T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 22-04-2011, n. 3556 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato in data 30 giugno 2010 e depositato il successivo 28 luglio 2010 le sig.re A.A. e Giuliana Rocco chiedono l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Lazio, sez. III ter, n. 1051 del 17 maggio 1996, passata in giudicato dopo che il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza n. 3642 del 2006 ha dichiarato improcedibile l’appello, e la conseguente condanna al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.

Con la citata sentenza n. 1051 del 1996 il T.A.R. Lazio aveva riconosciuto il loro diritto all’inquadramento nella qualifica di primo ricercatore con decorrenza 30 dicembre 1987. Detto inquadramento è stato disposto solo in data 13 luglio 2001, a ben 6 anni dalla sentenza e 15 anni dalla maturazione del diritto, e senza la doverosa corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria.

2. Le ricorrenti cheidono dunque che si condanni l’ISPELS e/o l’I.N.A.I.L., al primo succeduto, alla corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria.

3. I Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e quello della salute e l’ISPELS si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso, senza peraltro espletare alcuna attività difensiva.

4. L’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L) si è invece costituito in giudizio e ha depositata ampia memoria, con la quale ha diffusamente confutato le tesi svolte dalle ricorrenti.

5. Alla camera di consiglio del 20 aprile 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

Una breve ricostruzione in fatto della vicenda contenziosa è necessaria al fine del decidere.

Con la sentenza n. 1051 del 17 maggio 1996 il T.A.R. Lazio aveva riconosciuto il diritto delle ricorrenti all’inquadramento nella qualifica di primo ricercatore con decorrenza 30 dicembre 1987. Parte ricorrente afferma che detto inquadramento è stato disposto solo in data 13 luglio 2001, a ben 6 anni dalla sentenza e 15 anni dalla maturazione del diritto, e senza la doverosa corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria, per la cui corresponsione agiscono in sede di ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza.

Rileva peraltro il Collegio che detta sentenza "dichiara il diritto delle ricorrenti, qualora risultino accertati i necessari presupposti, ad essere inquadrate nella qualifica di primo ricercatore ai sensi dell’art. 36 del Regolamento organico dell’ISPEL’.

Tali presupposti – rappresentati da nove anni di effettivo servizio nell’inferiore qualifica di ricercatore – si sono realizzati solo dopo che lo stesso T.A.R. Lazio, con la sentenza n. 1123 del 18 febbraio 2000, ha accolto il ricorso, che era stato proposto dalle sig.re A.A. e G.R., avverso il diniego di inquadramento nel profilo di ricercatore. Il provvedimento di inquadramento nella qualifica di primo ricercatore del 13 luglio 2001 è quindi costitutivo del nuovo status, con la conseguenza che, sebbene l’inquadramento nella nuova qualifica sia stato fatto retroagire al 30 dicembre 1987, gli accessori decorrono dalla data di adozione del provvedimento stesso.

Ha chiarito il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 49 del 13 gennaio 2010 – emessa su fattispecie del tutto identica a quella ora in esame – che "l’inquadramento del dipendente pubblico in qualifica superiore ha carattere costitutivo (Cons. Stato, sez. IV, n. 1819 del 2000) tutte le volte che esso presuppone il perfezionamento di un’attività amministrativa di confronto tra vecchie e nuove posizioni, e non semplicemente di verifica di presupposti richiesti dalla normativa, quest’ultima più vicina a forme di trasposizione automatica e comunque di carattere meramente ricognitivo".

Ha aggiunto che "sotto questo profilo correttamente il giudice di prime cure ha rilevato la complessità procedimentale delle vicende relative agli inquadramenti del personale ISPESL, a conferma della sussistenza di un’imprescindibile discrezionalità sul sostanziale profilo del quomodo degli inquadramenti da disporre, alla luce della normativa nel tempo precisatasi, attraverso il R.o.p. e i decreti intervenuti. Da ciò deriva che la data di maturazione del diritto principale alle differenze stipendiali conseguenti al nuovo inquadramento (al quale si riconnettono le pretese accessorie) trova la propria fonte diretta nel provvedimento amministrativo e non nella normativa, sicchè anche il momento di decorrenza dei relativi interessi e rivalutazione non può che individuarsi dalla data di adozione dell’atto attributivo della nuova posizione retributiva, ancorché avente efficacia retroattiva".

Per le ragioni che precedono, del tutto condivisibili, il ricorso deve essere respinto, né ostano a tale conclusione le pronunce dello stesso Consiglio di Stato che le ricorrenti richiamano a supporto della fondatezza della propria pretesa, atteso che nella sentenza innanzi richiamata il giudice di appello ha ampiamente dimostrato l’insussistenza di un ritardo ingiustificato, che potesse legittimare la pretesa agli accessori alla sorte capitale, che è situazione che ricorre anche nel caso all’esame del Collegio.

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l’integrale compensazione fra le parti costituite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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