Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
I ricorrenti sono proprietari di aree incluse nel comparto ATR/RE 12 classificate come aree di trasformazione residenziale di riequilibrio ecologico.
L’art 61 delle NTA, del PRG approvato nel 2005, statuisce che l’area di trasformazione ATR/RE 12 "viene interamente subordinata ad un piano di coordinamento – predisposto dal Comune, soggetto a semplice approvazione da parte del Consiglio Comunale – all’interno del quale dovranno essere predisposti uno o più piani di Lottizzazione".
L’art 31 prevede che il piano di coordinamento venga predisposto dal Comune e sia soggetto ad approvazione del Consiglio Comunale.
Fin dal dicembre del 2009 alcuni dei proprietari odierni ricorrenti, hanno sollecitato all’Amministrazione Comunale l’approvazione del piano di coordinamento, indispensabile per edificare sulle suddette aree.
A fronte dell’inerzia, è stata notificata formale atto di diffida e messa in mora, in data 25 marzo 2010, che veniva riscontrata con la nota del 29 marzo 2010, in cui si comunicava che, essendo imminenti le elezioni, la definizione sarebbe stata rimessa alla nuova Amministrazione. Nella nota veniva richiamata la delibera consiliare 28 gennaio 2010 di variante semplificata al PRG, "prodromica alla approvazione del piano di coordinamento".
Poiché tuttavia l’inerzia dell’Amministrazione permaneva anche dopo l’ulteriore istanza presentata dai ricorrenti nell’agosto del 2010, è stato notificato l’inscritto ricorso, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione, con conseguente condanna dell’Amministrazione a provvedere e la nomina di un commissario ad acta, nel caso l’inadempimento continui a perdurare.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, sostenendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone quindi il rigetto, affermando da un lato che la previsione della necessità del piano discende da una disposizione non impugnata, dall’altro che l’adozione del piano di coordinamento rientra nell’attività discrezionale pianificatoria della PA.
Alla camera di consiglio del 24 marzo il ricorso veniva trattenuto in decisione dal Collegio.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L’Amministrazione comunale, non solo deve dare riscontro alla istanza dei proprietari, ma deve avviare il procedimento di approvazione del piano di coordinamento.
E" noto al Collegio l’orientamento secondo cui l’interesse particolare ad una rapida definizione del procedimento di approvazione della variante urbanistica, non può ricevere tutela giuridica attraverso l’istituto del silenzio rifiuto, considerato che l’interesse del singolo proprietario, se ed in quanto indifferenziato dagli altri interessi coinvolti nel procedimento, non può che affievolire dinanzi al prevalente interesse pubblico alla corretta definizione del procedimento di approvazione della variante che non interessa solo il suolo di sua proprietà ma i suoli di numerosi altri soggetti. Tuttavia va rilevato come nel caso di specie i proprietari hanno sollecitato, non l’avvio del procedimento di pianificazione generale, ma di provvedimento, seppure di natura pianificatoria, necessario per l’avvio di un piano attuativo, al fine di poter edificare, conformemente alla destinazione delle aree.
Né vale l’eccezione di mancata impugnazione delle norme che prevedono il piano di coordinamento, in quanto non viene contestata la legittimità della procedura prevista dalle NTA, ma la mancata applicazione, cioè il comportamento dell’Amministrazione di non avviare il procedimento per l’adozione di un atto necessario per poter esercitare prerogative edificatorie dell’area di loro proprietà.
Infatti se è innegabile che l’Amministrazione ha discrezionalità nell’ambito della attività pianificatoria, è altrettanto indubbio che nel caso di specie la domanda dei ricorrenti non è finalizzata a sollecitare il procedimento di adozione di un atto generale, quale il PRG, ma un atto intermedio, necessario per esercitare poi la facoltà edificatoria riconosciuta dal piano generale.
In tal caso quindi va riconosciuta una discrezionalità nel quomodo, ma non nell’an e nel quando, pena la vanificazione della potestà edificatoria delle aree.
La posizione dei ricorrenti può essere assimilata a quella del proprietario di un’area interessata da un vincolo scaduto; in tal caso si riconosce l’obbligo del Comune di attivarsi reiterando i vincoli oppure rinnovando la regolamentazione dell’area e, mediante l’accertamento giudiziale dell’illegittimità dell’inerzia del Comune, attivato mediante il procedimento del silenziorifiuto, viene imposto al Comune l’obbligo di rispondere alla richiesta del privato comunicando il regime attuale di edificabilità dell’area a seguito della sopravvenuta scadenza del vincolo di in edificabilità.
Così nel caso di specie, l’interesse dei ricorrenti riceve tutela attraverso l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sulla loro specifica istanza, riconoscendo in capo all’Amministrazione l’obbligo di attivarsi per avviare una fase necessaria all’esercizio della facoltà edificatoria riconosciuta dal piano.
Per tali ragioni il ricorso va accolto e va dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione e l’obbligo di avviare il procedimento di approvazione del piano di coordinamento entro 90 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Nel caso detto termine decorra infruttuosamente, viene nominato quale commissario ad acta il Dirigente del Settore Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia, o suo delegato, il quale dovrà provvedere ad avviare il procedimento nel termine di ulteriori 90 giorni.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto condanna il Comune di Voghera ad avviare il procedimento di approvazione del piano di coordinamento entro 90 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Nel caso detto termine decorra infruttuosamente, viene nominato quale commissario ad acta il Dirigente del Settore Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia, o suo delegato, il quale dovrà provvedere nel successivo termine di ulteriori 90 giorni.
Condanna altresì il Comune di Voghera a liquidare a favore di parte ricorrente la somma di Euro 2.000,00 (duemila/00) oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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