Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
C.D. ricorre avverso la corte di appello di Roma datata 12.6/26.8.2009, di conferma della pregressa decisione del tribunale della stessa città che lo dichiarava colpevole dei reati di detenzione di armi, anche clandestine, e di ricettazione delle armi stesse, condannandolo alle pene di legge, deducendo vizio di motivazione per aver travisato il significato della prospettazione difensiva che si poneva alternativa al costrutto accusatorio.
Per la verità la sentenza dopo aver segnalato la circostanza, non contestata, del rinvenimento delle armi in un immobile in ristrutturazione, di proprietà e nella piena disponibilità dell’ imputato, confezionate e collocate in modo tale da sfuggire certo alla attenzione di eventuali persone che si dovessero trovare per qualsiasi circostanza nell’immobile, avevano prospettato come inverosimile l’asserita tesi difensiva nel senso che l’imputato si fosse indotto a tale condotta di nascondimento "per compiacere lo zio C.G. o qualsivoglia altro soggetto rimasto ignoto". Ma i motivi di ricorso sottolineano che le critiche in sede di appello alla sentenza di primo grado erano ben altre: e cioè quelle per non aver ben considerato l’ipotesi alternativa proposta dalla difesa, che cioè le armi potevano essere state nascoste dallo zio dell’imputato, C.G. per l’appunto, il soggetto passivo della perquisizione volta alla ricerca di armi, perquisizione che iniziata nella sua abitazione, dove erano state rinvenuto materiale di illecita provenienza, era poi continuata nell’immobile dell’ imputato per essere, per l’appunto, il C.D. impegnato nei lavori di ristrutturazione di quell’immobile.
Ora, libero il giudice di merito di una valutazione autonoma delle circostanze prospettate, ma vincolato a considerarle nel costrutto motivazionale, vincolato dall’ obbligo, scaturente dall’art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), di esporre le ragioni della inattendibilità delle prove contrarie.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di Roma.
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