Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-01-2011) 21-04-2011, n. 16067

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 6.10.09 il tribunale di Termini Imprese, sezione di Cefalù, ha confermato la sentenza 3.10.08 del giudice di pace di Cefalù, con la quale F.R. era stata condannata alla pena di Euro 400 di multa perchè ritenuta responsabile del reato di ingiuria in danno di M.S.. Il difensore ha presentato ricorso, per violazione di legge in riferimento all’art. 599 c.p., comma 2, in quanto le prove emerse nel giudizio di primo grado hanno dimostrato la sussistenza dei parametri normativi e giurisprudenziali idonei a far dichiarare la F. non punibile. La circostanza che tra l’imputata e la persona offesa intercorrevano rapporti conflittuali, che le stesse erano solite ingiuriarsi reciprocamente, la contemporaneità delle frasi profferite dalla F. rispetto alle offese ricevute, i rapporti di parentela dovevano indurre i giudici ad astenersi da una pronuncia di condanna.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto si articola in censure manifestamente infondate e prive di specificità. Infatti la ricorrente propone una serie di critiche a valutazioni fattuali contenute nella decisione impugnata, assolutamente immeritevole di censura in sede di giudizio di legittimità, in virtù della sua fedele corrispondenza alle risultanze processuali e della loro razionale interpretazione. Il giudice di appello ha riconosciuto spessore dimostrativo alle dichiarazioni della persona offesa, la cui credibilità è stata sottoposta a un controllo effettuato in maniera esaustiva e logicamente convincente e pertanto le conclusioni che ne ha tratto in merito alla responsabilità dell’imputata non sono meritevoli di alcuna censura in sede di legittimità. L’invocata esimente della reciprocità è stata già ritenuta insussistente, con adeguato apparato logico argomentativo, dal tribunale, che ha rilevato l’assenza di dimostrazione probatoria e comunque il particolare spessore offensivo delle espressioni della ricorrente, dirette sulla menomazione fisica della persona offesa. La mera ripetizione di tale argomentazione, senza specifiche critiche alla decisione impugnata, rende l’impugnazione del tutto generica La genericità del motivo di gravame va intesa non solo come indeterminatezza, ma anche come mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione in sede di legittimità, in quanto queste ultime non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza impugnata, ma ripetono la critica formulata nei confronti della decisione del giudice di primo grado.

Va inoltre rilevato, a conferma della inconsistenza dei motivi del ricorso, che è stata posta, tra l’altro, a loro fondamento una sentenza che tratta il tema della provocazione, assolutamente estraneo ai precedenti argomenti difensivi. (sez. 5, n. 8097 dell’11.1.07, sulla reazione per stato d’ira determinato da fatto ingiusto altrui).

Il ricorso è quindi inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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