Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-01-2011) 22-04-2011, n. 16122

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Che C.F. ha proposto ricorso per Cassazione avverso il provvedimento in data 8.3.2010 del Tribunale di Patti che, sulla scorta delle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza, ha revocato il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposto nel procedimento penale n. 29/09 R.GIP. Ritenuto:

che avverso i provvedimenti del giudice di merito di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, quando il giudice stesso ritenga di avere disposto l’ammissione al patrocinio in assenza delle condizioni di legge, non è esperibile direttamente il ricorso per Cassazione, ma unicamente il reclamo di cui all’art. 99 decreto citato davanti allo stesso ufficio giudiziario nell’ambito del quale è stato emesso (in termini, Cass. 18.4.2002, Contraffatto); il ricorso immediato per Cassazione è espressamente previsto solo nell’ipotesi di revoca disposta su richiesta dell’ufficio finanziario D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 113. che nella presente fattispecie si versa nell’ipotesi di cui al 2 comma dell’art. 112 per avere il Tribunale revocato l’ammissione al patrocinio in seguito alle informazioni richieste alla Guardia di Finanza, e non su richiesta della amministrazione finanziaria;

che una tale conclusione, come questa Corte ha già osservato in analoghe situazioni (Cass. Sez. 4^ 10.2.2005 n. 12634 rv. 231257) si impone, nonostante una non perspicua formulazione normativa, per la considerazione che, poichè la situazione che viene a determinarsi a seguito della revoca è analoga a quella scaturente dall’originale diniego di ammissione al beneficio (v. l’efficacia retroattiva della revoca di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 114, comma 2), deve ritenersi che il provvedimento sia reclamarle con le stesse modalità previste per tale ultimo istituto. che la situazione non si è modificata a seguito dell’entrata in vigore della L. 17 agosto 2005 n. 168 di conversione del D.L. 30 giugno 2005, n. 115 che all’art. 9 bis ha previsto la sostituzione della lettera d) dell’articolo 112 nel senso di prevedere esplicitamente la possibilità della revoca di ufficio da parte del magistrato e che ha sostituito l’art. 113, comma 1, nel senso che "Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi della lettera d), comma 1, dell’art. 112, l’interessato può proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell’art. 97". Anche in base a tale ultima previsione infatti il ricorso diretto per cassazione è limitato al caso di decreto che decide sulla richiesta di revoca;

rimangono dunque valide le considerazioni sopra formulate per il caso in cui, come nella presente fattispecie, il giudice abbia provveduto, invece, di ufficio.

Che, per il principio della conservazione delle impugnazioni, il ricorso non va dichiarato inammissibile, ma rimesso all’ufficio giudiziario competente, operando la mera conversione del ricorso ai sensi dell’art. 568 c.p.p., comma 5.
P.Q.M.

Qualificato il ricorso per Cassazione come opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 99, dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di Patti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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