T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 27-04-2011, n. 748 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza 18.8.2007 n. 6555, il comune di Cetara ha ordinato ai ricorrenti la rimozione di due tende da sole, poste a copertura dei loro balconi ubicati sul prospetto frontale di un fabbricato in via Casa D’Acunto n. 12, in quanto opere edili realizzate senza titolo abilitativo in zona sottoposta vincolo.

Nel presente giudizio, l’atto viene impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere.

L’amministrazione non si è costituita in giudizio.

All’udienza pubblica del 24.3.2011, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza amministrativa, l’installazione di una tenda da sole facilmente smontabile, in funzione ornamentale ed accessoria del fabbricato e di protezione dalle intemperie, non integra i caratteri propri della costruzione e non necessita quindi di concessione edilizia (cfr. T.A.R. Toscana, Sez. II, 24 luglio 1997 n. 470).

Pertanto, ai fini dell’illiceità dell’opera, non vale argomentare sul vincolo di inedificabilità assoluta cui si trova assoggettata l’intera zona, ricompresa nel piano urbanistico territoriale della costiera SorrentinoAmalfitana, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge regionale 27 giugno 1987 n. 35.

Il detto vincolo, infatti, concerne soltanto il rilascio delle concessioni edilizie (oggi, dei permessi di costruire) e, ai sensi del comma 4, non si applica agli interventi subordinati ad autorizzazione ed a quelli per i quali non sono necessari né la concessione, né l’autorizzazione.

In tal senso, il ricorso può dunque essere accolto.

Non di meno, sussistono giuste ragioni per dichiarare irripetibili le spese del giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza di demolizione 18.8.2007 n. 6555.

Spese irripetibili.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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