Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ordinanza del 17 luglio 2010 il Tribunale del Riesame di Torino ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di R. E., indagato per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, avverso l’ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Alba del 4 maggio 2010 con la quale era stata rigettata la richiesta del R. di revoca della misura cautelare in atto (arresti domiciliari) e, in subordine, di autorizzazione a svolgere attività lavorativa esterna.
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale, pur valutando in termini positivi il dato temporale (decorso del tempo rispetto all’epoca di adozione della misura cautelare) e lo stato di incensuratezza, aveva però ritenuto l’inidoneità di tali dati a giustificare la revoca della misura e respinto l’istanza principale, autorizzando il R. a svolgere attività lavorativa esterna all’abitazione ove si trovava ristretto, attesa l’estrema vicinanza della stessa al luogo di lavoro.
Con il ricorso in esame il difensore dell’indagato ha dedotto vizio di motivazione sotto il profilo della sua illogicità e contraddittorietà, evidenziando come il Tribunale in modo del tutto incoerente avesse – per un verso – positivamente valutato elementi quali il decorso del tempo e l’incensuratezza incidenti sulla attualità delle esigenze cautelari e – per altro verso – negato la valenza di dette circostanze in termini oltretutto generici.
Il ricorso è infondato.
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame ha con motivazione sintetica e comunque esaustiva implicitamente espresso il convincimento che nonostante il decorso del tempo e l’incensuratezza, fosse la gravità del fatto a determinare la permanenza delle esigenze sia pure mitigandole attraverso l’autorizzazione a svolgere attività lavorativa.
Nessuna contraddizione, pertanto, è dato rinvenire nella motivazione suddetta.
Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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