Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-03-2011) 26-04-2011, n. 16300 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria, investito ex art. 309 cod. proc. pen. dalla richiesta di riesame dell’indagato G.A., ha confermato l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari che in data 16.7.2010 aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 416-bis c.p., commi 1, 3, 4, 5 e 6, reato transnazionale ai sensi della L. n. 146 del 2006, art. 3, lett. b) e c) commesso quale partecipe della "locale" di ndrangheta di Oliveto, da data non precisata e sino all’attualità. 2. Ha proposto ricorso l’indagato a mezzo dei difensori avvocati Demetrio Battaglia e Francesco Azzarà, chiedendo l’annullamento della ordinanza impugnata, denunziando, con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, violazione della legge sostanziale e vizi della motivazione.

Deduce che, nonostante il provvedimento impugnato ripercorresse dai loro albori le vicende di processi di mafia nel circondario di Reggio Calabria, il ricorrente brillava, in tali vicende pregresse e in quelle da ultimo esaminate, per la sua assenza. A lui anche nell’ordinanza cautelare erano dedicati pochi rilievi e il Tribunale l’aveva ritenuto gravemente indiziato sostanzialmente soltanto sulla base di due intercettazioni, per altro irragionevolmente interpretate.

La prima era relativa a un colloquio tra G.N. e F. G.. A fronte di un paio di battute del primo, che si limitava a designare i suoi fratelli come "(OMISSIS)" e "(OMISSIS)" (ruoli dranghetisti), e che non si sottraeva al dubbio che il primo stesse millantando un struttura familiare per auto accreditarsi – pur ammettendo di non avere alcuna carica (così testualmente nella conversazione citata) -, stava la circostanza, di pregnante significato contrario, che il F., nonostante il calibro ndranghestistico che gli stessi giudici di merito gli riconoscevano, non avesse mai sentito parlare di G.A., e neppure sapesse chi erano i fratelli di N..

La seconda registrava un dialogo tra il ricorrente e suo fratello G.N.. Questo riferiva soltanto di un suggerimento, dato da un terzo, di ostentare nel funerale che si sarebbe tenuto l’indomani la forza della "locale" di Oliveto sfilando tutti insieme.

Ma che detta ostentazione coinvolgesse o dovesse coinvolgere anche A. era dato assolutamente indimostrato, mentre il commento del ricorrente "me ne fotto di loro (OMISSIS)", dimostrava il suo totale disinteresse. La partecipazione al funerale di A. trovava per altro obiettiva spiegazione nel fatto che era operaio della impresa di pompe funebri che se ne occupava (circostanza che gli inquirenti avrebbero potuto facilmente controllare).

A fronte della pochezza e ambiguità di tali dati, il Tribunale avrebbe dovuto considerare perlomeno la totale incensuratezza del ricorrente e l’impossibilità di individuare un qualsivoglia suo ruolo o comportamento significativo di partecipazione mafiosa e la circostanza che l’esistenza di una "locale di Oliveto" appariva manifestata per la prima volta, in modo stravagante ed antistorico, da G.N.. Inopinatamente il Tribunale aveva invece valorizzato il silenzio serbato da A. nell’interrogatorio di garanzia, senza considerare la prostrazione e lo smarrimento in cui il predetto versava e la circostanza, documentata in atti, che in sede di udienza di convalida lo stesso era stato colto da malore.
Motivi della decisione

1. Il ricorso appare fondato nei termini che si diranno.

In punto di gravità indiziaria i giudici del riesame, dopo aver premesso la storia e la struttura dell’organizzazione criminale di cui si stavano occupando, la ‘ndrangheta, soffermandosi in particolare sulle acquisizioni che dimostravano la sua evoluzione strutturale da meramente orizzontale a organizzazione piramidale, con la costituzione di un organismo di vertice, la Provincia, reggente i rapporti tra le varie sotto-strutture, hanno osservato che la partecipazione del ricorrente – figlio di Ga.An., ritenuto un "(OMISSIS)", e fratello di N., Capo-locale, oltre che di G. – al clan mafioso retto dal fratello N. risultava ("viene fuori"):

