Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
rranova che ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi.
Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Catania con sentenza resa all’udienza del 16/6/2009, ha confermato la sentenza di condanna pronunziata dal Tribunale di Modica che ha ritenuto C.C. e T. F. responsabili del delitto di cui all’art. 449 c.p., per avere cagionato per colpa, utilizzando una troncatrice elettrica e quindi innescando faville, un incendio che distruggeva 200 ettari di macchia mediterranea di proprietà di G.A..
Gli imputati C. e T. hanno proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato. All’udienza pubblica del 16/11/2010 i ricorsi sono stati decisi con compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.
Motivi della decisione
Gli imputati con i loro ricorsi contenuti in un unico documento, hanno denunziato:
1) violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all’art. 449 c.p. per non avere individuato la Corte di Appello il difetto di esposizione a pericolo di un numero indeterminato di persone richiesto per la configurazione del delitto di cui all’art. 449 c.p., contestato a fronte di un dichiarato danno al patrimonio e non alle persone e in assenza di un concreto o effettivo pericolo per le persone;
2) violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all’art. 530 c.p.p. per avere mancato ogni motivazione, nonostante specifica doglianza di appello sul punto, in punto di protestata e provata estraneità di C.C. alla produzione dell’incendio attestata dalle stesse dichiarazioni del coimputato T. (la troncatrice la ho utilizzata io);
3) violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) in relazione all’art. 192 c.p.p., comma 1, per avere individuato il pericolo per le persone sulla base di una frequentazione umana dei luoghi interessati dall’incendio nonostante la esibita certificazione del comune di Ispica attestante la inesistenza di abitazioni o di aziende nei luoghi interessati dall’incendio con evidente travisamento della prova per omesso esame di un documento decisivo e una coerente prova testimoniale dettagliatamente riportata in ricorso;
4) violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione agli artt. 40 e 43 c.p. e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per avere a un tempo la sentenza affermato il carattere ineccepibile della condotta tenuta dai ricorrenti e per avere contemporaneamente affermato la ricorrenza di loro colpa;
5) violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all’art. 40 c.p., comma 1, art. 41 c.p., comma 2 e art. 192 c.p.p., comma 2, per avere omesso ogni motivazione circa la interruzione del nesso causale riferibile al pur accertato sopraggiungere di folate di vento forti e improvvise (non è vero la motivazione circa la prevedibilità è ben presente e conforme agli insegnamenti di questa Corte).
6) violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all’art. 43 c.p..
Per avere la sentenza impugnata errato nella affermazione della ricorrenza di negligenza, e imprudenza nonostante specifica doglianza di appello sul punto che aveva dettagliato la completezza delle cautele adottate tutte riportate in ricorso;
7) violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all’art. 75 c.p.p., comma 1, per non avere rilevato la Corte che in atti era presente la certificazione relativa alla contemporanea pendenza di procedimento civile per risarcimento danni, tale da comportare la richiesta esclusione della parte civile;
8) violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all’art. 541 c.p.p., comma 1, per non aver compensato le spese tra imputati e parte civile nonostante l’assoluzione dai capi b) – art. 451 c.p., c) – art. 635 c.p., comma 2, n. 5 danneggiamento doloso aggravato – della rubrica e non avere motivato sulla negata compensazione nonostante specifico gravame sul punto;
9) violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1 in relazione agli artt. 175 e 133 c.p. per non avere accolto la Corte la richiesta subordinata della concessione della non menzione sussistendo contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, valide ragioni per concedere il beneficio (condotta specifica definita (?) ineccepibile, incensuratezza, personalità affatto negativa.
Necessità di agevole comprensione della vicenda, impone di rilevare che la sentenza impugnata affida le statuizioni adottate ad una motivazione breve che conferma una statuizione di primo grado viceversa affidata a motivazione ampia e diffusa.
La sentenza di primo grado che costituisce un compendio motivazionale unitario con la sentenza di appello, accertò che l’incendio per cui è processo (definito di vastissime dimensioni dallo stesso sindaco di Ispica durante la sua deposizione testimoniale riportata nella prima sentenza,, mentre il caposquadra dei vigili del fuoco di Ragusa attestò – come pure annota la sentenza di primo grado- che per domare il fuoco fu necessario chiedere l’intervento di mezzi aerei) si sviluppò per circa duecento ettari a partire da un terreno di proprietà del Comune di Ispica nel quale T.F., titolare di una ditta e il dipendente C.C. compivano, all’aperto, lavori sulla condotta idrica comunale. La sentenza di primo grado, confermata e fatta propria da quella di appello, annota anche che il teste G. (figlio della parte civile) attestò che nella zona, nella quale ebbe a svilupparsi l’incendio, operavano diverse aziende agricole quotidianamente frequentate dalle persone addette ai lavori e che le fiamme si propagarono fino alla contrada Scorsone, sita vicino al centro abitato di Ispica. Conseguentemente la sentenza di primo grado ha accertato espressamente che l’incendio fu di dimensioni tali da esporre a pericolo un numero indeterminato di persone.
