Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
In via preliminare va osservato che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe deducendo i vizi di violazione di legge, in relazione all’art. 126 bis del d.l.vo 1992 n. 285 e di eccesso di potere sotto diversi profili.
In particolare, mediante il provvedimento indicato in epigrafe l’amministrazione ha disposto la revisione della patente nei confronti di F.D. ai sensi dell’art. 126 bis del d.l.vo 1992 n. 285, in conseguenza dell’esaurimento del punteggio di 20 punti attribuiti alla titolare.
E" fondata e presenta carattere assorbente la censura con la quale il ricorrente lamenta la violazione di legge, evidenziando che la decurtazione del punteggio relativo alle diverse violazioni commesse non gli è mai stata comunicata dall’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida.
L’art. 126 bis del d.l.vo 1992 n. 285 disciplina la patente a punti e stabilisce, al comma 1, che "All’atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all’anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L’indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione".
Sul piano procedimentale il comma 2 precisa che "L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell’organo di polizia dell’avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell’esito dei ricorsi medesimi…."
Inoltre, il successivo comma 3 specifica che "Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida".
Le conseguenze della perdita integrale dei 20 punti sono definite nel successivo comma 6 dell’art. 126 bis, ove si stabilisce che "Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all’esame di idoneità tecnica di cui all’articolo 128. A tale fine, l’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui all’articolo 201, comma 3, è atto definitivo. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento"
La comunicazione delle singole variazioni di punteggio rileva anche ai fini della partecipazione ai corsi che consentono di recuperare i punti decurtati in conseguenza delle violazioni commesse; corsi di aggiornamento che, in base al comma 4 dell’art. 126 bis, possono essere frequentati solo finché il punteggio non sia esaurito.
Invero, l’art. 6 del DM 29.07.2003 prevede che "Non è possibile iscriversi ad un corso se non si è prima ricevuta la comunicazione, da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri, di decurtazione del punteggio".
Il quadro normativo ora richiamato pone in capo all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida l’obbligo di comunicare agli interessati ogni variazione di punteggio e a tale comunicazione si correla la possibilità per l’interessato di partecipare ai corsi di aggiornamento, che consentono il recupero dei punti decurtati, così da evitare la perdita integrale del punteggio dalla quale discende la necessaria sottoposizione dell’interessato ad un nuovo esame di idoneità tecnica alla guida.
Nel caso di specie l’amministrazione non ha provato, neppure all’esito dell’istruttoria disposta dal Tribunale – cui l’amministrazione non ha ottemperato – che le singole variazioni di punteggio siano state comunicate al ricorrente, nonostante gravi proprio sull’amministrazione l’onere di provare, a fronte di una specifica contestazione, l’avvenuta comunicazione agli interessati delle singole variazioni di punteggio.
L’omessa dimostrazione della trasmissione alla ricorrente delle comunicazioni relative alla decurtazione dei punteggi, prima del provvedimento di revisione della patente, integra la violazione dello specifico obbligo posto in tal senso dal d.l.vo 1992 n. 285, secondo quanto già indicato.
Va, pertanto, ribadita la fondatezza della censura in esame.
La natura sostanziale del motivo ora trattato consente di ritenere assorbite le ulteriori censure articolate dal ricorrente.
In definitiva, il ricorso è fondato nei limiti dianzi esposti e merita accoglimento.
La peculiarità della situazione di fatto posta a fondamento del ricorso proposto, consente di ravvisare giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla provvedimento del Direttore dell’Ufficio provinciale di Milano, prot. nr. 2/12719 del 30/11/2010, datato 06/12/2010.
Compensa tra le parti le spese della lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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