Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-07-2011, n. 16611 Assegno di invalidità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Lecce, riformando parzialmente la statuizione di primo grado e all’esito di nuova consulenza medica, condannava l’Inps ad erogare a C.M. P. l’assegno ordinario di invalidità dal primo gennaio 2002, ritenendo che dal 2001 si fosse verificato il superamento della soglia invalidante e non già dalla data della domanda amministrativa del 1997.

Avverso detta sentenza l’Inps ricorre con un motivo.

La signora C. ha proposto a sua volta ricorso avverso la medesima sentenza con due motivi.
Motivi della decisione

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi in quanto proposti avverso la medesima sentenza ex art. 335 cod. proc. civ..

La signora C. con il primo mezzo lamenta difetto di motivazione in ordine alla decorrenza della prestazione, assumendo non essere stati presi in considerazione elementi tali da evidenziare il superamento della soglia invalidante dalla data della domanda amministrativa, e cioè l’artrosi, l’obesità e che la sindrome depressiva era presente fin dai certificati degli anni 80.

Con il secondo, lamenta violazione della L. n. 222 del 1984, per non avere considerato che la capacità di lavoro dovrebbe garantire una attività che assicuri accettabili livelli di reddito.

Il ricorso è infondato.

Il CTU ha valutato tutte le affezioni e pur tuttavia ha ritenuto di fissare la insorgenza dello stato invalidante prescritto dalla legge solo in data successiva alla domanda, ritenendo che il disturbo depressivo avesse raggiunto la soglia di legge solo nel 2001. Invero il consulente di primo grado aveva fissato detta soglia dal 1.1.2004 e quindi in epoca successiva. Tale accertamento rientra nella discrezionalità tecnica dell’ausiliare, nei cui confronti viene sostanzialmente espresso un mero dissenso diagnostico, non risultando che il CTU nominato in appello abbia deviato dai canoni fondamentali della scienza medico legale (cfr. da ultimo Cass. n. 8654 del 3 aprile 2008).

Il secondo motivo è parimenti infondato, avendo la sentenza considerato la particolare gravità dell’attività di bracciante agricola svolta dalla ricorrente.

Infondato è anche il ricorso dell’Inps con cui, deducendo violazione del D.P.R. n. 488 del 1968, art. 18 e della L. n. 222 del 1984, art. 12, sostiene che la prestazione avrebbe potuto essere riconosciuta con decorrenza solo dal primo mese del giorno successivo a quello del perfezionamento del requisito sanitario. Il CTU infatti ha affermato che la patologia psichica si era aggravata nel 2001 ed ha quindi fatto decorrere la prestazione dal primo gennaio 2002, che è il primo giorno successivo al conseguimento del requisito sanitario. Il ricorso deve quindi essere rigettato.

La soccombenza di entrambe le parti giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi n. 28456/2007 e n. 30233/2007 e li rigetta. Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *