Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-02-2011) 22-04-2011, n. 16136 ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. dal GIP del Tribunale di Fermo in data 10.2.2010 con la quale veniva applicata a C.A., con circostanze attenuanti generiche, la pena, in sostituzione di quella detentiva, di Euro 2.700,00 di ammenda per i reati di cui all’art. 186 C.d.S., comma 7 e art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), oltre alla sospensione della patente di guida per la durata di mesi otto, limitatamente a tale ultimo capo, deducendo la violazione di legge in relazione alla durata della sospensione della patente di guida che avrebbe dovuto essere maggiore per effetto del cumulo delle durate minime della medesima sanzione accessoria prevista per i due reati.

Il Procuratore generale in sede, all’esito della requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento parziale della sentenza impugnata in relazione al capo che ha disposto la sanzione accessoria.

Ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 1, va immediatamente rilevato ex officio che il reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), contestato al capo sub b) non è più previsto dalla legge come reato, essendo stato trasformato in illecito amministrativo dalla L. n. 120 del 2010, art. 33, comma 1, lett. a), innovazione, questa, che trova applicazione anche nel caso di specie ai sensi dell’art. 2 c.p., comma 4. Consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al reato sub b) perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato con eliminazione della relativa pena di Euro 500,00 di ammenda.

Il ricorso dev’essere nel resto rigettato: infatti, la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, pari a mesi otto, acquisisce piena legittimità afferendo, ora, esclusivamente al residuo reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 7 ed essendo determinata in misura molto prossima al minimo previsto per detto reato.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato ed elimina la relativa pena di Euro 500,00 di ammenda. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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