Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 2324 settembre 2009 e depositato il successivo 20 di ottobre, la professoressa A.B., già cittadina delle Federazione Russa, residente in Italia dal 19 novembre 1995 e coniugata nel 2007 con un cittadino italiano, ha impugnato gli atti in epigrafe, esponendo di avere conseguito il Diploma di pianoforte e di didattica della musica presso il Conservatorio "Domenico Cimarosa" di Avellino, e di avere svolto supplenze in tali materie presso scuole secondarie di secondo grado negli anni 20022003 e 20032004; di avere ottenuto il riconoscimento del diploma di laurea conseguito in Russia quale titolo di abilitazione allo svolgimento in Italia della professione di docente di strumento musicale – pianoforte nella scuola media, classe di concorso 77/A, in forza di decreto MIUR del 20 novembre 2008; di avere proposto domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, nonchè domanda di iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso A031, A032, AJ77 per la provincia di Napoli, nonché nelle graduatorie supplementari delle province di Salerno, Avellino e Benevento, specificando di essere in attesa della cittadinanza italiana.
Deduce, quindi, di essere stata esclusa dalle suddette graduatorie in quanto i competenti Uffici dell’intimato Ministero hanno rilevato la mancanza di uno dei requisiti di ammissione cui all’art. 10 comma II del DM n. 42/2009 (cittadinanza italiana), ed impugna i relativi provvedimenti per i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 DM 42/2009, dell’art. 2 DPR n. 3/1957, dell’art. 2 d.lgs. 286/1998, della Convenzione internazionale n. 143/1975, della direttiva CEE n. 109/2003, sviamento, difetto d’istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 DM 42/2009, degli articoli 3 e 97 Cost., sviamento, difetto d’istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità, perplessità;
3) Ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 10 DM 42/2009, degli art. 3 e 97 Cost., del giusto procedimento di legge, disparità di trattamento, sviamento, difetto d’istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà.
La ricorrente, nel ricorso introduttivo, ha altresì proposto istanza di risarcimento dei danni asseritamente patiti per la perdita di possibili supplenze annuali.
In data 6 ottobre 2009 è stata accolta dal Ministero dell’Interno l’istanza di concessione della cittadinanza italiana proposta dalla ricorrente
Sulla scorta di tale emergenza di fatto, con ordinanza cautelare n. 99/2010 il Collegio ha ordinato all’Amministrazione di effettuare il riesame della posizione della ricorrente.
A seguito di nuova istruttoria, con atto del 3 febbraio 2010 l’Ufficio scolastico provinciale di Napoli ha nuovamente disposto l’esclusione della ricorrente dalle citate graduatorie ad esaurimento per alcune concorrenti ragioni: la mancanza della cittadinanza italiana alla scadenza del termine di presentazione della domanda fissato dal DM MIUR n. 42/2009 (11 maggio 2009), nonchè dalla data di validità delle graduatorie per l’anno scolastico interessato (1 settembre 2009); la mancanza, inoltre, dei requisiti previsti dall’art. 4 del predetto DM, costituiti dall’iscrizione e dalla frequenza, nell’anno accademico 2007/2008, dei corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico di cui all’art. 5 bis L. 169/2008; il mancato possesso, da parte della ricorrente, del titolo abilitante di "Didattica della musica" di cui alla L.268/2002 per le classi A031 e A032; infine, la mancanza di titoli validi per l’insegnamento in Italia nella classe di concorso AJ77, posto che il titolo posseduto dalla ricorrente era stato da questa conseguito nella Federazione Russa.
Con atto notificato il 20 marzo 2010 e depositato il successivo giorno 29, la professoressa B. ha impugnato la citata nota, deducendo contro di essa i seguenti motivi aggiunti:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 DM 42/2009, dell’art. 2 DPR n. 3/1957, dell’art. 2 d.lgs. 286/1998, della Convenzione internazionale n. 143/1975, della direttiva CEE n. 109/2003, sviamento, difetto d’istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 L. 268/2008, del DM n. 109/2004, del DD 1933/2009, del DM n. 137/2007, difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà;
3) Violazione e falsa applicazione art. 49 DPR 394/1999 e della direttiva 36/2005/CE, nonchè della nota esplicativa del 5 aprile 2007, difetto d’istruttoria e di motivazione, contraddittorietà;
4) Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 207/2006, dell’art. 10 delDM n. 42/2009 e delDM n. 131/2007 allegato A punto D, difetto d’istruttoria e motivazione.
Anche nel ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni correlati alla perdita di supplenze per l’anno scolastico 20102011, ed ha altresì proposto istanza cautelare, che è stata respinta con ordinanza n. 738/2010.
L’amministrazione intimata,costituitasi in resistenza, ha depositato una memoria difensiva, nella quale ha eccepito la litispendenza con il procedimento d’urgenza instaurato dalla professoressa B. presso il Tribunale Civile di Avellino – sezione lavoro, nonchè l’infondatezza delle avverse censure per la sostanziale mancanza dei requisiti richiesti dal DM n.42/2009.
Alla pubblica udienza del 30 marzo 2011 il ricorso è stato posto in decisione.
Motivi della decisione
1. – Va in primo luogo respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso in esame per asserita litispendenza con un procedimento d’urgenza instaurato dalla ricorrente presso il Giudice del lavoro di Avellimo in data 30 settembre 2009, per ottenere la disapplicazione il decreto dell’Ufficio scolastico provinciale di Napoli prot. 2992/1 del 28 agosto 2009, relatvamente alle graduatorie ad esaurimento provinciali, e che sia ordinato agli Uffici scolastici provinciali di Napoli, Avellino, Salerno e Benevento di inserire la ricorrente nelle relative graduatorie.
