Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. – Il Tribunale di Napoli con la sentenza in epigrafe ha assolto B.G. dal reato di cui all’art. 334 c.p., ritenendo che la condotta contestatagli – consistita nell’aver circolato a bordo di un motociclo di sua proprietà sequestrato ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1990, art. 213 e di cui era stato nominato custode – non integrasse l’illecito penale, ma la sola violazione amministrativa prevista dal D.Lgs. n. 285 del 1990, art. 213, comma 4, che punisce il comportamento di chi durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto a sequestro amministrativo vi circoli abusivamente.
2. – Contro questa decisione ha proposto direttamente ricorso per cassazione il pubblico ministero, che ha dedotto, con un unico motivo, l’erronea applicazione dell’art. 334 c.p. e D.Lgs. n. 285 del 1990, art. 213 e, richiamando alcune decisioni di questa Sezione, ha sostenuto che nel caso in esame il giudice avrebbe dovuto applicare, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 9, la norma penale, speciale rispetto alla previsione amministrativa, in quanto contiene un espresso riferimento alle condotte di sottrazione e di deterioramento del bene sequestrato da parte di soggetti specificamente indicati, previsione che coincide con la fattispecie concreta in cui l’imputato è stato nominato custode del bene in sequestro e l’utilizzo del veicolo ha comportato un suo deterioramento, con conseguente deprezzamento del bene.
3. – Il ricorso è infondato.
Con sentenza n. 1963 del 28 ottobre 2010 (P.G. in proc. Di Lorenzo) le Sezioni unite hanno risolto il contrasto interno alle sezioni semplici della Cassazione sul rapporto tra la norma penale di cui all’art. 334 c.p. e la violazione amministrativa prevista dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 213, comma 4, sostenendo che "non è configurabile il reato di cui all’art. 334 c.p. nella condotta del custode del veicolo oggetto di sequestro amministrativo, ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 213, che circoli abusivamente con lo stesso, essendo applicabile, in forza della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 9, la sola sanzione amministrativa di cui all’art. 213 cit., comma 4".
Invero, la decisione citata riconosce un ambito applicativo alla norma incriminatrice di cui all’art. 334 c.p. in tutti i casi in cui vi sia un effettivo deterioramento del bene, ma allo stesso tempo esclude che tale evento possa prodursi con il semplice uso del bene.
In ogni caso, il Tribunale di Napoli, con la sentenza impugnata, ha evidenziato la mancanza di prova in ordine ad un effettivo deterioramento del bene, anche in considerazione del fatto che non vi è stato un uso prolungato nel tempo del motoveicolo in sequestro;
d’altra parte, il pubblico ministero ricorrente si è limitato ad affermare, in maniera apodittica, la sussistenza di un deterioramento, ma senza indicare alcun elemento a supporto di tale affermazione, anzi ritenendo che la semplice circolazione abbia prodotto il deterioramento, secondo un’impostazione che non può essere accolta.
In conclusione, il ricorso del pubblico ministero deve essere rigettato, confermando la sentenza impugnata che ha escluso la sussistenza del reato di cui all’art. 334 c.p., sul presupposto della prevalenza della norma amministrativa, applicabile nel caso di mera circolazione di veicolo sottoposto al sequestro di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 213.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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