Cons. Stato Sez. VI, Sent., 27-04-2011, n. 2478 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Damizia, per delega dell’avvocato Salerni;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ricorso di primo grado n. 1709 del 2004, la signora L. I., odierna appellata, ha impugnato il verbale di aggiudicazione emesso in data 5 novembre 2004 in favore del sig. G. R., odierno appellante, relativo all’asta immobiliare del lotto n. 21007 per l’immobile sito in Genova, via Almeria n. 23, interno 5, già di proprietà dell’INAIL, nella parte in cui tale verbale ha disposto l’esclusione della signora L. dall’asta, senza apertura della busta contenente l’offerta economica.

1.1. L’interessata ha altresì impugnato il disciplinare di gara.

1.2. In particolare, nell’ambito di procedura di dismissione di immobili di proprietà dell’INAIL, in relazione all’immobile sopra indicato partecipavano alla procedura di asta, tra gli altri, il sig. R., risultato aggiudicatario, e la signora L.. Quest’ultima veniva esclusa in dichiarata applicazione dell’art. 3.1.4. lett. D) del disciplinare, avendo prodotto una fotocopia del documento di identità priva di sottoscrizione.

2. Il Tar adito, con la sentenza in epigrafe, disattendeva alcune eccezioni sollevate dal sig. R. e accoglieva il ricorso, annullando l’aggiudicazione, in base alla considerazione che la clausola del disciplinare di gara sarebbe illegittima, perché imporrebbe un inutile formalismo, privo di ragionevole giustificazione, e che l’esclusione sarebbe nella specie misura sproporzionata.

3. Ha proposto appello il sig. R., ritualmente e tempestivamente notificato e depositato nel rispetto dei termini di cui all’art. 23bis, l. Tar, applicabile ratione temporis alla fase introduttiva dell’appello.

4. Con il primo motivo, il sig. R. ripropone l’eccezione, disattesa dal Tar, di inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto, nella copia notificata, della procura e della sottoscrizione del difensore.

4.1. La censura va disattesa alla luce del consolidato orientamento secondo cui la mancanza, nella copia notificata, della firma del difensore e dell’autenticazione ad opera del medesimo della sottoscrizione della parte che gli ha conferito la procura non spiega effetti invalidanti, purché la copia stessa contenga gli elementi idonei ad evidenziare la provenienza dell’atto dal difensore munito di procura speciale, essendo a tal fine sufficiente l’attestazione dell’ufficiale giudiziario che la notificazione è eseguita su istanza del difensore del ricorrente (Cons. St., 30 gennaio 1998, n. 121; Cons. St., sez. IV, 7 giugno 2004, n. 3585; Cons. St., sez. V, 27 gennaio 2006, n. 241).

5. Nel merito, l’appellante lamenta che il disciplinare di gara prevede una chiara sanzione di esclusione in caso di mancata produzione di fotocopia del documento di identità con sottoscrizione, e che si tratta di un adempimento non sproporzionato né illogico, sicché in sede di svolgimento della gara era doveroso procedere all’esclusione.

Sarebbe inoltre tardiva l’impugnazione del medesimo disciplinare di gara, che andava tempestivamente impugnato, senza attendere il provvedimento applicativo, contenendo clausole immediatamente lesive.

6. L’appello è fondato per quanto di ragione.

6.1. L’art. 3.1.4. del disciplinare di gara fissa il contenuto dei plichi "offerta segreta", "a pena di esclusione", e tra l’altro richiede, alla lett. D), che le persone fisiche offerenti alleghino alla domanda di partecipazione all’asta la "fotocopia di un valido documento di riconoscimento, sottoscritta in originale dall’offerente".

Non vi sono dubbi che tale prescrizione sia imposta a pena di esclusione, come si evince dalla dizione iniziale dell’art. 3.1.4.

Pertanto, in ossequio alle prescrizioni di gara, nel corso della procedura era doveroso procedere all’esclusione della concorrente signora L., che esibiva una fotocopia del documento di identità, priva di sottoscrizione in originale.

6.2. Resta da verificare se la clausola del disciplinare, che impone tale prescrizione a pena di esclusione, possa o meno ritenersi legittima.

Secondo un consolidato orientamento, le clausole del bando di gara sono illegittime per eccesso di potere se impongono adempimenti manifestamente illogici o sproporzionati.

Nel caso di specie, l’adempimento imposto, vale a dire la sottoscrizione della fotocopia del documento di identità, non era né illogico né sproporzionato.

Non illogico, atteso che essa giovava a verificare l’attribuibilità della domanda di partecipazione e dell’offerta al soggetto offerente, mediante riscontro dell’identità della firma in calce alla domanda di partecipazione, all’offerta, al documento di identità.

Non sproporzionato, atteso che occorreva solo leggere attentamente il bando e apporre una firma.

E, invero, gli altri concorrenti hanno correttamente adempiuto alla prescrizione di gara.

La dimenticanza commessa dalla signora L., pertanto, resta ad essa imputabile e non può portare ad invalidare una gara pubblica che si è svolta nel rispetto delle prescrizioni del disciplinare, a loro volta logiche e proporzionate.

7. Per quanto esposto, in accoglimento dell’appello, e in riforma della sentenza appellata, va respinto il ricorso di primo grado.

8. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate nel rapporto tra Amministrazioni pubbliche e appellante, nonché nel rapporto tra la ricorrente di primo grado e le Amministrazioni pubbliche, mentre seguono la soccombenza nel rapporto tra la signora L. e il sig. Roi, e vengono poste a carico della prima, in favore del secondo, nella misura di euro quattromila per il doppio grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 4513 del 2006, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, respinge il ricorso di primo grado n. 1709 del 2004.

Condanna la signora L. I. al pagamento delle spese e onorari di lite in favore dell’appellante nella misura di euro 4000 per il doppio grado di giudizio; compensa tra le altre parti le spese e gli onorari di lite per il doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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