Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-12-2010) 21-04-2011, n. 16062 Concorso di circostanze omogeneo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 22-2-2010 il Giudice monocratico del Tribunale di Urbino pronunziava la condanna di B.A.M., ritenuta responsabile del reato di cui all’art. 612 c.p., commesso in data (OMISSIS), nei confronti di S.N., pronunziando la frase "Se ti ferisco non ci arrivi in ospedale, ti finisco prima" – alla pena di mesi uno di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche, con il beneficio della sospensione condizionale.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Urbino deducendo l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 612 e 69 c.p..

A riguardo rilevava che avendo il Giudice applicato le attenuanti generiche la pena (che il ricorrente indicava come inflitta in misura diversa, ossia mesi quattro di reclusione), avrebbe dovuto essere determinata con la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 612 c.p., comma 1.

Pertanto il Requirente chiedeva l’annullamento della sentenza con rinvio al giudice per quanto di competenza.
Motivi della decisione

La Corte rileva il fondamento del ricorso.

Invero il rilievo del P.M. inerente alla erronea determinazione della pena,per inosservanza della legge penale relativa agli artt. 612 e 69 c.p. deve ritenersi fondato, atteso che il Giudice ha dichiarato l’imputata – B.A. – responsabile del reato di cui all’art. 612 c.p. contestato in riferimento all’ipotesi indicata dal comma 2.

Essendo state riconosciute le attenuanti generiche, l’equivalenza o la prevalenza delle stesse nell’ambito del giudizio di comparazione di cui all’art. 69 c.p., avrebbe dovuto comportare l’irrogazione della pena pecuniaria, prevista per la fattispecie di minaccia semplice ( art. 612 c.p., comma 1).

La Corte annulla,pertanto,senza rinvio,la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio,che determina in Euro 40 di multa.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ridetermina la pena in Euro 40 di multa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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