T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 26-04-2011, n. 3589

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Preliminarmente, il Collegio rileva che con il ricorso in epigrafe si impugnano gli atti deliberativi con i quali l’Ente intimato (recte: la Giunta Amministrativa nell’esercizio delle funzioni di Consiglio di Amministrazione per il Personale) ha adottato le determinazioni in merito al conferimento della indennità di direzione di strutture di particolare rilievo, previsto dall’art. 9 della Sez. 2^ del Contratto collettivo nazionale di lavoro degli Istituti e degli enti di ricerca e della sperimentazione, secondo biennio 199697, stipulato il 5.3.1998.

In particolare, i ricorrenti chiedono l’annullamento della delibera 756/98 del 10.12.1998, con la quale sono stati approvati i criteri per la corresponsione ai ricercatori e ai tecnologi del trattamento economico accessorio di cui agli artt. 9 e 10 del CCNL richiamato, secondo biennio 199697, e della successiva delibera 184/99 del 17.3.1999 con la quale, in base ai criteri di attribuzione previsti dalla prima delibera, sono stati individuati le strutture dell’ente ritenute di particolare rilievo nonché i relativi parametri per la corresponsione della indennità di direzione; chiedono quindi l’accertamento del diritto a vedersi attribuita l’indennità di direzione in argomento, con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 1997 oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

Va considerato che la domande spiegate con il gravame in epigrafe trovano titolo immediato e diretto nel rapporto di lavoro dei ricorrenti alle dipendenze dell’Ente intimato, con la conseguenza che la controversia relativa è devoluta al giudice che sul rapporto medesimo ha la giurisdizione (cfr. Cassazione civile, sez. un., 7 marzo 2003, n. 3438): nella fattispecie in esame, venendo in contestazione atti di gestione del rapporto di lavoro emanati in epoca successiva al 30 giugno 1998, questi non può essere che il giudice ordinario.

Ed invero, ai sensi dell’art. 45, comma 17, del D.lgs n. 80/98 (poi trasfuso nell’art. 69, comma 7 del T.U. n. 165/2001), al Giudice ordinario sono state devolute le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, concernenti questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998.

In base agli orientamenti della giurisprudenza, ai fini dell’applicazione dell’art. 45, comma 17 richiamato rileva, non già la circostanza che i fatti che hanno dato origine alla controversia si siano svolti in periodo anteriore alla data del 30 giugno 1998, bensì la conclusione che l’Amministrazione ne abbia tratto, in quanto è solo quest’ultima che incide direttamente sul rapporto di lavoro col dipendente (T.A.R. Piemonte 21.12.2004 n. 3635; C.d.S., VI, 23.9.2002 n. 4820) di tal che, per determinare la giurisdizione con riferimento ad atti negoziali del datore di lavoro asseritamente pregiudizievoli per il dipendente, dedotti a fondamento della pretesa fatta valere in giudizio, deve aversi riguardo soltanto al momento dell’emanazione degli atti medesimi (C.d.S., VI, 21.6.2005, n. 3228; Cass. civ., ss.uu., 7.3.2001, n. 89, T.A.R. Abruzzo, 7.12.2004 n. 1291) e non anche all’arco temporale in cui si producono gli effetti del detto atto o al momento in cui si instaura il procedimento giurisdizionale (T.A.R. Basilicata, 23.5.2005, n. 421; C.d.S., V, 9.10.2002 n. 5414), onde si riconosce pacificamente la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie aventi ad oggetto il provvedimento di inquadramento di un pubblico dipendente adottato dopo il 30 giugno 1998 (C.d.S., VI, 3.2.2005, n. 307; id. 16.2.2005, n. 309).

In altri termini, "in materia di rapporti di lavoro instaurati con lo Stato o con altre pubbliche amministrazioni, per determinare, quoad tempus, ai sensi dell’art. 45, comma 17, del d.lg. n. 80 del 1998 (oggi, art. 69, comma 7, del d.lg. n. 165 del 2001), la giurisdizione con riferimento ad atti negoziali del datore di lavoro asseritamente pregiudizievoli, dedotti a fondamento della pretesa fatta valere in giudizio, si deve avere riguardo al momento della verificazione dei fatti costitutivi del diritto rivendicato, ogni qualvolta essi vengano in rilievo a prescindere dal loro collegamento con uno specifico atto di gestione del rapporto da parte dell’amministrazione datrice di lavoro; mentre, allorché il regime del rapporto preveda che la giuridica rilevanza di quei fatti sia assoggettata ad un preventivo apprezzamento dell’amministrazione medesima ed alla conseguente declaratoria della sua volontà al riguardo, deve farsi riferimento al momento in cui interviene siffatta declaratoria" (cfr. Cassazione civile, sez. un., 23 gennaio 2004, n. 1234).

Nel caso di specie, i provvedimenti impugnati con il ricorso in epigrafe, pur avendo ad oggetto le determinazioni dell’Ente in merito al conferimento dell’indennità di direzione per il biennio 199697, intervenivano ben oltre il termine del 30 giugno 1998 – posto dal legislatore come discrimine per individuare il giudice investito della giurisdizione in merito alle controversie relative ai rapporti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni – e nonostante il ricorso sia volto al riconoscimento di differenze retributive temporalmente riferibili al periodo di servizio già prestato presso l’Amministrazione resistente ed anteriore al predetto termine, solo i suddetti provvedimenti rappresentavano la conclusione cui l’Amministrazione si era determinata, e come tale direttamente incidente sul rapporto di lavoro con i dipendenti e determinante la lesione lamentata.

In applicazione delle richiamate disposizioni normative, il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito, essendo stati impugnati dei provvedimenti emanati, rispettivamente, in data 10.12.1998, e 17.3.1999, quando ormai la giurisdizione sul rapporto in esame era stata già trasferita al giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere riproposto a cura della parte interessata, fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta innanzi a questo Tribunale amministrativo, in applicazione dell’art. 11 del DLgs 2 luglio 2010, n. 104.

Considerata la difficoltà delle questioni interpretative trattate, ai fini della individuazione del Giudice avente giurisdizione per la odierna controversia, sussistono giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari del presente giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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