Deve anzitutto essere ritenuto fondato il secondo motivo di gravame in ordine alla mancanza di qualsiasi motivazione circa la responsabilità colposa del C., operaio dipendente del T.. La motivazione impugnata e l’intero compendio danno atto delle dichiarazioni del T. secondo le quali l’uso della macchina troncatrice (talora individuata come "flex"), con produzione di scintille, si appartenne esclusivamente al T., sicchè il C. fu utilizzato per mansioni serventi, in nessun modo collegate e collegabili all’incendio. Nessuna condotta è attribuita in sentenza al C. tale che abbia costituito causa del prodursi o dell’espandersi dell’incendio. Nessuna condotta è attribuita al C. tale che abbia favorito o rinforzato la condotta illecita del T.. La attribuzione al C. di una responsabilità penale è sfornita di motivazione alcuna e dunque la sentenza impugnata deve essere annullata (con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Catania) nella parte in cui pronuncia immotivata condanna del ricorrente C.. Quanto più sopra evidenziato in premessa consente di rigettare per infondatezza il primo motivo di censura. L’esposizione a pericolo di un numero indeterminato di persone, costitutiva della struttura del reato colposo di comune pericolo di cui all’art. 449 c.p., è espressamente accertata nella motivazione di primo grado fatta propria dalla sentenza di appello al punto che neppure è necessario riferirsi alla presunzione di pericolo in relazione allo sviluppo dell’incendio su terreni non di proprietà dell’agente (Cass. Pen. Sez. 4, 18/11/2008 n. 43126). Sono puntualmente rilevati la vastità delle proporzioni, la tendenza a progredire, e la difficoltà di spegnimento (Cass. Pen. Sez 4, 6/2/2004 n. 4981). Il terzo motivo di censura è infondato. Le caratteristiche dell’incendio rapidamente esteso a circa duecento ettari di territorio sono adeguato fondamento della motivazione impugnata nella parte in cui ritiene addirittura concreto il pericolo per le persone e la certificazione comunale richiamata in ricorso non costituisce prova idonea a scardinare la valutazione di pericolosità per le persone, rapportata ad una espansione rapida del fuoco e ad una estensione che di per sè non consentirebbe scampo, logicamente rapportata, cioè, a caratteristiche che al loro interno contengono gli elementi irrefutabili della adeguatezza e ragionevolezza del giudizio di pericolosità. La sentenza impugnata ha adeguatamente affermato che la insistenza nell’area di fondi destinati alla coltivazione comportava la presenza (anche discontinua) di persone e non ha viceversa attestato la insistenza sui luoghi di case di abitazione. Il motivo di censura e la inadeguata lettura della documentazione comunale, travisano il preciso accertamento operato sul punto dai giudici di merito.
Il quarto motivo di censura è infondato perchè nel compendio motivazionale è dato di leggere dettagliata motivazione circa la colpa per inosservanza di regole cautelari generiche concretizzata in negligenza, imprudenza e imperizia tutte dettagliatamente analizzate e discusse (sentenza primo grado pg. 13) con il raggiungimento di conclusioni logiche e coerenti ai dati raccolti e adeguatamente valutati. Il quinto motivo di censura mostra di ignorare l’ampia motivazione che la sentenza di primo grado ha dedicato alla ordinarietà del prodursi in aperta campagna, di vento a folate, e alla colpa del T., legata anche alla inadeguata considerazione di un simile fattore microclimatico così ordinario da non determinare alcuna interferenza nella catena causale che continua a condurre al comportamento inadeguato e colpevole del T.. Proprio l’invocato (ricorso per cassazione pg. 11) diritto delle parti ad una valutazione legale completa e razionale della prova non può rimuovere l’imponenza della ordinaria regola di prudenza e di professionalità che richiede a qualsiasi artigiano che lavora in esterno di considerare, nella organizzazione del suo lavoro, le condizioni ordinarie di teatro, e le conseguenze che da tali condizioni ordinariamente, prevedibilmente e normalmente possono scaturire. Il sesto motivo di censura deve essere rigettato per tutte le considerazioni fin qui esposte sulla dinamica del prodursi dell’incendio e sulla causalità della colpa, considerazioni alla luce delle quali si conferma la correttezza delle valutazioni della sentenza di appello in punto di colpa del T.. Il settimo motivo di censura è infondato perchè rovescia i principi di sussidiarietà dell’azione civile coltivata nel processo civile rispetto all’azione civile trasferita nel processo penale, e prefigura effetti della contemporanea pendenza di una stessa domanda civile in un processo civile e in un processo penale, opposti a quelli voluti dal sistema dell’art. 75 c.p.p..
La censura proposta con l’ottavo motivo deve essere rigettata posto che, diversamente da quanto afferma il ricorso per cassazione, la sentenza di appello ha dedicato esplicita motivazione alla negata compensazione e il diniego applica correttamente la prescrizione dell’art. 541 c.p.p. fondandosi sulla valutazione che non siano ravvisabili i giusti motivi suscettibili di dare a ciò fondamento.
La nona censura dissente dalla motivazione spesa dalla sentenza di appello per dare ragione del diniego della non menzione, ma tale diniego si appartiene alla discrezionalità che risulta motivatamente esercitata dal giudice di merito che non incorre in alcun effetto irragionevole e in alcuna statuizione arbitraria così risultando quella motivazione insuscettibile di scrutinio in sede di legittimità.
In conclusione il ricorso di T.C. è totalmente infondato e deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di C.C. con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Catania.
Rigetta il ricorso di T.F., che condanna al pagamento delle spese processuali.
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