in cui non consente che i sessanta giorni previsti quale
termine per l’impugnativa decorrano dalla concreta conoscibilita’, da
parte del destinatario, dell’atto impositivo;
che la predetta questione sembra a questo Giudice non
manifestamente infondata, anche alla luce della recente sentenza n. 3
del 14 gennaio 2010 della Corte costituzionale, sussistendo, allo
stato, una irragionevole sproporzione tra la tutela dell’interesse
del notificante e quello del destinatario della notifica, mentre il
principio del contraddittorio impone una effettiva parita’ di
trattamento delle opposte ragioni;
che la risoluzione della predetta questione e’ rilevante ai
fini della decisione dell’appello in oggetto;
P. Q. M.
Solleva dinanzi alla Corte costituzionale, nei termini di cui in
motivazione, la questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 26
del d.P.R. n. 602/1973, in relazione agli articoli 3, 24 e 111 della
Costituzione;
Dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;
Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia
trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai
Presidenti delle due Camere.
Il Presidente: Trovato
Il relatore: Turri
Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.
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