Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con lodo arbitrale sottoscritto a Roma il 18 gennaio 2008, gli arbitri nella controversia intercorrente tra la società E.I. S.r.l. ed il Consorzio Smaltimento Rifiuti Rsu Comuni Bacino NA 3 hanno condannato il predetto Consorzio:
– al pagamento a favore della E.I. S.r.l. della complessiva somma di Euro 57.562,76 a titolo di sorte capitale, oltre interessi e rivalutazione monetaria (calcolati secondo le modalità indicate nello stesso lodo);
– al rimborso a favore della società E.I. S.r.l. delle spese di funzionamento del Collegio arbitrale liquidate in complessivi Euro 22.000,00, oltre al rimborso delle spese generali, IVA, CAP nelle misure previste dalla legge;
– al pagamento in favore della stessa E.I. S.r.l. delle spese di lite, quantificate dal Collegio in Euro 5.038,31, di cui Euro 4.625,00 per diritti ed onorari ed in Euro 413,31 per spese.
Detto lodo è stato notificato al Consorzio Smaltimento Rsu Comuni Bacino NA3 in data 26 giugno 2008 ed è divenuto definitivo per mancata impugnazione.
E’ stato dichiarato esecutivo in data 28 aprile 2009, munito della relativa formula in data 11 maggio 2009.
Poiché nelle more il Consorzio Smaltimento Rifiuti Rsu Comuni Bacino Na3 è stato soppresso per effetto del D.L. 23 maggio 2008 n. 90, convertito in L. 14 luglio 2008 n. 123, ed è ad esso subentrato il Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta, la ricorrente ha provveduto a notificare il lodo arbitrale anche a quest’ultimo ente il quale – però – non ha provveduto al pagamento delle somme dovute sulla base del lodo arbitrale.
La società E.I. S.r.l. ha dichiarato nel ricorso di aver ricevuto dal Consorzio nell’anno 2007 talune somme pari a complessivi Euro 34.537,20, ma in mancanza di un’imputazione specifica da parte del debitore, non è in grado di precisare se dette somme siano state corrisposte per le forniture di gasolio di cui alla controversia definita con il lodo arbitrale di cui trattasi.
Sicchè la società ricorrente ha proposto il presente giudizio di ottemperanza chiedendo al Tribunale di ordinare al Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta di provvedere a dare compiuta esecuzione al lodo arbitrale sottoscritto a Roma in data 18 gennaio 2008 entro un termine prefissato dal Tribunale, con la nomina di un commissario ad Acta che provveda in sostituzione del Consorzio in caso di inottemperanza.
Il Consorzio intimato non si è costituito in giudizio.
Alla Camera di Consiglio del 24 febbraio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
La ricorrente ha dimostrato in giudizio che il lodo arbitrale sottoscritto a Roma il 18 gennaio 2008 è esecutivo ed inoppugnabile; ha altresì chiarito che l’Ente nei confronti del quale è stato accertato il debito – e cioè il Consorzio Smaltimento Rsu Napoli 3 – è stato soppresso per effetto dell’art. 11 comma 8 D.L. 23/5/08 n. 90, convertito in L. 14/7/08 n. 123 e che ad esso è subentrato il Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta nelle more della costituzione delle società provinciali di cui all’art. 20 della L.R. Campania 28 marzo 2007 n. 4 modificata dalla L.R. Campania del 14 aprile 2008 n. 4; ha altresì chiarito che quest’ultimo ente – benché posto in liquidazione come risulta dal certificato della C.C.I.A.A. di Caserta del 14/2/11 prodotto in giudizio – è ancora attivo ed è quindi tenuto all’adempimento delle obbligazioni nascenti dal lodo arbitrale divenuto inoppugnabile.
Ne consegue la fondatezza della pretesa azionata dalla società ricorrente.
Il Collegio, pertanto, ordina al predetto Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta di provvedere a dare esecuzione al lodo arbitrale sottoscritto a Roma il 18 gennaio 2008, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente sentenza, provvedendo alla corresponsione a favore della società ricorrente delle somme ivi indicate, previa verifica dell’imputazione di pagamento della somma complessiva di Euro 34.537,20 indicata nel ricorso al fine di accertare se detto importo sia stato corrisposto per la fornitura di cui al lodo arbitrale e debba quindi essere detratto dalla somma dovuta a titolo di sorte capitale.
Pertanto, ove sia esclusa la corresponsione di somme a titolo di pagamento di quote parte del debito di cui al lodo arbitrale sottoscritto il 18 gennaio 2008 a Roma, il Consorzio intimato deve provvedere a corrispondere alla società ricorrente le seguenti somme:
– Euro 57.562,76 a titolo di sorte capitale, oltre interessi e rivalutazione monetaria calcolati secondo le modalità indicate nello stesso lodo;
– Euro 22.000,00 oltre al rimborso delle spese generali, IVA, CAP nelle misure previste dalla legge, a titolo di spese di funzionamento del Collegio arbitrale, in quanto somme anticipate dalla ricorrente;
– Euro 5.038,31, di cui Euro 4.625,00 per diritti ed onorari ed in Euro 413,31 per spese di lite poste a carico del Consorzio.
In caso di ulteriore inottemperanza, il Collegio nomina in qualità di Commissario ad Acta, il Commissario Liquidatore del Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta Dott. Domenico Pirozzi, con possibilità di delega dell’incarico ad un funzionario di sua fiducia, affinchè provveda a dare esecuzione al lodo esecutivo ed inoppugnabile – previa istanza di parte – nell’ulteriore termine di giorni sessanta.
Il compenso spettante al Commissario ad Acta verrà liquidato dal Collegio con successivo decreto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l’effetto ordina al Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta di dare esecuzione al lodo arbitrale esecutivo ed inoppugnabile sottoscritto a Roma il 18 gennaio 2008 nei termini e secondo le modalità indicate in motivazione.
In caso di perdurante inottemperanza, il Tribunale nomina quale Commissario ad Acta il Commissario Liquidatore del Consorzio di Bacino delle Province di Napoli e Caserta Dott. Domenico Pirozzi, con possibilità di delega dell’incarico ad un funzionario di sua fiducia, affinchè provveda a dare esecuzione al lodo inoppugnabile – previa istanza di parte – nell’ulteriore termine di giorni sessanta.
Condanna il Consorzio di Bacino delle Province di Napoli e Caserta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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