Come questa Sezione ha avuto modo di affermare, infatti, non è prospettabile la litispendenza fra controversie pendenti davanti a Giudici appartenenti a due ordini giurisdizionali diversi, posto che la necessaria diversità del petitum impedisce il possibile contrasto pratico fra giudicati (TAR Campania, Napoli, 29 giugno 2010 n. 16441).
2. – Peraltro, il ricorso principale, rivolto contro i medesimi atti da cui prende le mosse -seppure ovviamente con diverso petitum- l’azione proposta dalla professoressa B. davanti all’AGO, nella sua parte demolitoria è improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, in quanto gli atti con esso impugnati risultano superati dalla rimeditazione della questione effettuata dall’Amministrazione in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 99/2010 di questo TAR; è bene precisare che il competente ufficio scolastico non si è limitato, in quell’occasione, a disporre una mera conferma degli atti di esclusione precedentemente emessi, ma ha effettuato una nuova valutazione alla luce del fatto, sopravvenuto in data 6 ottobre 2009, costituto dalla concessione della cittadinanza italiana alla ricorrente.
3. -Residua, pertanto, l’interesse della ricorrente all’esame della domanda risarcitoria proposta con il ricorso principale, nonché del ricorso per motivi aggiunti, in cui la professoressa B. sviluppa sia una domanda d’annullamento della nota dell’Ufficio scolastico regionale della Campania del 3 febbraio 2010, imperniata su quattro motivi di censura, che una domanda di risarcimento dei danni asseritamente patiti per le mancate occasioni di lavoro nell’anno scolastico 20102011.
Tali domande non sono suscettibili di accoglimento.
Come detto in precedenza, il provvedimento del 3 febbraio 2010 si articola in una motivazione avente quattro capi, per ciascuno dei quali la ricorrente propone una distinta censura.
La prima di tali censure riguarda il capo di motivazione per cui la professoressa B., che ha contratto matrimonio con un cittadino italiano in data 24 novembre 2007, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di inserimento nelle graduatorie non sarebbe stata sprovvista -contrariamente a quanto affermato nella nota impugnata- della cittadinanza italiana, avendola ottenuta, in forza dell’art. 5 L. n. 91/1992, mediante decreto del Ministro dell’Interno del 6 ottobre 2009.
La censura non può essere favorevolmente apprezzata.
Infatti, l’art. 5 citato prevede che il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
E’ evidente che il riferimento legislativo al decorso di un dato termine dal matrimonio, nel quale lo straniero deve soggiornare in Italia, impedisce che il provvedimento di conferimento della cittadinanza italiana abbia efficacia retroattiva -quanto al riconoscimento dello status di membro della comunità nazionale- sino alla data del matrimonio.
Tale previsione ha la finalità di garantire che lo straniero risulti, effettivamente, integrato nella comunità nazionale per un dato periodo, nel corso del quale il matrimoniorapporto (che segue al matrimonio- negozio giuridico), sempre per espressa previsione dell’art. 5 citato, non deve avere conosciuto cause di interruzione; e nel corso del quale, altresì, deve risultare accertata la effettiva coabitazione dei coniugi (Consiglio di Stato, sez. VI, 18 dicembre 2007, n. 6526).
Pertanto, prima del decorso del detto termine di legge e dell’effettivo accertamento della sussistenza e permanenza per tutto il periodo prescritto dei requisiti ivi previsti, lo straniero richiedente la cittadinanza è ancora privo di tale status, il cui effetto costitutivo deriva dal decreto di concessione.
Nel caso in esame, dunque, in cui la cittadinanza italiana è stata conferita alla ricorrente solo in data 6 ottobre 2009, risulta confermata la affermazione contenuta nel primo capo della motivazione dell’atto impugnato, per cui, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dell’anno scolastico 20092010 (11 maggio 2009),la professoressa B. non era in possesso del requisito della cittadinanza italiana, richiesta dall’art. 10 del DM di indizione della procedura n. 42/2009, e dunque neppure dei diritti civili e politici richiesti dalla medesima lex specialis della procedura.
Ne segue il rigetto del primo motivo aggiunto.
5. – A tanto deve seguire l’improcedibilità dei restanti motivi aggiunti, ciascuno dei quali relativi ad altri e distinti capi di motivazione della nota gravata: la quale, invero, rimarrebbe sorretta da una autosufficiente motivazione anche nell’ipotesi di accoglimento delle restanti censure.
Invero, il provvedimento a motivazione plurima non può essere annullato qualora anche uno solo dei motivi fornisca autonomamente la legittima e congrua giustificazione della determinazione adottata (T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 13 ottobre 2010, n. 6457; T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 02 luglio 2010, n. 16564; sez. VIII, 03 febbraio 2010, n. 555).
6. – La reiezione del primo motivo aggiunto, inoltre, comporta il rigetto della domanda risarcitorie, in quanto -posta la legittimità di almeno uno dei capi di motivazione- non si ravvisa l’antigiuridicità del provvedimento impugnato, risultato legittimo.
7. – Infondata è,per le medesime motivazioni, l’istanza risarcitoria avanzata nel ricorso principale in ragione dell’asserita lesività dei provvedimenti impugnati con quell’atto, che, come la successiva nota del 3 febbraio 2010, fondava le proprie anche sull’assenza del requisito della cittadinanza in capo alla ricorrente al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla procedura.
8. – In conclusione, il ricorso principale è improcedibile quanto alla domanda d’annullamento ed infondato per quella risarcitoria; i motivi aggiunti sono in parte infondati e per il resto improcedbibili, nei sensi di quanto esposto in motivazione.
La peculiarità delle questioni trattate induce all’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso principale in epigrafe; in parte respinge e per il resto dichiara improcedibile, per quanto di ragione, il ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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