Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il difensore chiede alla Corte di verificare la data di prescrizione.
La Corte precisa che la data di prescrizione, annotata in copertina, è corretta. A questo punto il difensore dichiara di riportarsi ai motivi di ricorso.
Motivi della decisione
G.G. è stato riconosciuto colpevole di bancarotta impropria, fraudolenta, patrimoniale e documentale, nella sua veste di amministratore unico (dal 26.8.1993 al 22.10.1993; quindi, dall’1.12.1993 al 29.11.1994, sino alla messa in liquidazione dell’organismo) di FOX S.r.l., dichiarata fallita in data (OMISSIS).
Gli si è addebitata la mancata giustificazione del disavanzo fallimentare di oltre L. 660 milioni e la sottrazione quasi per intero del corredo contabile.
Il Tribunale di Roma lo ha condannato, con sentenza 28.9.2005 e la Corte d’Appello della Capitale ha confermato la prima decisione il 7.10.2009.
Il ricorso interposto dalla difesa del prevenuto si articola in due motivi: – inosservanza di norma processuale e nullità della condanna per la mancata correlazione tra l’originaria accusa e la condanna: a prima, infatti, riteneva al colpevolezza dell’imputato quale soggetto attivo, la motivazione della Corte d’Appello gli contesta la commissione del fatto in ragione della colpevole omissione ed inerzia davanti all’altrui gestione;
– carenza e manifesta illogicità della motivazione che ascrive al G. la penale responsabilità, trascurando evidenze istruttorie soprattutto in relazione al momento soggettivo, fatto coincidere con il malgoverno della contabilità;
– erronea applicazione della norma penale nell’avere addebitato al prevenuto la mancanza di attività, quando la responsabilità della conduzione era ravvisabile in capo al B. o al C., come da documentazione prodotta dalla difesa ma su sui i giudici del merito tacciono completamente.
IN DIRITTO Il primo motivo è infondato.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, previsto dall’art. 521 c.p.p., la decisione con la quale l’imputato sia condannato per il reato di bancarotta fraudolenta per essere rimasto colpevolmente inerte di fronte alla condotta illecita dell’amministratore di fatto, in applicazione dell’art. 40 c.p., comma 2, anzichè per la condotta assunta direttamente nella veste di amministratore formale, purchè rimanga immutata l’azione distrattiva, nei suoi profili soggettivi ed oggetti vi, considerato che non si determina un’apprezzabile modifica del titolo di responsabilità (cfr. Cass. pen., sez. 5, 20 settembre 2007, Gili, Ced Cass., rv. 238210). Nel caso in esame il G. rivesti la carica di amministratore formale (e di socio per quota non indifferente) di S.r.l. FOX e l’imputazione ha addebitato i fatti illeciti con richiamo alla ipotesi di cui all’art. 110 c.p.. Egli si difende affermando che il disordine contabile e l’ammanco di ricchezza sono dipesi da altri ( B.A. ed altri) che, durante la sua gestione gli sottrassero il controllo della società. La Corte territoriale invoca l’art. 2392 c.c. a sostegno della primaria responsabilità dell’amministratore di fatto.
A ragione. Anche perchè l’art. 15 dello Statuto sociale dell’organismo fallito conferiva all’amministratore i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria (cfr. Sent. pag.
2).
Sicchè il prevenuto era titolare di leve che avrebbe consentito di impedire ogni pregiudizio all’organismo amministrato.
Gli altri due mezzi attengono al merito della vicenda e muovono istanze inammissibili per il giudice di legittimità.
Infatti, il secondo motivo rammenta la necessità di un approfondito esame sol momento soggettivo nel contesto della fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, il giudice di seconde cure ha sottolineato (Sent. pag. 3) che il compendio contabile risultava insuscettibile di ricostruzione e che il dato, che il ricorrente non contesta, era necessariamente oggetto di conoscenza da parte di chi aveva il governo, ancorchè formale, della società, se non altro nella redazione di comunicazioni sociali palesemente infedeli eppur sintomatiche di un crisi già irreversibile.
Due referenti che contemporaneamente attestavano – al momento della conduzione gestoria – l’incombere del danno ai creditori e la oggettiva inagibilità del corredo delle scritture.
Di qui, non essendo stato profilata alternativa logica, la ragionevole conclusione del dolo generico richiesto dalla norma di legge. Ogni più approfondita disamina si traduce in una valutazione del fatto che è sottratta al sindacato di legittimità.
L’ultimo motivo allega poi una lunga esposizione di memoria difensiva, riportante cadenze e successione dei fatti, secondo l’ottica del prevenuto.
E’ noto che, pur dopo la novella operata dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, che consente di denunciare i vizi di motivazione con riferimento ad "altri atti del processo", alla Corte di Cassazione restano precluse la rilettura degli elementi di fatte-posti a fondamento della decisioni impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi esse limitare al controllo se la motivazione dei giudici del merito sia intrinsecamente razionale e capaci di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito (cfr. Cass. pen., sez. 1, 16 novembre 2006, De Vita, Ced Cass. 235507).
L’argomentazione giudiziale esaurisce l’onere argomentativo con ragionevolezza (anche perchè succede alla motivazione della prima decisione che già verteva sul medesimo profilo di doglianza riproposto con il ricorso dal G.), con indicazioni che non si ancorano affatto all’unico indizio costituito dall’accettazione della carica amministrativa (conservata, del resto, non per brevissimo tempo come vorrebbe il ricorrente), bensì (anche) nella colpevole inerzia di fronte all’asserita altrui condotta di spogliazione.
Non deve, infine, trascurarsi che il lamentato silenzio su risultanze di causa dipese anche dall’incompleta produzione da parte dell’interessato in copia fotostatica della documentazione consegnata al perito (Sent. pag. 2/3), impedendo migliore verifica.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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