Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Nell’ambito del procedimento contro G.V., indagato per la violazione dell’art. 483 c.p., il procuratore della repubblica di Roma chiedeva l’archiviazione per la insussistenza del fatto.
Il GIP di Roma, con ordinanza emessa in data 21 aprile 2010, pur avendo dato atto nella motivazione della insussistenza della ipotesi di falso contestato, non disponeva alcunchè in merito a tale fatto;
con il medesimo provvedimento il GIP, avendo ravvisato altri reati – una ipotesi di truffa -, desumibili essenzialmente dall’atto di opposizione della parte lesa, disponeva nuove indagini in ordine al fatto nuovo da iscrivere nel registro degli indagati.
Con il ricorso per cassazione il procuratore della repubblica di Roma deduceva l’abnormità del provvedimento sia per la mancata pronuncia in ordine alla richiesta di archiviazione, sia per l’illegittimo esercizio dell’azione penale in ordine a fatti diversi.
I motivi posti a sostegno del ricorso sono fondati perchè il potere di controllo del GIP non può estendersi oltre il fatto o i fatti – reato divenuti oggetto di indagine (Cass., Sez. 3, 27 maggio 2009, PM in proc. Battisti).
In primo luogo è vero che il GIP, pur avendo riconosciuto la insussistenza e la estinzione per prescrizione dal falso contestato all’indagato, reato per il quale era avvenuta l’iscrizione, ha omesso di provvedere alla archiviazione, determinando una stasi processuale.
In secondo luogo il GIP, avendo ravvisato nei fatti indicati dall’opponente altri e diversi fatti-reato per i quali non vi era stata alcuna iscrizione ed in merito ai quali la procura non aveva svolto alcuna indagine, invece di trasmettere gli atti al pubblico ministero per le iniziative di competenza in ordine a tali nuovi fatti, ha disposto indagini in ordine ad essi.
Si tratta certamente di una iniziativa non rientrante nelle competenze funzionali del GIP. Per le ragioni indicate l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al tribunale di Roma, ufficio GIP, per ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Roma per ulteriore corso.
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