T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, Sent., 22-04-2011, n. 108 Operazioni elettorali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Il ricorrente, in qualità di delegato della lista avente per contrassegno "Alternativa X Nocera", ha impugnato il verbale n. 44 in data 17 aprile 2011, con cui la 3° Sottocommissione Elettorale e Circondariale di Gubbio ha escluso la lista stessa dalle elezioni comunali del 15 e 16 maggio 2011.

Premette di avere presentato la lista dei candidati alla carica di consigliere comunale e la collegata candidatura a Sindaco il 16 aprile 2011, ricevendo dal Segretario Comunale il "verbale di consegna"; il giorno successivo gli è stato notificato il verbale, oggetto del presente gravame, con cui sono state ricusate 60 sottoscrizioni su 75 per asseriti "vizi nell’autenticazione della firma dei sottoscrittori", e segnatamente per violazione dell’art. 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53 a causa dell’"omessa indicazione della data di autenticazione delle sottoscrizioni" contenute in tre elenchi separati e non numerati e dell’"omessa indicazione della data e del luogo di autenticazione" delle sottoscrizioni contenute in un elenco separato non numerato, recante dodici firme di elettori; ne conseguiva l’esclusione della lista dalla competizione elettorale per mancato raggiungimento del numero minimo dei sottoscrittori previsto dalla legge.

2. – Allega come primo motivo la violazione della suddetta norma in combinato disposto con l’art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, nell’assunto che le irregolarità ravvisate non precludono di accertare l’eventuale nullità delle sottoscrizioni e relative autenticazioni; al contrario, risulterebbe dalla dichiarazione di presentazione della lista e dall’ulteriore documentazione versata in atti che tutte le firme sono state autenticate in Nocera Umbra il 15 aprile 2011 dall’assessore provinciale (Roberto Bertini) ai sensi dell’art. 14, comma 1, della legge n. 53 del 1990. Ed infatti i moduli prestampati costituiscono elenchi separati che non possono essere scissi dall’atto principale, costituito dalla dichiarazione di presentazione, autenticata, per l’appunto, in data 15 aprile 2011.

Deduce altresì l’erronea interpretazione delle disposizioni in materia di procedimento elettorale, ed, in definitiva, la violazione del diritto all’elettorato attivo derivante dall’esclusione della lista per irregolarità connessa all’assenza della data di autenticazione delle sottoscrizioni.

3. – La 3° Sottocommissione Elettorale Circondariale di Gubbio, con propria relazione, ha controdedotto rilevando che sugli elenchi separati, contenenti 60 firme su di un totale di 75, la formula di autenticazione collettiva, prestampata sul modulo di raccolta, non era stata compilata, sì che la firma dell’autenticatore non riportava la data di autenticazione, ed, in un elenco, neppure il luogo di autenticazione; ha concluso sostenendo che tale vizio dell’autenticazione comporta la nullità dell’atto di presentazione delle liste.

4. – Si è costituito in giudizio l’Ufficio Territoriale di Governo di Perugia controdeducendo alle censure avversarie, e chiedendo la reiezione del ricorso.

5. – Il ricorso non appare meritevole di positiva valutazione, e deve pertanto essere disatteso.

Il provvedimento di non ammissione della lista recante il contrassegno "Alternativa X Nocera" è motivato, come più ampiamente esposto in precedenza, nella considerazione della mancata indicazione della data (ed in un caso anche del luogo) di autenticazione delle sottoscrizioni che, in atti separati, accompagnano la dichiarazione di presentazione del candidato; ciò impedisce di accertare l’eventuale nullità delle sottoscrizioni e relative autenticazioni anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature, come stabilito dall’art. 14, comma 3, della legge n. 53 del 1990.

Tale corredo motivazionale appare anzitutto conforme alla prescrizione dell’art. 21 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il quale, in tema di autenticazione delle sottoscrizioni, al secondo comma, stabilisce che "l’autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell’ufficio".

Siffatte modalità di autenticazione della sottoscrizione devono essere seguite anche in materia di operazioni elettorali con riferimento alle firme sul modello di accettazione della candidatura (Cons. Stato, Sez. V, 23 luglio 2010, n. 4846).

La mancata indicazione della data (e del luogo) di autentica delle sottoscrizioni delle firme che accompagnano la presentazione della lista, come accaduto nel caso di specie, non può ritenersi una mera irregolarità formale, in quanto non consente di verificare se l’autentica sia avvenuta nei centottanta giorni antecedenti la scadenza del termine ultimo per la presentazione come previsto dall’art. 14, comma 3, della legge n. 53 del 1990 (Cons. Stato, Sez. V, 29 settembre 1994, n. 1061).