– dalla conversazione del 31 luglio 2008, tra F.N. e G., nella quale a domanda del F. su quanti e chi fossero i suoi fratelli, N. rispondeva "… tutti e due", "uno ha il quartino e uno ha il (OMISSIS)", affermazione alla quale si annetteva particolare valore atteso il vincolo familiare e il ruolo di spicco, nell’organizzazione criminale, assegnato all’interlocutore;

– dalla conversazione del 3 febbraio 2008 tra N. e lo stesso A., nella quale – stando a quanto riportato – N. riferiva di altra persona che avrebbe detto "sono usciti tutti da don A., F., G. …"; alle parole di A. "me ne fatto di loro (OMISSIS)", e dopo che entrambi avevano parlato di un tale M. che portava le ambasciate a G., riprendeva affermando: "tanto domani al funerale sfiliamo tutti insieme dice, per essere, tipo che abbiamo la forza dell’Uliveto, se era un altro dice togliamoci, stiamoci ognuno per i fatti nostri"; al che A. replicava "fa la parte"; e N.: "fa la parte ma io i cazzi miei non vado a dirglieli": conversazione che il Tribunale riteneva fortemente indiziante sul rilievo che conteneva "inequivocabili riferimenti a questioni di interesse tipicamente mafioso, quali appunto il portare "le ambasciate" e la partecipazione ad un funerale in maniera compatta, sì da dimostrare la forza alla locale di appartenenza" e che non inficiava tale lettura la circostanza che l’incitamento a sfilare compatti provenisse da terza persona perchè ciò che contava era "il concorde riconoscimento da parte dei due fratelli … dell’opportunità, o meglio della necessità, di seguire tale indicazione …".

Osservava, infine, che nessun elemento di segno contrario potevano trarsi dall’interrogatorio di garanzia, essendosi l’imputato avvalso della facoltà di non rispondere.

2. Va dunque rilevato che non può negarsi che il riferimento a "gradi" di ndrangheta della prima conversazione è effettivamente palese. Tuttavia detto riferimento costituisce dato da un lato astratto e dall’altro completamente isolato, perchè ad esso non si collega nessun altro elemento che dimostri, anche indirettamente, una qualche effettiva condotta di partecipazione del ricorrente nè un suo ruolo effettivo, di qualsivoglia tipo, nella struttura criminale.

E non occorre certamente ancora ripetere che in tema di associazione di tipo mafioso, l’affermazione di una condotta di partecipazione richiede in ogni caso la dimostrazione, per indizi gravi e precisi e non in virtù di automatismi probatori, di un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l’interessato prenda parte al fenomeno associatìvo, pur rimanendo eventualmente a disposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Sicchè non può risolversi nella postulazione di uno status (S.U. n. 33748 del 12/07/2005, Mannino).

Il tenore della seconda conversazione non appare invece neppure autoevidente o "inequivocabile", come la definisce, con valutazione autoreferenziale e dunque inaccettabilmente priva di base concreta, il Tribunale. All’opposto, l’insieme dei frammenti e il tenore letterale delle frasi riportati non consente di comprendere a chi con precisione fosse rivolto l’invito a "sfilare tutti insieme", e nulla sembra in ogni caso giustificare l’affermazione che i due fratelli avrebbero "concordemente" riconosciuto la necessità di andare compatti a dimostrare la forza della locale di Orvieto.

D’altronde nessun altro cenno al ricorrente o a sue condotte risulta, stando all’ordinanza impugnata, dalla messe di conversazioni intercettate per periodo non breve. Ora è vero che sul piano della rilevazione della realtà fenomenica il fatto che un dato non appaia non significa che quel dato non esista; ma è altresì vero, dal punto di vista logico-statistico, che quanto più numerosi sono gli elementi su cui si svolge l’indagine, tanto più l’assenza di un dato assume valore indiziante della sua inesistenza.

Nè il silenzio serbato dall’indagato nel corso dell’interrogatorio di garanzia può valere a colmare un quadro probatorio insufficiente.

3. Le conclusioni raggiunte in punto di esistenza di gravi indizi non risultano in conclusione sorrette da basi fattuali congrue e non paiono adeguatamente rapportate al complesso degli elementi acquisiti.

L’ordinanza impugnata deve per conseguenza essere annullata con rinvio al Tribunale di Reggio perchè proceda a nuovo esame.

Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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