Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
ilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
S.G. ricorre tramite difensore di fiducia avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Monza nella qualità di Giudice dell’esecuzione il 16 febbraio 2010, pronunciata in sede di rinvio da questa Corte, che ai sensi dell’art. 671 c.p.p. aveva negato la sussistenza del nesso della continuazione tra le condanne pronunciate a suo carico dalla Corte di Appello di Milano nel 1999 e dal Tribunale di Monza nel 2007 per il reato di spaccio di stupefacenti.
Deduce il ricorrente che il Tribunale aveva rigettato l’istanza di applicazione della continuazione sulla base del mero dato temporale, costituito dall’intervallo notevole tra le due condanne, senza considerare che la sua condizione di tossicodipendenza dimostrava la sussistenza di medesimo disegno criminoso, costituito dalla necessità di procurarsi lo stupefacente. Il ricorso è inammissibile, atteso che il GIP ha fatto puntuale applicazione della regola di giudizio dettata da questa Corte con la sentenza del 5 novembre 2009, osservando che non solo il notevole lasso di tempo tra i due episodi criminosi era di ostacolo ad una valutazione di continuazione tra i reati, ma anche le relative diverse modalità di consumazione, che in un caso contemplavano la detenzione di stupefacente in abitazione, nell’altro la detenzione di analoga sostanza già confezionata in dosi singole pronte per lo spaccio.
Ha osservato anche l’ordinanza impugnata,che l’asserita necessità dello S. di procurarsi il denaro necessario per soddisfare il bisogno dello stupefacente necessario al suo stato di tossicodipendenza, non poteva valere ad integrare il medesimo disegno criminoso che consentirebbe di unificare due distinti episodi distanziati tra loro di ben nove anni, senza che nell’intervallo il ricorrente fosse incorso in altri illeciti.
La motivazione è logica e ragionevole, e ciò stesso preclude in questa sede di legittimità il riesame del merito.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
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