Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. La difesa di D.F.S. propone ricorso avverso la sentenza del 15/06/2010 della Corte d’appello di Catania con la quale, in accoglimento del gravame proposto dalla parte civile, è stato condannato al risarcimento del danno in favore della medesima, pari ai ratei di assegno di mantenimento non versati a far tempo dal 2004.
Si lamenta nel ricorso violazione di legge, avendo il giudice liquidato il risarcimento da una data nella quale sicuramente non sussisteva più l’obbligo giuridico del versamento dell’assegno, essendo divenuta definitiva, fin dal 2002, la sentenza ecclesiastica di accertamento di nullità del vincolo matrimoniale.
2. Si eccepisce con il secondo motivo violazione dell’art. 192 c.p.p., poichè il giudice ha erroneamente valutato le condizioni di indigenza del ricorrente, che consentivano di escludere la sua capacità di contribuzione, e quindi l’insorgenza dell’obbligo.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato, risultando del tutto pacificamente in fatto che il matrimonio celebrato tra le parti era stato dichiarato nullo con sentenza del Tribunale ecclesiastico, divenuta definitiva, ed oggetto di delibazione da parte dell’autorità giudiziaria ordinaria con sentenza del 25/9/2003.
Nella situazione di fatto descritta, alla data di delibazione cessa l’obbligo giuridico di corrispondere l’assegno di mantenimento, essendo configurabile il delitto di violazione dell’obbligo di assistenza familiare solo fino a quella data (Sez. 6, n. 42248 del 07/11/2006, dep. 22/12/2006, Startari, Rv. 235317) e poichè la Corte adita ha delimitato l’obbligazione economica in favore della parte civile solo al periodo temporale successivo a tale evento, deve disporsi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
2. Non possono invece trovare accoglimento le istanze presentate dalla parte civile nel corso dell’udienza; risultano invero inutilmente evocate le conseguenze del matrimonio putativo, che riguardano la fase temporale che decorre dalla celebrazione del vincolo alla pronuncia di nullità in quanto nella specie la Corte di merito si è limitata a riconoscere il diritto alla percezione degli assegni solo in epoca successiva alla dichiarazione di nullità, in periodo nel quale, secondo la stessa prospettazione dell’istante, non sussiste alcun obbligo di pagamento.
Neppure possono prendersi in esame le richieste di pagamento svolte con riferimento al periodo precedente, per il quale il diritto non risulta riconosciuto dalla Corte d’Appello, in quanto la relativa pronuncia non risulta oggetto di impugnazione nei termini previsti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata.
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