Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-03-2011) 26-04-2011, n. 16406 Sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale della Libertà di Napoli ha dichiarato inammissibili le impugnazioni avanzate da P.A. e da P.P. avverso il rigetto della richiesta sia di restituzione di bene immobile sia di dissequestro dello stesso, oggetto di sequestro preventivo e successivamente confiscati in sede di esecuzione, allorquando S.P. ed una coimputata (diversa da P.A.), parenti e comproprietari immobiliari degli attuali ricorrenti, furono definitivamente condannati (a seguito di patteggiamento) pronunciato dal GIP presso quel Tribunale con Ordinanze del 20.7.2010.

La misura cautelare fu emessa in ragione del sospetto che vi fosse una interposizione fittizia dei cespiti di P.S. condannato per bancarotta.
Motivi della decisione

I ricorsi sono fondati.

L’art. 325 c.p.p. legittima chi ha diritto alla restituzione del bene sequestrato a norma degli art. 322 bis e art. 324 c.p.p. a promuove l’impugnazione avverso il provvedimento di sequestro preventivo.

Invero, quando il provvedimento ablativo sia stato adottato nei confronti di soggetti estranei al procedimento penale, con riferimento alle ipotesi di confisca obbligatoria previste, i soggetti sono legittimati a richiedere il riesame o a proporre impugnazione per far valere la propria effettiva titolarità sul bene o propria disponibilità dello stesso, restando esclusa tale legittimazione soltanto in relazione a profili diversi del provvedimento di sequestro, sui quali le persone estranee al provvedimento non hanno titolo alcuno ad interloquire.

Nel caso di specie i ricorrenti erano, quindi, legittimati, tutto ciò per tacere del fatto che essi, mediante le produzioni versate in atti, dimostrarono (contraddicendo sul punto l’opinione del giudice della cautela) anche documentalmente il titolo che dimostrava il loro interesse processuale.

Di qui l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Napoli.
P.Q.M.

Annulla l’Ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al tribunale di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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