Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. – Con la decisione in epigrafe la Corte d’appello di Catania ha confermato la sentenza del 12 aprile 2002 con cui il G.u.p. del Tribunale aveva ritenuto C.A. responsabile del reato previsto dalla L. 13 settembre 1982, n. 646, artt. 30 e 31, perchè, condannato in via definitiva per il reato di cui all’art. 416-bis c.p., ometteva di comunicare al Nucleo di Polizia Tributaria le cessioni di due immobili, costituenti variazioni rilevanti nella composizione del suo patrimonio, condannandolo alla pena di un anno di reclusione ed Euro 6.000 di multa, con la confisca del corrispettivo ottenuto dalla alienazione dei beni.
La Corte territoriale, dopo avere specificato che il reato prevede il dolo generico e che la norma non richiede la specifica intenzione di occultare il patrimonio ovvero di eludere i controlli, ha ritenuto sussistente, nella specie, l’elemento soggettivo, desumendo la consapevole volontà di omettere le prescritte comunicazioni agli organi competenti dalle seguenti circostanze: a) avere pattuito un prezzo di vendita nettamente inferiore al valore di mercato dei tre immobili; b) avere effettuato la cessione dell’immobile di via (OMISSIS) alla figlia, attraverso una procura generale rilasciata alla moglie; c) aver ceduto separatamente l’usufrutto e la nuda proprietà dell’immobile di viale (OMISSIS) a distinti soggetti.
2. – L’avvocato Francesco Strano Tagliareni, nell’interesse dell’imputato, ricorre per cassazione, censurando la sentenza della Corte d’appello per l’erronea interpretazione della L. n. 646 del 1982 e per vizio di motivazione.
Innanzitutto, il ricorrente critica la decisione impugnata là dove assume che la pubblicità dell’atto di disposizione patrimoniale non esclude la sussistenza del dolo omissivo, rilevando, invece, che la giurisprudenza non esclude in maniera automatica il reato in presenza del regime di pubblicità dell’atto, ma ritiene comunque necessario dimostrare l’elemento soggettivo, consistente nella deliberata volontà di occultare la variazione patrimoniale.
Inoltre, censura la motivazione nel punto in cui individua gli elementi sintomatici della consapevole volontà dell’imputato di omettere la comunicazione richiesta.
Il ricorrente, poi, rileva come i giudici di merito non abbiano preso in alcuna considerazione il fatto che l’imputato abbia comunicato l’avvenuta variazione delle proprietà all’autorità di P.S., elemento questo che avrebbe dovuto essere valorizzato per escludere la sussistenza del dolo.
Motivi della decisione
3. – Preliminarmente si rileva che il reato contestato in relazione alla omessa comunicazione del 2.8.1995 deve considerarsi estinto per intervenuta prescrizione, essendo decorso il termine massimo di quindici anni. Da ciò deriva l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al reato commesso in relazione alla vendita del 2.8.1995, con conseguente eliminazione della corrispondente pena di giorni venti ed Euro 333,33 inflitta a titolo di continuazione dal giudice di merito.
4. – Nel resto il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La sentenza impugnata ha valutato la sussistenza dell’elemento soggettivo, mettendo in evidenza gli elementi da cui ha dedotto l’esistenza del dolo, sulla base di una motivazione logica e coerente che, in quanto tale, non può essere oggetto di sindacato in sede di legittimità.
Peraltro, questa Corte ha avuto modo affermare che il dolo nel reato di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali può sussistere anche qualora l’omissione riguardi una compravendita immobiliare effettuata per atto pubblico notarile, come è avvenuto nel caso in esame da parte del C., condannato con sentenza definitiva per associazione mafiosa (Sez. 1, 17 febbraio 2009, n. 12433, Cannamela;
Sez. 1, 24 febbraio 2010, n. 10432, Iaconis; Sez. 1, 19 maggio 2010, n. 23213, Calabrò). Secondo questa giurisprudenza, che il Collegio condivide, le formalità dell’atto pubblico non garantiscono l’effettiva conoscenza della variazione in capo all’amministrazione finanziaria e di conseguenza non determinano il soddisfacimento dell’interesse tutelato dalla norma incriminatrice, che attraverso un’informazione celere ed efficace vuole garantire all’amministrazione la possibilità di conoscere gli accrescimenti patrimoniali delle persone condannate per mafia o sottoposte a misure di prevenzione. La norma in esame,oltre ad essere funzionale alla conoscenza del dato sensibile con assoluta immediatezza, è anche diretta ad imporre all’amministrazione finanziaria la predisposizione dei necessari controlli, che in caso di omessa comunicazione diventerebbero solo eventuali.
In altri termini, la norma vuole assicurare l’esercizio di un controllo patrimoniale nei confronti di soggetti ritenuti particolarmente pericolosi al fine di verificare tempestivamente se le variazioni patrimoniali dipendano dallo svolgimento di attività illecite.
D’altra parte, il reato previsto dalla L. n. 646 del 1982, artt. 30 e 31 richiede il solo dolo generico che è integrato dalla consapevolezza della propria qualità soggettiva e dell’operazione economica posta in essere, nonchè dalla consapevolezza di omettere il conseguente obbligo di legge, condizioni che devono ritenersi sussistenti nella presente fattispecie, come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata.
Quanto alla comunicazione che sarebbe stata data all’autorità di P.S. deve rilevarsi che si tratta di una mera affermazione contenuta nel ricorso, non supportata da alcuna allegazione o produzione in grado di far emergere il dedotto vizio di motivazione in rapporto ad uno specifico atto processuale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato relativo alla vendita del 2.8.1995, perchè estinto per prescrizione ed elimina la corrispondente pena di giorni 20 di reclusione ed Euro 333,33 di multa. Rigetta il ricorso nel resto.
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