Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 24 febbraio 2010 la Corte d’assise d’appello di Milano, In funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato il ricorso proposto dai difensori di F.W. in data 25 febbraio 2005, con il quale si chiedeva la riformulazione del provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti, adottato dal Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Milano in data 25 febbraio 2005, detraendo dalla pena espianda la carcerazione presofferta dal 17 maggio 1977 al 21 gennaio 1978 presso la Casa circondariale di Milano, in relazione alla sentenza del 21 ottobre 1982 della Corte d’appello di Milano, e la pena sofferta presso l’Istituto penitenziario di Nizza dal 23 dicembre 1988 al 12 aprile 1991, in relazione alla sentenza del 28 giugno 1988 del Tribunale del Principato di Monaco.
Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 12 c.p. in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., formulata dalla difesa.
2. La Corte argomentava la decisione osservando che:
– la carcerazione presofferta da F.W. presso la Casa circondariale di (OMISSIS) non era deducibile dalla pena in corso di espiazione, perchè antecedente rispetto alla data di commissione dei fatti per i quali era intervenuta condanna alla pena di trenta anni di reclusione con sentenza del 17 febbraio 2002;
– la pena sofferta dal predetto presso l’istituto penitenziario di Nizza non poteva essere considerata, perchè la sentenza del 28 giugno 1988 del Tribunale del Principato di Monaco era stata riconosciuta ai fini dell’art. 12 c.p., e non ai fini dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 735 c.p.p..
Secondo la Corte l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 12 c.p. era manifestamente infondata, non essendo configurabile la dedotta disparità di trattamento, nè sussistendo la violazione dei diritti di difesa, come già rilevato dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 72 del 1997 e da questa Corte con sentenza n. 5293 del 26 settembre 2000. 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, F.W. che articola due motivi.
3.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 663 c.p.p., rilevando di aver chiesto la detrazione del periodo di pena legittimamente espiata come presofferta presso la Casa Circondariale di Milano, in relazione alla sentenza del 21 ottobre 1982, irrevocabile il 19 ottobre 1984, di condanna alla pena di anni cinque di reclusione ricompresa nel provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti emesso il 25 febbraio 2005 dal Procuratore Generale di Milano, e non in relazione a pena espiata sine titulo.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente ripropone la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all’art. 12 c.p. con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., ribadendo la disparità di trattamento tra accusa e difesa che essa determina, senza effetti favorevoli per il condannato, e la lesione dei diritti di difesa dipendente dalla tassatività delle ipotesi previste.
4. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Quanto al primo motivo si rileva che il periodo di carcerazione presofferta, del quale il ricorrente ha chiesto la detrazione dalla pena di anni trenta di reclusione in corso di espiazione, è compreso tra il 17 maggio 1977 e il 21 gennaio 1978, attiene alla sentenza del 21 ottobre 1982 della Corte d’appello di Milano ed è antecedente alla data di commissione dei fatti per i quali il ricorrente ha riportato la predetta condanna con sentenza della Corte d’assise d’appello di Milano del 17 febbraio 2002.
La Corte d’assise d’appello ha ritenuto non fungibile l’indicata carcerazione ai sensi dell’art. 657 c.p.p., comma 4, per l’antecedenza della carcerazione presofferta alla commissione dei fatti per i quali è stata inflitta la pena in corso di espiazione.
Il ricorrente censura tale decisione sul rilievo che la detrazione della pena espiata, come presofferta, presso la Casa Circondariale di Milano, pari a otto mesi e quattro giorni, è stata richiesta, come pena legittimamente scontata, con riferimento alla sentenza della Corte d’appello di Milano del 21 ottobre 1982, irrevocabile il 19 ottobre 1984, che l’aveva condannato alla pena di anni cinque d reclusione, ricompresa nel cumulo, e non come pena espiata sine titulo, o ingiustamente, con riferimento alla pena in corso di espiazione.
3. Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, conforme al dettato normativo e alla sua ratio, quando si è in presenza di reati commessi in tempi diversi e di periodi di carcerazione sofferti in tempi diversi, non è possibile includere tutte le pene in un cumulo indiscriminato e globale, soggetto all’unitaria detrazione del presofferto, poichè i periodi di carcerazione anteriore non possono essere imputati alla pena per reati commessi successivamente, in violazione del principio di cui all’art. 657 c.p.p., comma 4, che consente la fungibilità solo a condizione che il reato giudicato separatamente sia stato commesso anteriormente alla detenzione eventualmente sofferta ingiustamente (Sez. 5, n. 1739 del 19/04/1998, dep. 18/05/1999, Marinkovic T., Rv. 213399; Sez. 1, n. 627 del 29/01/2000, dep. 24/02/2000, PG in proc. Capone, Rv. 215387; Sez. 4, n. 16637 del 09/10/2001, dep. 07/05/2002, Baldin, Rv. 221555; Sez. 1, n. 9277 del 01/03/2006, dep. 16/03/2006, Iozzelli, Rv. 233589).