Il vizio rilevato dalla 3° Sottocommissione elettorale circondariale di Gubbio costituisce dunque un legittimo motivo di esclusione della lista, anche alla luce del prevalente indirizzo giurisprudenziale alla stregua del quale la mancanza od irritualità dell’autenticazione determina la nullità insanabile della sottoscrizione, e dunque dello stesso atto di presentazione delle candidature (così T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 19 febbraio 2009, n. 380). Per maggiore precisione, è opportuno precisare che anche (e forse precipuamente) in materia elettorale vige il c.d. principio di strumentalità delle forme (tale per cui non ogni irregolarità commessa nel procedimento ne comporta la nullità, ma solo quelle sostanziali e che possono influire sulla sincerità e libertà delle elezioni medesime, sì che la nullità è determinata dalla mancanza di quegli elementi o requisiti che impediscono il raggiungimento dello scopo, cui l’atto è prefigurato), ma, proprio in tale prospettiva, secondo una risalente giurisprudenza, deve ritenersi nulla l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori di una lista di candidati, allorché manchino i requisiti e gli elementi richiesti dalla legge (nella specie, data e luogo dell’autenticazione) per precisare i fatti da provare (in termini Cons. Stato, Sez. V, 17 luglio 2000, n. 3923).

Detto in altri termini, la formalità dell’autenticazione delle liste dei candidati è un requisito prescritto ad substantiam actus per garantire la certezza circa la provenienza della presentazione, la cui mancanza determina la nullità insanabile della sottoscrizione e dell’atto di presentazione, astrattamente sanabile solamente attraverso il compimento dell’atto omesso, o con la sua rinnovazione antecedentemente alla scadenza del termine prescritto (Cons. Stato, Sez. V, 29 giugno 1979, n. 470).

Né può assumere rilievo la evocazione, da parte ricorrente, nella memoria difensiva prodotta in udienza ed anche nel corso della discussione, della disposizione di cui all’art. 1 del d.l. 5 marzo 2010, n. 29 (recante "interpretazione autentica degli artt. 9 e 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108), trattandosi di decretolegge non convertito in legge, e dunque espunto dall’ordinamento giuridico. In ogni caso, la norma predetta si riferiva alla presentazione delle liste per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, e non era dunque applicabile alle modalità di confezionamento della documentazione relativa alla presentazione delle candidature per le elezioni comunali (Cons. Stato, Sez. V, ord. 20 marzo 2010, n. 1300).

6. – Giova aggiungere, con riguardo al profilo della dedotta non scindibilità degli "atti separati di sottoscrizione" rispetto alla dichiarazione di presentazione del candidato, che si tratta di assunto non condivisibile, dovendosi ritenere legittima l’esclusione di una lista nel caso in cui le sottoscrizioni siano state apposte su fogli mobili singolarmente privi dei requisiti prescritti dalla norma e separati dal modulo principale, proprio al fine di assicurare la certa direzione della manifestazione di volontà dei sottoscrittori, nonché la garanzia dell’intervenuta formazione della lista dei candidati in epoca anteriore all’inizio della raccolta delle firme di presentazione della lista stessa (Cons. Stato, Sez. V, ord. 20 marzo 2010, n. 1300; Sez. V, 23 settembre 2005, n. 5011).

7. – Resta da precisare, con riguardo al secondo, pur genericamente prospettato, motivo di gravame, che le norme sull’autenticazione delle firme dei sottoscrittori, trovanti applicazione nella presente fattispecie controversa, nulla hanno a che vedere con il diritto soggettivo perfetto inerente l’elettorato attivo, riguardando essenzialmente modalità procedimentali attinenti la presentazione delle candidature.

Peraltro in materia di diritto soggettivo inerente all’elettorato attivo e passivo difetta la giurisdizione del giudice amministrativo, la cognizione delle relative controversie risultando devoluta alla cognizione del giudice ordinario (tra le tante, Cass., Sez. Un., 9 novembre 2009, n. 23682).

8. – In conclusione, alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere respinto.

Le spese di giudizio seguono, come per regola, la soccombenza, e sono liquidate nell’importo fissato nel dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di giudizio, liquidate complessivamente in euro duemila/00 (2.000,00), oltre agli oneri di legge ed alle spese successive occorrende.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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