Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-03-2011) 21-04-2011, n. 16021 Attenuanti comuni generiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.E., con due separati atti, uno sottoscritto da lui e l’altro dal difensore, ricorre in Cassazione avverso la sentenza, in data 10.12.2009, della Corte d’Appello di Ancona che, su gravame dell’imputato e del Procuratore Generale, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti il 19.11.2009 dal Tribunale di Ascoli Piceno in ordine al delitto di cui all’art. 81 cpv. c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, nonchè L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Con il primo ricorso, si denuncia vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di colpevolezza. Si argomenta che l’affermazione di responsabilità si basa sulle dichiarazioni dei testi, presunti acquirenti della sostanza stupefacente, e dal rinvenimento presso l’abitazione del ricorrente di strumenti tipici per il confezionamento in dosi della sostanza stupefacente.

Tali elementi sono di natura meramente indiziaria e non potevano essere posti dai giudici del merito a base di una sentenza di condanna. Le dichiarazioni testimoniali sono infatti contraddittorie, e per altro nessuno dei verbalizzanti ha assistito al "passaggio" di stupefacente dall’imputato ai presunti acquirenti, avendo gli stessi semplicemente rinvenuto della sostanza in polvere di colore marroncino all’interno dell’autovettura condotta dal D.L., uno dei presunti acquirenti. Nè possono qualificarsi come riscontro alle dichiarazioni gli strumenti rinvenuti presso l’abitazione del C. essendo questi, tutt’al più, sintomatici dell’uso personale di stupefacenti in linea con lo stato di tossicodipendenza in cui il ricorrente versava.

Con un secondo motivo si denuncia violazione di legge nella quantificazione della pena nonchè vizio di motivazione in relazione all’individuazione della pena irrogata.

Con riferimento alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena si deduce che la motivazione della Corte del merito risulta carente.

Con l’atto sottoscritto dal difensore si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione tenuto conto che nessuna perizia tossicologica è stata effettuata sulla sostanza rinvenuta. Inoltre si evidenzia che l’attività di cessione è stata desunta dalla dichiarazione del teste D.L. non dotata di attendibilità, posto che è stata resa nell’immediatezza ai verbalizzanti, nel timore di subire conseguenze penali.

Si censura anche il criterio di valutazione della pena e da ultimo si eccepisca la prescrizione del reato.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

La valutazione in ordine alla destinazione della droga (se al fine dell’uso personale o della cessione a terzi), ogniqualvolta la condotta non appaia indicare l’immediatezza del consumo, è effettuata dal giudice di merito secondo parametri di apprezzamento sindacabili nel giudizio di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (v. per tutte Cass. 6, 19 aprile 2000, D’Incontro, RV 216315). Ciò premesso, il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato, oltre che genericamente prospettato.

Da un lato, invero, la Corte territoriale ha dimostrato l’illegalità della detenzione con argomentazioni adeguate ed immuni da vizi logici, confutando le affermazioni difensive e richiamandosi in particolare, in adesione ad indirizzi interpretativi costanti (cfr. ex plurimis Cass. 4, 4 giugno 2004, Vidonis, RV 229686), alla circostanza che il C. è stato sorpreso in un contesto chiaramente sintomatico di attività di spaccio. Sebbene i verbalizzanti non siano stati testimoni di un passaggio di sostanza stupefacente tra l’imputato e gli acquirenti, uno di questi (tale D. L.) che aveva avuto contatti con il C., veniva notato compiere un movimento fulmineo dietro la schiena) perquisita l’autovettura con cui era giunto sul posto, sul sedile di guida risultava sparsa sostanza in polvere colore marocchino, risultata, poi, essere eroina. Comunque, in dibattimento sia il D.L. che altro suo amico, Ca., confermavano che l’imputato aveva dato loro una bustina contenete stupefacente.

Le circostanze evocate dal ricorrente, dedotte con l’evidente intento di proporre una diversa ricostruzione dei fatti e, di riflesso, una diversa qualificazione giuridica dei medesimi, sono state a ragione trascurate dalla Corte di merito perchè inidonee ad avvalorare la diversa ricostruzione pretesa.

Come si è detto, il motivo è, inoltre, privo di specificità, risolvendosi nella semplice enunciazione del dissenso del deducente rispetto all’interpretazione dei dati probatori.

E il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l’onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. ex plurimis Cass. 5, 21 aprile 1999, Macis, RV 213812; Cass. 6, 1 dicembre 1993, p.m. in c. Marongiu, RV 197180;Cass. 4, 1 aprile 2004, Distante, RV 228586).

In ogni caso, il giudice di merito ha osservato l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui non può farsi carico all’imputato dell’obbligo di provare la destinazione al solo uso personale della sostanza stupefacente posseduta, ma, rappresentando la destinazione allo spaccio un elemento costitutivo della fattispecie, tale specifica finalità della illecita detenzione deve essere provata dalla pubblica accusa (cfr. tra le altre Cass. 6, 19 giugno 2003, Pezzella, RV 226276).

Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Si osserva che, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass. sez. 6, 22 settembre 2003 n. 36382 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Cass. sez. 6, 4 agosto 1998 n. 9120 rv. 211583), ma anche, quando impone un obbligo di motivazione espressa per la concessione di un’attenuante negata dal primo giudice o per l’esclusione di un’aggravante, oppure perchè si è effettuata una differente qualificazione di un fatto o si è ritenuto insussistente un reato (Cass. sez. 5, 29 dicembre 1999 n. 14745 rv. 215198), afferma che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. 3, 16 giugno 2004 n. 26908 rv. 229298).

Certamente, per il caso di specie, non può sostenersi che la quantificazione della pena operata dal Tribunale e confermata dalla Corte d’Appello, sia frutto di arbitrio.

Quanto alla carenza di motivazione in ordine alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, la Corte si è limitata a rilevare che non esistevano i presupposti previsti dall’art. 163 c.p. e tanto basta. Da ultimo, con riferimento al motivo del ricorso presentato dal difensore relativo alla eccezione di prescrizione del reato (gli altri motivi restano assorbiti dall’esame dei motivi posti a base dell’altro ricorso), se ne evidenzia l’infondatezza atteso che il reato è stato consumato il (OMISSIS), il termine prescrizionale applicabile è quello previsto dal combinato disposto dell’art. 157 c.p. e art. 160 c.p., ultima parte (quindici anni) nella formulazione precedente alla novella di cui alla L. n. 251 del 1975, in quanto più favorevole all’imputato.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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