Si è anche precisato che, alla stregua del testuale tenore dell’art. 657 c.p.p., la computabilità nella pena da espiare della custodia cautelare sofferta per altro reato non richiede che si tratti di custodia cautelare ingiustamente subita (tanto è vero che è fungibile anche la custodia sofferta per altro reato per cui è ancora in corso il relativo procedimento), ma soltanto che essa sia posteriore alla data di commissione del reato per il quale la pena da espiare è stata inflitta (Sez. 1, n. 707 del 27/01/1999, dep. 01/03/1999, Accorinti, Rv. 212594; Sez. 1, n. 627 del 29/01/2000, dep. 24/02/2000, PG in proc. Capone, Rv. 215387; Sez. 1, n. 2351 del 30/03/2000, dep. 19/05/2000, Sapere, Rv. 216087; Sez. 4, n. 13400 del 06/02/2002, dep. 09/04/2002, Pagano, Rv. 221285), per cui non rileva la circostanza che sia accertata o meno l’ingiustizia del titolo nè il momento in cui tale accertamento sia eventualmente compiuto giudizialmente con sentenza irrevocabile, ma esclusivamente che il reato cui si riferisce la condanna da espiare non sia stato commesso dopo la cessazione della custodia cautelare (Sez. 1, n. 20332 del 11/05/2006, dep. 14/06/2006, Marando, Rv. 234444, non massimata sul punto).
4. Alla stregua di tali principi, cui si è uniformata la Corte di merito, e condivisi dal Collegio, deve ribadirsi che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il computo della custodia cautelare sofferta per altro reato e in altro procedimento non è subordinato ad altra condizione se non a quella prevista dall’art. 657 c.p.p., comma 4, e cioè la posteriorità di essa rispetto al reato per cui è stata inflitta la condanna definitiva da eseguire.
Tale condizione non si è realizzata nel caso di specie, per essere l’indicato periodo di carcerazione presofferta antecedente alta data di commissione dei fatti giudicati con la sentenza del 17 febbraio 2002, che, con la condanna alla pena di anni trenta di reclusione, in corso di espiazione, ha già coperto il limite del cumulo giuridico.
4.1. Il requisito della ingiustizia o della inutilità della carcerazione sofferta per un reato diverso è richiesto dalla legge soltanto in relazione alle ipotesi contenute nell’art. 657 c.p.p., comma 2, e cioè in caso di revoca della condanna per abolitio criminis o per revisione, o in caso di estinzione della pena per amnistia o indulto. Si tratta di ipotesi nettamente distinte da quella prevista nel comma 1, nelle quali la necessità di computo si giustifica con l’avvenuta espiazione di un periodo di carcerazione, non più giustificata dalla sopravvenienza di eventi o atti giuridici che rendono non più esigibile l’espiazione della pena e, quindi, ingiusta quella eventualmente subita per lo stesso titolo.
4.2. Nè rileva la circostanza, dedotta dal ricorrente, del computo della pena presofferta nella determinazione della pena da espiare in relazione alla condanna inflitta per il medesimo reato per il quale era stata applicata la custodia cautelare, poichè non solo il ricorrente non ha provato che il periodo in questione non sia stato già calcolato in altra pena detentiva espiata e che la sentenza di condanna del 21 ottobre 1982 sia stata ricompresa nel provvedimento di cumulo, in contrasto con il principio di autosufficienza del ricorso, già elaborato dalle Sezioni civili (da ultimo, Sez. 3, n. 18375 del 07/07/2010, dep. 06/08/2010) e recepito e applicato anche in sede penale con giurisprudenza costante (tra te altre Sez. 1, sent. 6112 del 22/01/2009, dep. 12/02/2009, Bouyahia, Rv. 243225), ma soprattutto la pena in corso di espiazione (già tale da coprire il cumulo giuridico con il criterio moderatore di cui all’art. 78 c.p.), cui si chiede di imputare il periodo di carcerazione anteriore, attiene, come rappresentato dal Giudice di merito, a reati commessi successivamente, con l’operatività della già indicata preclusione normativa.
5. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo con il quale il ricorrente ripropone la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all’art. 12 c.p..
La manifesta infondatezza emerge dal rilievo preliminare che la prospettazione della questione in sede di merito era funzionale alla richiesta di detrazione, rispetto alla pena in corso di espiazione, della pena sofferta presso l’Istituto penitenziario di Nizza dal 23 dicembre 1988 al 12 aprile 1991, in relazione alla sentenza del 28 giugno 1988 del Tribunale del Principato di Monaco, e collegata alla ragione del riconoscimento della sentenza straniera ai fini dell’art. 12 c.p.p., e non al fini dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 735 c.p.p..
L’omessa impugnazione dell’ordinanza nella parte in cui è stata rigettata la chiesta detrazione esclude, infatti, la rilevanza della prospettata questione in questo giudizio.
