Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
., che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 24 febbraio 2011, il Consigliere delegato della Corte di appello di Roma convalidava l’arresto di Z.A., richiesto dalle autorità ungheresi ai fini della sua consegna, in base alla disciplina del mandato di arresto europeo, e disponeva nei suoi confronti l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.
Il Z. era ricercato dalle autorità giudiziarie ungheresi per il reato di frode fiscale, non avendo la società a lui facente capo, la Global Trading Company LTD, presentato la dichiarazione dei redditi e versato IVA per un importo pari a Euro 460.130,00.
L’ordinanza impugnata riteneva che la custodia in carcere fosse l’unica misura idonea a garantire la consegna della persona ricercata, "tenuto conto della natura del reato contestatogli". 2. Avverso la suddetta ordinanza, hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell’arrestato, denunciando:
– la violazione della legge processuale, in quanto la Corte territoriale non avrebbe rispettato il principio di necessaria autonomia del provvedimento cautelare, poichè solo nella parte dispositiva l’ordinanza distingue i due provvedimenti strutturalmente e funzionalmente distinti della convalida e della misura cautelare, non svolgendo invece nella motivazione alcuna considerazione su quest’ultima;
– la violazione della legge processuale, per omessa motivazione in ordine al pericolo di fuga, avendolo ritenuto il giudicante in re ipsa solo per la natura del reato contestato.
– la violazione della legge processuale, in quanto l’arresto non poteva essere convalidato, non essendosi proceduto ad informare l’arrestato della possibilità di acconsentire alla consegna, adempimento la cui omissione la legge sanziona a pena di nullità.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
2. Preliminarmente va rigettata l’eccezione di nullità relativa alla convalida dell’arresto, in quanto l’eventuale nullità del verbale di arresto appare sanata, sia perchè non tempestivamente eccepita in sede di convalida sia perchè la persona non ha formulato la richiesta di consegna consensuale, una volta interpellato dal giudice della convalida.
2. Fondata è invece la doglianza relativa alla misura cautelare.
L’ordinanza impugnata appare infatti del tutto carente di motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo di fuga, desunto esclusivamente dalla Corte di appello dalla "natura del reato".
E’ principio più volte ribadito da questa Suprema Corte che il pericolo di fuga, che giustifica l’applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale, può essere inteso come pericolo d’allontanamento della persona dal territorio dello Stato richiesto, con conseguente rischio d’inosservanza dell’obbligo assunto a livello internazionale di assicurarne la consegna al Paese richiedente; e che la sussistenza di tale pericolo deve essere motivatamente fondato su elementi concreti, specifichi e rivelatori di una vera propensione e di una reale possibilità d’allontanamento clandestino da parte della persona richiesta (Sez. F, n. 30047 del 27/07/2010, dep. dep. 29/07/2010, Manole, Rv. 247813).
Pertanto, essendosi basata la valutazione della Corte di appello su considerazioni di ordine generale, l’ordinanza impugnata deve essere annullata.
Tale annullamento, dipendendo da difetto di motivazione, va disposto – in presenza di una legittima convalida – con rinvio alla Corte d’appello, che procederà ad un nuovo esame, valutando i profili non esaminati ed adottando quindi una deliberazione compiutamente motivata (Sez. 6, n. 2266 del 04/12/2009, dep. 19/01/2010, Flati, Rv.
245785).
Indipendentemente, peraltro, dall’esito di tale deliberazione (che potrà, se del caso, dar luogo alla ricostituzione di un titolo restrittivo valido e operativo), non c’è dubbio che l’odierno intervento rescindente di questa Corte toglie al provvedimento annullato la possibilità di essere posto a base di una restrizione in atto della libertà personale, onde va ordinata l’immediata liberazione del ricorrente se non detenuto per altra causa.
La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all’art. 626 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’appello di Roma.
Dispone la liberazione immediata del ricorrente se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 c.p.p..
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