5.1. La questione prospettata è, in ogni caso, anche del tutto infondata.
Questa Corte ha fissato il condivisibile principio (Sez. 2, n. 3 del 11/01/1971, dep. 23/03/1971, Cuel, Rv. 117277) che l’istituto del riconoscimento delle sentenze penali straniere non intende parificare l’atto giudiziale straniero a quello italiano, ma soltanto assumerlo quale fatto storico giuridico, secondo la tassativa catalogazione di cui all’art. 12 c.p., acquisendo le sentenze pronunciate all’estero efficacia giuridica solo in seguito a formale riconoscimento, i cui fini e limiti sono solo quelli indicati nel detto art. 12 c.p., non suscettibili di interpretazione estensiva in via analogica (Sez. 2, n. 446 del 18/06/1973, dep. 17/01/1974, Segnino, Rv. 125991; Sez. 2, n. 2276 del 21/10/1980, dep. 14/03/1981, Meinardi, Rv. 148077; Sez. 2, n. 5037 del 15/11/1982, dep. 30/05/1983, Dirani, Rv. 159299).
Si è, in particolare, affermato che il riconoscimento di una sentenza penale straniera non può essere richiesto al fine di eventualmente ottenere l’applicazione dell’istituto della continuazione, il quale, implicando un "giudizio di merito bilaterale" tra la pronuncia all’estero e quella emanata in Italia, e quindi il riferimento a categorie di diritto sostanziale (reati e pene) che si qualificano soltanto in ragione del diritto interno, non può considerarsi un "effetto penale della condanna", rilevante ai sensi dell’art. 12 c.p., comma 1, n. 1, (Sez. 6, n. 1056 del 07/03/1996, dep. 17/04/1996, Avogadro, Rv. 204519; Sez. 1, n. 46323 del 04/11/2003, dep. 03/12/2003, Colombani, Rv. 226623; Sez. 1, n. 31422 del 11/05/2006, dep. 21/09/2006, Moffa, Rv. 234790; Sez. 1, n. 19469 del 07/05/2008, dep. 15/05/2008, Castellana, Rv. 240294).
Si è anche osservato che il periodo di privazione della libertà personale subito all’estero va valutato e cumulato (secondo le ordinarie regole in materia) sia per la determinazione del termine massimo di custodia cautelare, che ai fini del cumulo delle pene da espiare, secondo le regole generali in materia di fungibilità delle pene, quando tale privazione della libertà abbia avuto luogo in esecuzione di provvedimento restrittivo emesso dal giudice nazionale ovvero, e, in genere, per un fatto, comunque giuridicamente delineato, per il quale si procedeva, o si è proceduto, in Italia, operando i principi relativi al cumulo e alla fungibilità delle pene soltanto nell’ambito dell’ordinamento dello Stato; mentre, non può essere valutata agli indicati fini la detenzione sofferta all’estero per un fatto di esclusiva pertinenza dell’autorità giudiziaria straniera e per il quale, quindi, non sia stata mai esercitata azione penale nello Stato (Sez. 6, n. 2326 del 06/12/1983, dep. 22/12/1983, Torri, Rv. 161851; Sez. 4, n. 813 del 12/08/1989, dep. 28/08/1989, Biagiotti, Rv. 181958; Sez. 1, n. 31422 del 11/05/2006, dep. 21/09/2006, Moffa, Rv, 234790).
5.2. Alla stregua di tali principi, che escludono che la parte possa chiedere l’utilizzo della sentenza riconosciuta agli effetti previsti dall’art. 12 c.p. per procedere al cumulo giuridico quando, come nella specie, la detenzione sia stata sofferta presso l’Istituto penitenziario di Nizza in relazione a fatto di esclusiva pertinenza dell’autorità giudiziaria straniera, giudicato con la sentenza del 28 giugno 1988 del Tribunale del Principato di Monaco, deve ritenersi compiutamente e congruamente motivata la valutazione di manifesta infondatezza della eccezione svolta dalla Corte, sotto tutti i profili prospettati.
5.3. Le censure mosse dal ricorrente, che, riproponendo la questione, non ha tenuto conto delle ragioni argomentate dalla decisione impugnata non correlando alle stesse le ragioni poste a fondamento dell’impugnazione, nè ha considerato quanto affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 5293 del 26/09/2000, dep. 29/11/2000, Rasella, Rv.
217293) e quanto rappresentato dalla Corte costituzionale, che ha dichiarato inammissibile analoga questione, già sottopostale, con l’ordinanza del 24-28 marzo 1997, n. 72, espressamente richiamata dall’ordinanza impugnata, si presentano aspecifiche e indeterminate e tendono a impegnare questa Corte in una inammissibile sovrapposizione argomentativa rispetto alla motivazione adottata in sede di merito.
6. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè – valutato il contenuto del ricorso e in difetto dell’ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma che si determina nella misura ritenuta congrua di Euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
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